CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1120/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0123137 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1991/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 24.7.2025 impugnava il diniego di rimborso della maggiore IMU pagata per l'anno 2018, diniego espresso dal Comune di Taranto sulla istanza di rimborso presentata dalla ricorrente il 24.6.2024. La ricorrente deduceva di aver concluso con il Comune di Taranto un accordo conciliativo per IMU 2016 e di aver appreso in data 29.5.2024 dallo stesso Comune di aver pagato un maggiore importo per IMU 2018 di €. 4.480,00 di cui ha chiesto il rimborso con istanza del 24.6.2024. Il diniego opposto dal Comune è illegittimo e va annullato con conseguente condanna del Comune al chiesto rimborso. Con comparsa del 11.11.2025 si costituiva il Comune replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La ricorrente non può chiedere il rimborso delle somme pagate per IMU 2018 perché anche tale pagamento è avvenuto in esecuzione dell'accordo transattivo concluso con il Comune il 22.11.2022. Si legge in detto accordo che il valore di stima dei terreni, oltre che per l'anno 2016, sarà valevole ai fini IMU anche per i successivi periodi di imposta e avrà efficacia fino a che non interverranno modifiche sule attuali condizioni di fatto e di diritto (pag. 2 ultimo cpv). In esecuzione di tale accordo e sulla base del valore concordato, la ricorrente ha integrato l'IMU già pagata per il 2018 con F24 del 3.12.2022. Ne consegue che la ricorrente non possa chiedere il rimborso di quanto pagato sulla base di un accordo intercorso con il Comune. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1120/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0123137 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1991/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 24.7.2025 impugnava il diniego di rimborso della maggiore IMU pagata per l'anno 2018, diniego espresso dal Comune di Taranto sulla istanza di rimborso presentata dalla ricorrente il 24.6.2024. La ricorrente deduceva di aver concluso con il Comune di Taranto un accordo conciliativo per IMU 2016 e di aver appreso in data 29.5.2024 dallo stesso Comune di aver pagato un maggiore importo per IMU 2018 di €. 4.480,00 di cui ha chiesto il rimborso con istanza del 24.6.2024. Il diniego opposto dal Comune è illegittimo e va annullato con conseguente condanna del Comune al chiesto rimborso. Con comparsa del 11.11.2025 si costituiva il Comune replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La ricorrente non può chiedere il rimborso delle somme pagate per IMU 2018 perché anche tale pagamento è avvenuto in esecuzione dell'accordo transattivo concluso con il Comune il 22.11.2022. Si legge in detto accordo che il valore di stima dei terreni, oltre che per l'anno 2016, sarà valevole ai fini IMU anche per i successivi periodi di imposta e avrà efficacia fino a che non interverranno modifiche sule attuali condizioni di fatto e di diritto (pag. 2 ultimo cpv). In esecuzione di tale accordo e sulla base del valore concordato, la ricorrente ha integrato l'IMU già pagata per il 2018 con F24 del 3.12.2022. Ne consegue che la ricorrente non possa chiedere il rimborso di quanto pagato sulla base di un accordo intercorso con il Comune. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore