Ordinanza cautelare 29 giugno 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Quarzago, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-/2023 di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato dal Questore di -OMISSIS- in data 06 aprile 2023 e notificato in data 21 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza n. 055964409973 del 1.06.2022 il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno 116095693, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- per motivi di affidamento in data 10.02.21, in motivi di lavoro subordinato, che è stata tuttavia respinta con il provvedimento impugnato.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 5.2.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto che il ricorrente è entrato in Italia in data 3.1.2020 quando era ancora minorenne, e a seguito di pronuncia del Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS-, è stato affidato dapprima ai servizi sociali del Comune di -OMISSIS- e collocato presso la Comunità “Il Frassino”, e successivamente, ai Servizio Sociali del Comune di -OMISSIS-.
In data 17.1.2022 il Tribunale per i Minorenni ha tuttavia revocato l'affidamento ai servizi del Comune di -OMISSIS- avendo il ricorrente abbandonato la predetta Comunità nel luglio 2021, rendendosi irreperibile.
Conseguentemente, il ricorrente non ha ottenuto la certificazione comprovante la conclusione del progetto educativo e di integrazione sociale, né il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, richiesto dall'art. 32, commi 1-bis e 1-ter del T.U. ai fini della conversione.
A supporto delle proprie ragioni, il ricorrente richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, ampiamente condiviso anche dalla Sezione (TAR Lombardia, Milano n. 1591/20), secondo cui, ai fini della conversione del titolo di permesso per minore età a quello per motivi di lavoro, nel caso di minore affidato, il parere di cui all'art 32 bis del T.U.I, non ha natura vincolante (C.S., Sez III, 25.3.2021 n. 2525).
Con riferimento al caso di specie, il ricorrente ha in particolare dato prova della sua integrazione sociale, dimostrando di lavorare ininterrottamente dal 30 maggio 2022 con contratti a tempo indeterminato, e di aver conseguito la licenza media.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie,
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 5 febbraio 2026 e 19 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AT | RI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.