Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 21/03/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2025, proposto dal sig. RA OL LI, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Di Bona, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- del documento di valutazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 7 giugno 2025, relativo al Corso di specializzazione “ TFA Sostegno IX ciclo ”, mediante cui si è attribuito al ricorrente come voto di discussione il punteggio 23 e come voto finale 28;
- del certificato di conseguimento del titolo in “ Corso di Specializzazione Sostegno-Scuola Secondaria di II grado ” rilasciato il 15 giugno 2025, mediante cui si è attribuito al ricorrente un punteggio di specializzazione, in tesi discendente dall’errato calcolo della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del percorso formativo;
- della comunicazione via pec dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 24 giugno 2025, mediante cui si è respinta l’istanza del ricorrente tesa alla rettifica del voto finale attribuitogli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque preordinato;
nonché per l'accertamento della corretta rideterminazione del voto di specializzazione e del diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione, all'esito del “ Corso di Specializzazione Sostegno-Scuola Secondaria di II grado ”, del voto finale pari a 29,50/30.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente - che ha frequentato il Corso di specializzazione “ TFA Sostegno IX ciclo ” presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e ha superato con successo le relative prove - ha impugnato gli atti sulla cui base l’Ateneo gli ha attribuito come voto relativo alla discussione finale propedeutica alla specializzazione il punteggio di 23/30 e come voto complessivo finale di specializzazione 28/30.
2 - In particolare, nel gravame, egli ha lamentato l’erroneità del punteggio e ha conseguentemente chiesto la rideterminazione del punteggio finale da 28/30 a 29,50/30, punteggio quest’ultimo che scaturirebbe dalla media delle votazioni conseguite durante tutto il percorso formativo.
In tesi: i) a termini della normativa vigente, la votazione complessiva finale dal ricorrente conseguita risulterebbe essere di 118 (Insegnamenti 30 + Laboratori 30 + Tirocinio 30 + Prova finale 28), per cui la media aritmetica corrisponderebbe al punteggio di 29,50; ii) soltanto in sede d’accesso agli atti, l’Ateneo gli avrebbe consegnato: 1) un “ prospetto valutazioni ”, in cui sarebbero stati riportati con scrittura meccanografica gli esami “ Insegnamenti, Laboratori e Tirocinio ” con la valutazione di 30/30 e, con scrittura manoscritta, il voto di 23/30 riportato nella discussione finale nonché il voto di specializzazione di 28/30; 2) il verbale n. 8 del 7 giugno 2025, riportante tali ultime valutazioni. A tale stregua, l’Ateneo avrebbe agito in maniera non trasparente e illegittima.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) violazione dell’art. 9, comma 5 del d. m. 30 settembre 2011, recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, secondo cui, “la valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione" ; a fronte di tale norma, l’Ateneo avrebbe errato nell’effettuare il calcolo della media aritmetica, in quanto – secondo la certificazione meccanizzata in atti e la verbalizzazione digitale - il ricorrente avrebbe conseguito la votazione di 30/30 a tutte le prove intermedie sostenute e la votazione di 28/30 alla prova finale;
ii) carenza istruttoria e motivazionale, in quanto, solo a seguito della istanza di autotutela volta alla correzione della votazione finale attribuita, il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del verbale manoscritto riportante la valutazione di 23/30 nella discussione finale propedeutica alla specializzazione nonché la votazione di 28/30 quale voto complessivo finale di specializzazione; il contenuto di detto verbale contrasterebbe con il verbale meccanizzato in atti che, in relazione alla prova finale, si limita a riportare la valutazione di 28/30; sarebbe quindi soltanto tale votazione che andrebbe considerata, insieme alle valutazioni conseguite nelle prove intermedie, ai fini del calcolo della media aritmetica finale.
4 – L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si è costituita in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha dedotto l’infondatezza.
5 – All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
6 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
7 – Procedendo alla trattazione congiunta dei motivi, aventi struttura unitaria, il Collegio osserva, innanzitutto, che la tesi sostenuta dal ricorrente collide con un dato obiettivo e inconfutabile chiaramente risultante dalla documentazione in atti, cioè col conseguimento, da parte del ricorrente, della votazione di 23/30 in sede di discussione finale propedeutica alla specializzazione.
Tale circostanza risulta in modo espresso e inequivoco dal verbale Commissione n. 8 del 7 giugno 2025 e dalla annessa “ allegata camicia-verbale ” n. 95688.58 (cfr. doc. 6 del fascicolo dell’Ateneo), che possiede, a prescindere dalle modalità utilizzate per la sua redazione, tutte le caratteristiche di forma e sostanza dell’atto pubblico, come tale fidefacente ex art. 2700 c.c., cioè dotato di pubblica fede non scalfibile se non con la proposizione della querela di falso (cfr. in tal senso da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 7623/2023).
In particolare, secondo il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, quest’ultima costituisce lo strumento da utilizzare in via esclusiva per far valere ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, anche quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva, pur se involontari o dovuti a cause accidentali (cfr. in tal senso Cass., SS.UU., n. 17355/2009; Cass. Civ., II, n. 232/2010; id. n. 4219/2011).
Inoltre, in giurisprudenza, con particolare riferimento a censure volte a far valere circostanze non riportate o contrastanti con i verbali, si è ritenuto che “ le risultanze fattuali del verbale potranno essere censurate solo con querela di falso…è quindi riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, anche quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva, pur se involontari o dovuti a cause accidentali. In difetto dell'instaurazione di siffatto giudizio, la veridicità del verbale non può essere revocata in dubbio dal Giudice Amministrativo ” (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Lecce, II, n.1222/2018; T.A.R. Piemonte, I, n. 199/2015).
A tale stregua, il Collegio rileva che il ricorrente non risulta aver mai presentato querela di falso in relazione al contenuto del predetto verbale ma si è limitato a fondare le proprie censure su un elemento del tutto neutro e non idoneo ad inficiarne l’efficacia probatoria privilegiata, cioè sul fatto che lo stesso sia stato redatto in modalità manoscritta invece che in modalità meccanizzata, senza neanche allegare il benché minimo elemento atto ad inficiare l’attendibilità del suo contenuto.
Oltre tutto, come puntualmente evidenziato dall’Ateneo e non confutato dal ricorrente, la modalità di verbalizzazione utilizzata per il ricorrente risulta conforme a quella utilizzata per tutti gli altri candidati, nel rispetto dell’imparzialità e della par condicio , senza che sul punto si siano verificate contestazioni analoghe.
Ne consegue che correttamente la votazione di 23/30 conseguita dal ricorrente alla discussione finale propedeutica alla specializzazione è stata considerata ai fini della formazione della media utile per il calcolo del voto finale complessivo di specializzazione, correttamente determinato in 28/30.
8 – Sotto un connesso versante, non regge neppure la prospettazione ricorsuale poggiante sul paventato contrasto fra le risultanze della certificazione meccanizzata esibita dal ricorrente, riportante “ voto finale 28/30 ”, senza far menzione della votazione di 23/30, e le risultanze del verbale Commissione n. 8 del 7 giugno 2025 e della annessa “ allegata camicia-verbale ” n. 95688.58, riportante tale ultima valutazione e fornitogli solo in sede d’accesso agli atti.
Sul punto, come puntualmente affermato dall’Ateneo e non efficacemente smentito dal ricorrente, la formulazione “ voto finale 28/30 ” contenuta nella certificazione meccanografica stampabile fa riferimento: i) alla votazione complessiva finale di specializzazione riportata dal singolo frequentante, quale risultante della media fra le valutazioni di tutte le prove intermedie e quella della discussione finale propedeutica alla specializzazione; ii) non già – come erroneamente supposto nel gravame – al solo esito di quest’ultima prova ( idest , della sola discussione finale).
Detta ultima votazione, pur non essendo espressamente riportata nella certificazione, è stata comunque implicitamente considerata ai fini della corretta formazione della media delle valutazioni, che ha condotto all’attribuzione del voto finale complessivo di specializzazione (28/30).
Del resto, il regolare svolgimento del colloquio finale nonché il suo esito sono stati dall’Ateneo ritualmente documentati con atto pubblico dotato di pubblica fede fino a querela di falso, messo a disposizione del ricorrente non appena quest’ultimo lo ha richiesto in sede di accesso agli atti.
In relazione a ciò, il Collegio non ravvisa alcuna carenza o incongruenza negli atti impugnati né tanto meno alcuna scorrettezza nel modus agendi dell’ateneo che:
- ha prima ritualmente formalizzato e verbalizzato in modo trasparente lo svolgimento di tutte le operazioni valutative, che – a quanto consta - si sono svolte nel rispetto della normativa di settore e in particolare del d. m. 30 settembre 2011;
- successivamente, ha messo a disposizione le relative risultanze, non appena il ricorrente ne ha richiesto la copia, non essendovi alcuna disposizione che imponeva all’Amministrazione la loro previa e generalizzata comunicazione ai frequentanti a prescindere dalla loro istanza.
Alla luce di ciò, nessuna contraddizione si pone fra il contenuto della certificazione meccanografica nella disponibilità del ricorrente e le risultanze del verbale Commissione n. 8 del 7 giugno 2025 e della annessa “ allegata camicia-verbale ” n. 95688.58: il paventato contrasto fra tali documenti è, infatti, il frutto di un equivoco concettuale sul significato e sulla valenza concettuale da attribuire all’inciso “ voto finale 28/30 ”, equivoco smentito da una lettura non parziale e decontestualizzata ma armonica e coordinata dei predetti atti.
9 - Sulla base di quanto fin qui illustrato, le censure proposte risultano infondate in quanto:
- l’Ateneo ha correttamente applicato l’art. 9, comma 5 del d. m. 30 settembre 2011, includendo nella media aritmetica finale relativa al ricorrente anche la valutazione di 23/30 conseguita da quest’ultimo nella discussione finale propedeutica alla specializzazione, valutazione ritualmente verbalizzata con atto provvisto di efficacia probatoria privilegiata;
- nel certificato meccanizzato l’inciso “ voto finale 28/30 ” si riferisce non già alla valutazione della sola discussione finale propedeutica alla specializzazione ma alla votazione finale complessiva di specializzazione conseguita dal ricorrente, come risultante dalla media aritmetica di tutte le prove (intermedia e finale) sostenute;
- il modus agendi dell’Ateneo nella specie risulta immune da censure per quanto attiene alla correttezza, alla trasparenza e al rispetto della par condicio fra i corsisti.
10 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato sulla base di quanto spiegato.
11 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, delle spese legali, liquidate in euro 3.000 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AL, Presidente FF
AN LI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | Marco AL |
IL SEGRETARIO