Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1807
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'assoggettamento all'imposta catastale proporzionale

    La Corte ha ritenuto che l'atto di rinuncia non ha prodotto alcun effetto reale e che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta catastale proporzionale, in quanto applicabile solo agli atti di trasferimento a titolo oneroso. La rinuncia ha determinato una vicenda ripristinatoria dello status quo ante.

  • Accolto
    Vizio di motivazione dell'avviso per base imponibile errata

    La Corte ha ritenuto che l'atto di rinuncia non ha prodotto alcun effetto reale e che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta catastale proporzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1807
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1807
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo