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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3000/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv.ANTEO Parte_1 C.F._1
MARIANNA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. ARMAROLI Controparte_1 C.F._2
LE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 18/01/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “Dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in
Formigine (Mo) il 5 luglio 2008 e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Formigine al n. 28, P.1 anno 2008 ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Il Sig. si impegna ad acquistare un'immobile per il figlio entro due anni dalla Pt_1 Per_1 sentenza di divorzio, riservandosi la nuda proprietà e il diritto di abitazione e/o usufrutto al figlio, dove vivrà anche la signora fino alla completa indipendenza di Resta inteso CP_1 Per_1 che fino a quando non sarà stato trovato l'immobile da acquistare per il Sig. Per_1 Pt_1 verserà quale contributo al mantenimento della casa coniugale, sita in Modena via Pietro
Giardini n. 125, alla signora la somma di Euro 2.000,00 mensili oltre alle successive CP_1 variazioni ISTAT per il pagamento del canone di locazione, non provvederà a pagare le utenze che sono comprese nel mantenimento e nel contributo per la casa familiare;
successivamente all'acquisto dell'immobile, le utenze saranno a carico della Sig.ra siccome inizierà a CP_1 lavorare e sarà indipendente.
3. Il Sig. verserà ulteriori Euro 1.000,00 oltre ad ISTAT (da calcolarsi annualmente anche Pt_1 per il periodo dalla separazione ad oggi) quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza totale, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura di
80% al Sig. e il 20% alla Sig.ra finchè la stessa non troverà un'occupazione Pt_1 CP_1 stabile. Successivamente le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori. Si precisa che non verranno ritenute spese straordinarie eventuali spese, costi, altro dovuti per società, partita iva, altro verrà aperto senza il consenso della Sig.ra CP_1
4. La Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento di Euro 500,00 mensili, ed il Sig. CP_1 Pt_1 si impegna a pagare le fatture dei corsi di formazione professionale che la Sig.ra vorrà CP_1 frequentare fino alla concorrenza di Euro 12.000,00.
pagina 2 di 4
5. La Sig.ra rinuncia all'abbonamento al Club La Meridiana, siccome il regolamento del CP_1
Club non permette di usufruire della quota famiglia il coniuge separato e divorziato, mentre il figlio potrà usufruire dell'abbonamento fissando la propria residenza presso il padre a Per_1 suo piacimento;
6. Si dà atto che qualsivoglia costo, cartella esattoriale e altro arriverà anche a nome della Sig.
- in relazione a tutte le società che le parti hanno avuto durante il matrimonio – e anche in CP_1 relazione alla partita iva personale della Sig. il Sig. si impegna – sin d'ora – a CP_1 Pt_1 provvedere al pagamento del 100% dei costi, sanzioni, interessi.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 26/05/2007, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in FORMIGINE (MO) il 05/07/2008 fra nato a [...] il [...] e nata in [...] Parte_1 Controparte_1
(ROMANIA) il 14/05/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008
Atto n. 28 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3000/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv.ANTEO Parte_1 C.F._1
MARIANNA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. ARMAROLI Controparte_1 C.F._2
LE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 18/01/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “Dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in
Formigine (Mo) il 5 luglio 2008 e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Formigine al n. 28, P.1 anno 2008 ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Il Sig. si impegna ad acquistare un'immobile per il figlio entro due anni dalla Pt_1 Per_1 sentenza di divorzio, riservandosi la nuda proprietà e il diritto di abitazione e/o usufrutto al figlio, dove vivrà anche la signora fino alla completa indipendenza di Resta inteso CP_1 Per_1 che fino a quando non sarà stato trovato l'immobile da acquistare per il Sig. Per_1 Pt_1 verserà quale contributo al mantenimento della casa coniugale, sita in Modena via Pietro
Giardini n. 125, alla signora la somma di Euro 2.000,00 mensili oltre alle successive CP_1 variazioni ISTAT per il pagamento del canone di locazione, non provvederà a pagare le utenze che sono comprese nel mantenimento e nel contributo per la casa familiare;
successivamente all'acquisto dell'immobile, le utenze saranno a carico della Sig.ra siccome inizierà a CP_1 lavorare e sarà indipendente.
3. Il Sig. verserà ulteriori Euro 1.000,00 oltre ad ISTAT (da calcolarsi annualmente anche Pt_1 per il periodo dalla separazione ad oggi) quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza totale, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura di
80% al Sig. e il 20% alla Sig.ra finchè la stessa non troverà un'occupazione Pt_1 CP_1 stabile. Successivamente le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori. Si precisa che non verranno ritenute spese straordinarie eventuali spese, costi, altro dovuti per società, partita iva, altro verrà aperto senza il consenso della Sig.ra CP_1
4. La Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento di Euro 500,00 mensili, ed il Sig. CP_1 Pt_1 si impegna a pagare le fatture dei corsi di formazione professionale che la Sig.ra vorrà CP_1 frequentare fino alla concorrenza di Euro 12.000,00.
pagina 2 di 4
5. La Sig.ra rinuncia all'abbonamento al Club La Meridiana, siccome il regolamento del CP_1
Club non permette di usufruire della quota famiglia il coniuge separato e divorziato, mentre il figlio potrà usufruire dell'abbonamento fissando la propria residenza presso il padre a Per_1 suo piacimento;
6. Si dà atto che qualsivoglia costo, cartella esattoriale e altro arriverà anche a nome della Sig.
- in relazione a tutte le società che le parti hanno avuto durante il matrimonio – e anche in CP_1 relazione alla partita iva personale della Sig. il Sig. si impegna – sin d'ora – a CP_1 Pt_1 provvedere al pagamento del 100% dei costi, sanzioni, interessi.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 26/05/2007, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in FORMIGINE (MO) il 05/07/2008 fra nato a [...] il [...] e nata in [...] Parte_1 Controparte_1
(ROMANIA) il 14/05/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008
Atto n. 28 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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