TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 649
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Interpretazione dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010

    Il Tribunale rileva che l'art. 11 della Legge 231/1990, che estendeva il beneficio ai sottufficiali delle Forze Armate, è stato abrogato e sostituito dall'art. 1911 del D.lgs. n. 66/2010, il quale prevede tale beneficio solo per le Forze di Polizia. Le norme citate dai ricorrenti (artt. 1076, 1077, 1082 del d.lgs. 66/2010) sono state abrogate, e le disposizioni relative all'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si riferiscono espressamente al 'personale delle Forze di polizia a ordinamento militare'. La ratio della normativa vigente risiede nella scelta discrezionale del Legislatore di prevedere benefici specifici per le forze di polizia, riconoscendo la peculiarità delle loro mansioni.

  • Rigettato
    Conseguenza della infondatezza della domanda principale

    Poiché la domanda principale di rideterminazione dell'indennità di buonuscita è stata respinta, anche la domanda di pagamento delle somme conseguenti non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 649
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 649
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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