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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12417/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
IN RI CA RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20252891 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9.6.2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione ad adempiere n. 2025/2891 del 18.2.2025, notificata in data 10.06.2025, e i sottesi avvisi di accertamento relativamente alla TARI per gli anni 2015 e 2016 invocandone l'annullamento per difetto di legittimazione della società di riscossione e per prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
Disattesa l'istanza di sospensione giusta ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 16.9.2025, si costituisce in giudizio la SO.GE.R.T. S.p.A. eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non avendo parte ricorrente documentato la data dell'avvenuta notifica dell'atto impositivo e, nel merito, affermava di essere concessionario affidatario del servizio di gestione e riscossione coattiva dei tributi del Comune di
Palma Campania per l'affidamento della riscossione volontaria e coattiva, nonchè il proprio difetto di legittimazione rispetto ai vizi inerenti necessariamente la fase prodromica quella esattoriale, di competenza esclusiva dell'ente impositore.
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, la Corte che il ricorso non risulta tempestivamente proposto.
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato……….”. Nel caso di specie il ricorrente ha depositato solo la copia della intimazione ad adempiere dalla quale non è dato verificare la tempestività del ricorso perché non appare la data di notifica dell'atto per cui non è consentito verificare quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla notificazione ricevuta in data 10.6.2025 della intimazione impugnata.
Anzi, la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio eseguita in data 10.6.2025 rende, vieppiù, inverosimile la circostanza secondo cui l'atto impugnato sarebbe stato notificato in data 9.6.2025, come precisato nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 349,00 €, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Napoli, lì 13 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12417/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
IN RI CA RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20252891 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9.6.2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione ad adempiere n. 2025/2891 del 18.2.2025, notificata in data 10.06.2025, e i sottesi avvisi di accertamento relativamente alla TARI per gli anni 2015 e 2016 invocandone l'annullamento per difetto di legittimazione della società di riscossione e per prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
Disattesa l'istanza di sospensione giusta ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 16.9.2025, si costituisce in giudizio la SO.GE.R.T. S.p.A. eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non avendo parte ricorrente documentato la data dell'avvenuta notifica dell'atto impositivo e, nel merito, affermava di essere concessionario affidatario del servizio di gestione e riscossione coattiva dei tributi del Comune di
Palma Campania per l'affidamento della riscossione volontaria e coattiva, nonchè il proprio difetto di legittimazione rispetto ai vizi inerenti necessariamente la fase prodromica quella esattoriale, di competenza esclusiva dell'ente impositore.
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, la Corte che il ricorso non risulta tempestivamente proposto.
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato……….”. Nel caso di specie il ricorrente ha depositato solo la copia della intimazione ad adempiere dalla quale non è dato verificare la tempestività del ricorso perché non appare la data di notifica dell'atto per cui non è consentito verificare quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla notificazione ricevuta in data 10.6.2025 della intimazione impugnata.
Anzi, la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio eseguita in data 10.6.2025 rende, vieppiù, inverosimile la circostanza secondo cui l'atto impugnato sarebbe stato notificato in data 9.6.2025, come precisato nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 349,00 €, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Napoli, lì 13 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr.ssa Assunta d'Amore