Art. 3.
Il Ministro per il tesoro, presidente del Fondo, e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.
Il Ministro per il tesoro, presidente del Fondo, e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.