Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 487.
(Prescrizione).
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.
Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
(Prescrizione).
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.
Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Commentario • 1
- 1. Revisione della parte aeronautica del codice della navigazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2006 · 0.7008929
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 12/03/2024, n. 446Provvedimento: […] la quale preliminarmente eccepiva la pretesa prescrizione biennale delle azioni svolte dagli attori in relazione all'art. 7 della legge uniforme portata dalla Convenzione di Bruxelles del 23/09/1910 ratificata e resa esecutiva in Italia rispettivamente con L. 12/06/1913 n°606 e con L. 14/06/1925 n° 938 ed in relazione all'art. 487 cod. nav., […] Infatti, detta disposizione è perfettamente conforme al dettato del primo comma dell'art. 487 del codice della navigazione (“ […] nel caso in esame, il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 487 cod nav. e dall'art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 1901 è decorso prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, […]Leggi di più...
- lex specialis·
- prescrizione biennale·
- Convenzione di Bruxelles 1910·
- CTU·
- compensazione spese processuali·
- art. 487 cod. nav.·
- art. 2947 cod. civ.·
- lex generalis·
- urto tra navi