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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/07/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3602/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Patrizia
Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3602/2021 RG promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Parte_1
Via Thaulero, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maristella Urbini, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti,
- Opponente - contro
, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Guido II, n. 1, presso lo studio CP_1
dell'avv. Maria Teresa D'Antonio che la rappresenta e difende giusta mandato in atti,
- Opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, I° comma, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte opponente “in via preliminare: - dichiarare tardiva la costituzione della convenuta - per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, • accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 22.11.2021 - in violazione del decreto di sospensione emesso dal Giudice del giudizio RG. 1862/2021 del Trib. Teramo, poiché includente la somma di €. 2.740,92 - sospesa;
• accertare e dichiarare dovute dalla sig.ra
a titolo di rimborso, le seguenti somme certe liquide ed esigibili, anticipate dal CP_1 sig. e documentate: quota parte CTU €. 2.044,92; €. 450,00 come da condanna in Pt_1 sentenza 1064/2016; €. 246,00 per Imposte di Registro;
€. 6020.00 per sanzioni a carico della pagina 1 di 6 - anticipate dal €. 1639,28 per rifusione spese legali RG. 1862/2022 (Cfr. Atto
CP_1 Pt_1 di precetto); €. 6.979,38 per canoni maturati e rifusione spese di causa Ordinanza RG. 3585/2921 Trib. Teramo (cfr. Atto di precetto), per complessivi €. 16.730,14 oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo: • condannare al risarcimento dei danni
CP_1 conseguenti alla a) mancata vendita dell'immobile occupato oppure b) al mancato introito per la locazione persa - oltre ai c) danni dovuti all'ipoteca Soget che grava sul bene per debiti della , che ne decurta il valore per la corrispondente somma di €.10.537,14, da liquidarsi
CP_1 tutti in via equitativa oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
• condannare
CP_1
al risarcimento dei danni - come da perizia allegata che li quantifica in €. 47.748,10
[...]
(cfr. All. 6 Note di trattazione ud. 16.01.24) - da liquidarsi in via equitativa;
• Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre rimb. forf. 15 % IVA e CAP come per legge”. Per parte opposta, “Voglia il Tribunale adito recepire la volontà di concludere il presente giudizio con l'accettazione di una proposta transattiva che riconosca, in favore di , CP_1 la somma di € 12.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che parrà di giustizia;
nel caso fosse disattesa tale proposta, si chiede il rigetto dell'opposizione formulata per tutte le motivazioni sopra esposte. Con vittoria di competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 22.11.2021 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo per ivi veder accertare e CP_1 dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 22.11.2021, per l'importo di
€ 22.037,75, asseritamente in violazione del decreto emesso dal Giudice del giudizio RG n.
1862/2021 del Tribunale di Teramo poiché include la somma di € 2.740,92 sottoposta a sospensione, per le ragioni e come nelle conclusioni sopratrascritte.
Ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi, l'opponente: i) in via preliminare la tardività della costituzione di parte opposta;
ii) la precettazione di una somma superiore a quella dovuta e la violazione della norma penale ex art. 388 cp;
iii) la compensazione di tutte le spese dovute, come e per le ragioni in atti dettagliati.
Costituitasi in giudizio, l'opposta, ritenuta infondata l'azionata opposizione, riconoscendo come dovute somme per complessivi € 8.419,22.
Istruita la causa a solo mezzo documentale, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 2 di 6 ----------
L'opposizione è infondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
In via preliminare, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'opposizione proposta la quale, come è noto, compete esclusivamente al Giudice adito, in ossequio al principio iura novit curia, previa valutazione delle contestazioni poste al suo esame, senza essere in ciò vincolato alle prospettazioni operate da parte opponente.
L'odierna opposizione, con la quale l'istante ha censurato irregolarità afferenti alla notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e del precetto, deve essere inquadrata nell'alveo dell'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. (“quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. “), riguardando l'an del processo esecutivo (il diritto del creditore di procedere ad esecuzione e l'esistenza/validità del titolo) ma non il suo legittimo svolgimento ovvero il quomodo dell'esecuzione o dei suoi atti preliminari.
Va osservato che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del Giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo o delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità o di altri vizi del procedimento esecutivo.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, infatti, l'indagine del Giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo o delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità o di altri vizi del procedimento esecutivo, mentre non possono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni inerenti a fatti intervenuti anteriormente alla formazione del titolo - risulta del tutto preclusa, in sede di opposizione a precetto, essendo deducibile esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 26089/2005).
Ciò posto e venendo al vaglio delle censure mosse nella spiegata opposizione, si rileva, in primo luogo, in ordine alla tardività della costituzione di parte opposta, che è da considerarsi ininfluente ai fini del decidere - e si rammenta che il termine di 5 giorni antecedenti l'udienza da svolgersi in modalità c.d. “cartolare” per il deposito di note d'udienza che tengano luogo dell'udienza medesima, non è perentorio - atteso che ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., il pagina 3 di 6 convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ma non le eccezioni.
Risulta infondata l'eccezione di nullità del precetto per difetto di valido titolo esecutivo del
22.11.2021, tenuto conto che il successivo atto di precetto, dalla cui opposizione scaturisce il presente giudizio, è un precetto a sé stante, non potendolo considerare in rinnovazione, e ciò a prescindersi da eccezioni del tutto generiche e non afferenti all'oggetto di causa, come il richiamo a una presunta e disancorata violazione di norma penale o la disamina sull'operatività nota del patrocinio a spese dello Stato tout court.
In ordine, poi, alla avanzata operatività della compensazione dei crediti, mette conto sottolineare che grava sulla parte che invoca la compensazione l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 292 del 12/01/2016; Cass. n. 5444/2001).
La regola costituisce, infatti, una mera applicazione del generale principio per il quale chi propone al giudice una domanda deve allegare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ovvero “ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat", principio che si applica tanto nel caso di chi esercita l'azione nel giudizio quanto con riferimento a chi oppone una propria domanda, rivolta a privare di effetto quella della controparte.
Nel caso specifico l'opponente ha fornito potenziali crediti ancora da definirsi nel loro ammontare, non essendoci un titolo giustificativo delle pretese economiche avanzate, mentre quelle che potrebbero essere decurtare nel quantum sono da considerarsi già computate nella minor somma richiesta nelle memorie conclusionali da CP_1
L'eccezione di compensazione va, viceversa, accolta, e solo per la cifra e causale come acclarato documentalmente, pari ad € 8.239,06, accertati in pronunce giurisdizionali, ovvero €
1.459,12 per spese legali per la prima e precedente opposizione a precetto rubricata al n.
1862/2021 RG, € 6.329,94 per spese legali oltre indennità per occupazione come da decreto emesso nel giudizio iscritto al n. 3585/21 RG e, infine, € 450,00 giusta sentenza n. 1046/2016, resa dal Tribunale di Teramo in data 29.08.2016 all'interno del procedimento n. 200772/2006
RG.
Tenuto conto della fondatezza dell'atto di precetto su due pronunce giurisdizionali, la prima del
Tribunale di Teramo e l'altra della Corte di Appello di L'Aquila, passate in giudicato, che pagina 4 di 6 hanno riconosciuto il diritto di a pretendere da la somma CP_1 Parte_1
di € 22.037,75, se a detta somma si sottraggono le altre sopra indicate, ovvero € 8.239,06, si avrà un residuo pari a € 13.798,69, oltre accessori e interessi come in domanda.
A tale rideterminazione, tuttavia, consegue la mera inefficacia in parte qua del precetto, atteso che, come osservato dalla S.C. ed evincibile dai principi generali in tema di esecuzione forzata e di conservazione degli atti, l'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto, rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere, non importa la nullità del precetto stesso, ma da soltanto luogo alla nullità od inefficacia soltanto parziale con persistenza della validità del precetto stesso per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione circa la quantità del credito (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515).
Non potrà, invece, esser disposta la condanna dell'opponente al pagamento di tale somma, atteso che, come è noto, l'opposizione è volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza (anche parziale) del titolo esecutivo ma, trattandosi di una parentesi di cognizione endoesecutiva, non può spingersi sino alla pronuncia di emissione dell'atto valido, dovendo il giudice della cognizione limitarsi a dichiarare la sussistenza del diritto o l'invalidità dell'atto esecutivo, residuando ogni ulteriore provvedimento al GE (ove l'esecuzione sia ancora pendente) ovvero al giudice investito di un ordinario giudizio di cognizione (ad esempio, per le conseguenze restitutorie).
Da rilevare, infine, che le altre censure paventate da parte opponente afferenti la richiesta di risarcimento danni (com'è noto una relazione di parte non può assurgere di per sé né elemento probatorio in ordine all' an e al quantum) non afferenti all'importo delle somme precettate e portate in esecuzione sono da considerarsi in parte generiche, in parte infondate ed in parte estranee del tutto a tale giudizio, nonché limitate a riportare a cascata una serie di presunti crediti prive del dovuto ossequio al criterio del riparto dell'onere della prova.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, per tutte le fasi e pagina 5 di 6 dimidiati in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel giudizio iscritto al n. 3602/2021 R.G.A.C., Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea, per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto, dichiara sussistente il credito di nei confronti dell'opponente in forza del CP_1
precetto opposto, seppur nei limiti e per la somma di € 13.618,53, oltre accessori e interessi come in domanda;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano, in euro
2.538,50 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e cap come per legge.
Così è deciso in Teramo, lì data del deposito telematico.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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