CASS
Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2024, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: VI FI, nato in [...] il [...], avverso la ordinanza del 03/07/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2173 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 3 luglio 2023, la Corte di appello di Torino -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 4 aprile 2023- dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso detta sentenza, giacché non accompagnata dalla dichiarazione o elezione di domicilio rese in data successiva alla sentenza oggetto di impugnazione;
riteneva infatti la Corte applicabili alla fattispecie processuale le forme ed i modi previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 ter, del codice di rito, novellato per effetto della entrata in vigore (30 dicembre 2022) del d.lgs. 150/2022 (impugnazione emessa in assenza dell'imputato, procura speciale rilasciata per l'atto di impugnazione ed elezione di domicilio in data successiva al provvedimento che si intende impugnare). 1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio esiziale di motivazione, giacché la elezione di domicilio già presente agli atti del fascicolo di primo grado poteva, funzionalmente, tenere luogo di quella richiesta dalla novella processuale, assicurando comunque la speditezza delle comunicazioni, avvisi e notifiche di cancelleria. 2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nel testo dell'art. 581 cod. proc. pen. i commi 1 - ter e 1 -quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1 -ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1 -quater). Tali disposizioni -adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134- trovano applicazione, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022). 2.2. Orbene, la ratio dell'intervento novellatore è quella di assicurare con certezza che l'imputato abbia piena consapevolezza e volontà di impugnare quella specifica sentenza, rendendosi anche reperibile presso un determinato domicilio. Tali manifestazioni "processuali" della volontà devono seguire la sentenza che si intende impugnare, al fine evidente di attualizzare al momento in cui si esercita la facoltà di impugnazione la propria domiciliazione. Non si tratta pertanto di assecondare un anelito meramente burocratico del legislatore processuale, ma di assicurare efficienza alla complessa macchina giudiziaria, funzionale alla effettività ed alla concreta efficacia della funzione giurisdizionale (Sez. 2, n. 40824 del 13/9/2023, Rv. 285226, in motiv. pag. 4; da ultimo, notizia di decisione Sez. 2, 30/10/2023, ric. Giuliano). 2.3. Nessuna illogicità, tantomeno manifesta, caratterizza pertanto le argomentazioni spese dalla Corte di appello per sostenere la decisione processuale dettata dalla lettera della legge. 2 3. La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a principi di diritto che si vanno consolidando nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2173 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 3 luglio 2023, la Corte di appello di Torino -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 4 aprile 2023- dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso detta sentenza, giacché non accompagnata dalla dichiarazione o elezione di domicilio rese in data successiva alla sentenza oggetto di impugnazione;
riteneva infatti la Corte applicabili alla fattispecie processuale le forme ed i modi previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 ter, del codice di rito, novellato per effetto della entrata in vigore (30 dicembre 2022) del d.lgs. 150/2022 (impugnazione emessa in assenza dell'imputato, procura speciale rilasciata per l'atto di impugnazione ed elezione di domicilio in data successiva al provvedimento che si intende impugnare). 1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio esiziale di motivazione, giacché la elezione di domicilio già presente agli atti del fascicolo di primo grado poteva, funzionalmente, tenere luogo di quella richiesta dalla novella processuale, assicurando comunque la speditezza delle comunicazioni, avvisi e notifiche di cancelleria. 2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nel testo dell'art. 581 cod. proc. pen. i commi 1 - ter e 1 -quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1 -ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1 -quater). Tali disposizioni -adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134- trovano applicazione, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022). 2.2. Orbene, la ratio dell'intervento novellatore è quella di assicurare con certezza che l'imputato abbia piena consapevolezza e volontà di impugnare quella specifica sentenza, rendendosi anche reperibile presso un determinato domicilio. Tali manifestazioni "processuali" della volontà devono seguire la sentenza che si intende impugnare, al fine evidente di attualizzare al momento in cui si esercita la facoltà di impugnazione la propria domiciliazione. Non si tratta pertanto di assecondare un anelito meramente burocratico del legislatore processuale, ma di assicurare efficienza alla complessa macchina giudiziaria, funzionale alla effettività ed alla concreta efficacia della funzione giurisdizionale (Sez. 2, n. 40824 del 13/9/2023, Rv. 285226, in motiv. pag. 4; da ultimo, notizia di decisione Sez. 2, 30/10/2023, ric. Giuliano). 2.3. Nessuna illogicità, tantomeno manifesta, caratterizza pertanto le argomentazioni spese dalla Corte di appello per sostenere la decisione processuale dettata dalla lettera della legge. 2 3. La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a principi di diritto che si vanno consolidando nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023.