Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampaolo Bacicchi, Chiara Chessa e Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Eleonora Barbini in Arezzo, viale Michelangelo 26;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli e Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Ilario Maio in Firenze, viale Belfiore 28/A;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei Signori -OMISSIS- in quanto militari posti in quiescenza per “Fisica Inabilità” alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex art 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e art. 4 dlgs 165/1997;
e per la condanna,
dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto già appartenenti all’esercito Italiano ed ex dipendenti della Marina Militare posti in quiescenza per “Fisica Inabilità”, hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex art 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e art. 4 d.lgs. 165/1997 e, ancora, la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio.
Nei confronti di entrambi i sopra citati ricorrenti è stato liquidato il trattamento pensionistico, senza tuttavia che l’Inps abbia inserito nel computo i sei scatti stipendiali previsti dal Legislatore proprio in favore del personale posto in quiescenza per fisica inabilità.
Se in detto calcolo fosse stato incluso il beneficio richiesto l’importo da corrispondere in favore del Sig. -OMISSIS- sarebbe stato di euro 93.037,13 lorde, mentre per il Sig. -OMISSIS- sarebbe risultato pari a euro 87.841,78 lorde.
L’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio è stato oggetto di successive modifiche legislative, poi confluite nell’art. 1911 del D.lgs. 66/2010 che non avrebbe circoscritto detto beneficio alle sole forze di Polizia, ma che invece dovrebbe intendersi esteso a tutto il personale delle Forze Armate posto in quiescenza per inabilità e, ciò, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata e coordinata con l’art 4 del d. lgs 165/1997.
In caso contrario sarebbe ravvisabile un’ingiustificata disparità di trattamento tra personale inabile delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria), ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri) e Forze Armate, pur in presenza di analoghe responsabilità e rischi lavorativi che ne giustificano un trattamento previdenziale e di fine servizio il più omogeneo ed allineato possibile.
In una successiva memoria la ricorrente ha proposto alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1911 comma 3 del d. Lgs 66/2010, sia in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione (in considerazione dell’asserita disparità di trattamento) e sia per quanto riguarda l’art. 38 comma II della Costituzione, in quanto l’istituto dei sei scatti stipendiali avrebbe acquisito nel tempo la finalità di garantire un ristoro economico proprio a coloro che sono stati costretti ad abbandonare l’attività anzitempo per circostanze estranee alla loro volontà e strettamente correlate alla “carenza di salute” (l’inidoneità psico-fisica).
Si è costituito l’Inps contestando le argomentazioni dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sul punto è dirimente constatare come siano stati gli stessi ricorrenti ad evidenziare che l’art. 11 della Legge 231/1990, nella parte in cui estendeva il beneficio dei sei scatti stipendiali ai sottufficiali delle Forze Armate, è stato abrogato e sostituito dall’art. 1911 del D.lgs. n. 66/2010 che, a sua volta, ha previsto l’attribuzione dello stesso beneficio solo nei confronti delle Forze di Polizia e, ciò, nella parte in cui si è espressamente sancito che “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ” (in questo senso si veda il 3° comma dell’art. 1911).
1.2 Sul punto è possibile richiamare precedenti pronunce di questo Tribunale che hanno già avuto modo di evidenziare che “.. merita invece condivisione quanto rilevato dall’INPS in ordine alla non spettanza del beneficio a quelli tra i ricorrenti che non provengono dai ruoli della Polizia di Stato o delle Forze di polizia a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza). É già stato rilevato, infatti, che l’art 16 della legge n. 121/1981, a cui l’art. 6 del decreto legge n. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di Forze di polizia, anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 6-bis, senza distinguere tra gli appartenenti a quelle ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze armate, che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 (CGARS, 29 dicembre 2022, n. 1329). Né a diversa conclusione può condurre l’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Infatti, il primo comma dell’articolo appena prevede l’attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio agli ufficiali in servizio permanente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, quale alternativa alla promozione alla vigilia del collocamento a riposo disciplinata dall’art. 1082, che è stato abrogato dall’art. 1, co. 258, della legge n. 190/2014, a decorrere dal primo gennaio, con la conseguenza che, non essendo più contemplata detta promozione, i suddetti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella, configurandosi un’ipotesi di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione principale ex art. 1256 cod. civ. ” (TAR Toscana n. 291/2015 del 23 gennaio 2025).
1.3 Si consideri, inoltre, che il secondo comma dell’art. 1911 prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076, co. 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione”, norme queste ultime che sono state anch’esse abrogate dall’art. 1, co. 258, della legge n. 190/2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», condizioni non ricorrenti nel caso di specie (Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2762; TAR Lazio, Roma, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 18591).
1.4 Il tenore letterale del terzo comma dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66 /2010 stabilisce espressamente che l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 continua ad applicarsi al solo “ personale delle Forze di polizia a ordinamento militare ” e, dunque, non riguarda il personale militare appartenente a corpi che non costituiscono forze di polizia, così come peraltro già rilevato da precedenti pronunce (CGARS sentenza n. 1326/2022).
1.5 Risulta allora evidente che la ratio giustificatrice della disciplina vigente risiede nella scelta discrezionale del Legislatore che, con l’adozione del Codice dell’ordinamento militare, ha inteso confermare, per le sole forze di polizia ad ordinamento militare, il regime applicato al calcolo dell’indennità di fine rapporto definito dall’art. 6-bis del d. l. n. 387/1987.
1.6 Dette argomentazioni consentono di respingere anche l’esistenza di profili di sospetta incostituzionalità dell’art. 1911 comma 3°, in quanto è rinvenibile una volontà espressa del Legislatore di prevedere regimi e benefici specifici, come i sei scatti stipendiali ai fini del TFS, esclusivamente per le forze di polizia ad ordinamento militare, riconoscendo la peculiarità delle mansioni da esse svolte e stante la mancanza di omogeneità di funzioni e compiti con le rimanenti categorie delle Forze Armate.
1.7 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC AN, Presidente
AN IC, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | CC AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.