CASS
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 15345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15345 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR FF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15345 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 26/03/2025 RG 39737 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che FA RG ricorre avverso la sentenza emessa d 11 Tribunale di Brescia, che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di minaccia;
Ritenuto che, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvii perché, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, la p.o. — a mezzo del difensore e procuratore speciale — ha rimesso la querela e l'imputata — a mezzo del suo difensore e procuratore speciale — ha accettato detta remissione. Considerato che il reato è procedibile a querela di parte e che non vi è sp !cifico accordo sulle spese, donde va applicata la regola generale di cui all'art. 340, u.c. cpp.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissic ne di querela. Pone le spese processuali a carico della querelata. Così deciso, il 26 marzo 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15345 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 26/03/2025 RG 39737 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che FA RG ricorre avverso la sentenza emessa d 11 Tribunale di Brescia, che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di minaccia;
Ritenuto che, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvii perché, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, la p.o. — a mezzo del difensore e procuratore speciale — ha rimesso la querela e l'imputata — a mezzo del suo difensore e procuratore speciale — ha accettato detta remissione. Considerato che il reato è procedibile a querela di parte e che non vi è sp !cifico accordo sulle spese, donde va applicata la regola generale di cui all'art. 340, u.c. cpp.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissic ne di querela. Pone le spese processuali a carico della querelata. Così deciso, il 26 marzo 2025