Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02519/2026REG.PROV.COLL.
N. 06386/2025 REG.RIC.
N. 06387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6386 del 2025, proposto da Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2025, p proposto da Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Generali Italia s.p.a., non costituita in giudizio;
per la revocazione
quanto al ricorso n. 6387 del 2025:
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 4443, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 6386 del 2025:
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 4442, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. OS RA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. – Con le sentenze impugnate per revocazione, sono stati respinti gli appelli avverso le rispettive sentenze con cui il T.a.r. ha in parte respinto e in parte accolto le impugnazioni dei provvedimenti con cui la Provincia di Taranto ha deliberato di “ non accettare le garanzie finanziarie per la gestione di rifiuti ”, presentate dalla ricorrente in relazione alla prescrizione UA5, relativa alla “ chiusura, bonifica e gestione post-operativa ”, rispettivamente, della discarica “ ex cava Due Mari ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 4442 – ricorso n.r.g. 6386/2025) e della discarica “ ex cava Cementir ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 4443 – ricorso n.r.g. 6387/2025), contenuta nella nota del Commissario ILVA dell’11dicembre 2014 (prot. 4/U/11-12-2014), richiamata dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 1 del 05 gennaio 2015, conv. dalla legge n. 20 del 4 marzo 2015.
La non accettazione delle garanzie è stata motivata dall’amministrazione provinciale, in particolare, con: a) la durata quinquennale della polizza e la mancata previsione della possibilità di sua escussione anche in caso di mancato rinnovo prima della scadenza del periodo quinquennale; b) la mancata previsione dei rimedi propri della garanzia a prima richiesta.
2. – Con un unico motivo di revocazione (pag. 15-21 di entrambi i ricorsi), la società ha dedotto due asseriti errori di fatto: a) nella sentenza non vi sarebbe alcun riferimento alla dedotta impossibilità oggettiva per ILVA di fornire una garanzia nei termini richiesti dalla Provincia, in quanto le compagnie di assicurazioni e le banche sarebbero restie a concedere garanzie di tale tipo, trattandosi di un’operazione ad alto rischio di perdita dei capitali anticipati (pag. 17 del ricorso); in particolare, ha precisato che sussisterebbe “ errore di fatto revocatorio sia nel caso in cui la sentenza gravata abbia supposto che le compagnie assicurative rilascino garanzie di questo tipo, sia qualora questo codesto ecc.mo Consiglio di Stato - a causa di una svista - nel definire la controversia abbia totalmente omesso di considerare tale circostanza ” (pag. 18 del ricorso).
Con una seconda censura, ha dedotto che il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente valutato il verbale della riunione del Gruppo di Lavoro del 7 marzo 2018 in quanto, in relazione alla durata delle polizze, nel confermare “ la possibilità di ricorrere al frazionamento in piani quinquennali ”, non farebbe alcun riferimento a meccanismi di escussione o a sanzioni da introdurre nel corpo della garanzia (pag. 19 del ricorso); allo stesso modo, avrebbe del tutto trascurato la nota del 17 dicembre 2019 riferita al rinnovo della garanzia emessa il 20 maggio 2015, con cui la Provincia ha sollecitato la presentazione delle garanzie “ per il prosieguo del periodo da garantirsi (almeno un quinquennio) ”, in quanto anche in questo caso non vi sarebbe alcun riferimento al meccanismo di escussione (pag. 20 del ricorso).
3. – Con apposite memorie, si è costituita la Provincia che ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi, oltre alla loro infondatezza nel merito, con richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 26 c.p.a.
4. – Con atto di stile, si sono costituiti anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale.
5. – All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – In via preliminare, il Collegio ritiene di poter riunire i due ricorsi per revocazione (r.g. 6386 e 6387 del 2025), stante la connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di due impugnazioni identiche avverso due sentenze rese tra le stesse parti ed aventi il medesimo tenore.
7. – I ricorsi per revocazione sono inammissibili.
8. – Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario ricostruire brevemente le coordinate normative e giurisprudenziali in materia di vizio revocatorio.
L’art. 106 del c.p.a. prevede che, “ salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ”.
A sua volta, l’art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui “ la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ” (n. 4).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione hanno univocamente individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio che, ai sensi delle suindicate disposizioni, può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.
A tal riguardo è stato più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. Stato, sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
Pertanto, mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406).
9. – Operata la ricognizione dei fondamentali principi suesposti, può procedersi all’esame delle doglianze.
A ben vedere, con i due motivi di revocazione la parte ha sostanzialmente riproposto le censure contenute negli atti di appello e respinte con le sentenze impugnate.
Innanzitutto, l’argomento secondo cui esisterebbe una oggettiva difficoltà a conseguire il tipo di garanzia in questione, oltre ad essere espressamente contestata dalla parte resistente (pag. 8 della memoria di costituzione della Provincia), costituisce una circostanza del tutto indimostrata non solo nel presente giudizio revocatorio, ma anche nello stesso atto di appello (cfr. pag. 20-21 dell’appello), essendosi limita a reiterare le medesime allegazioni.
Inoltre, tale circostanza era stata oggetto di una specifica contestazione da parte della Provincia nel corso del giudizio di appello (pag. 13-14 della memoria di costituzione del 17 luglio 2023).
Pertanto, deve escludersi la configurabilità di un errore di fatto revocatorio non venendo in rilievo un fatto “non controverso” tra le parti che il giudice avrebbe omesso di considerare.
In secondo luogo, la censura è inammissibile anche perché non dimostra il carattere determinante dell’asserita omissione ai fini della decisione, in mancanza di una specifica allegazione e prova in ordine al nesso di causalità tra l’asserita erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Ne consegue, quindi, che la censura è inammissibile anche sotto tale profilo.
10. – Con riferimento alla seconda censura relativa al meccanismo di escussione della garanzia, il ricorso è ugualmente inammissibile in quanto non viene dedotto nessun errore qualificabile come mera svista, ma ci si limita a reiterare le medesime argomentazioni già spese nel giudizio di appello.
Sul punto, giova ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussiste un errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato Sez. V, 2 febbraio 2022 n. 725; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022 n. 729).
In tale ordine di idee, è stato ulteriormente evidenziato che sussiste l’errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente, “ purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione ” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 agosto 2017, n. 4055).
Nella medesima direzione si è orientata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2017, n. 2229, secondo cui “ L’errore revocatorio è [...] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, reputa il Collegio che la censura in esame debba essere considerata inammissibile.
11. – In conclusione, quindi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Provincia e si liquidano come da dispositivo, mentre nulla è dovuto nei confronti delle altre amministrazioni costituite a mezzo dell’Avvocatura di Stato, non avendo svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.000,00, nei confronti della Provincia, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO PI, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
OS RA, Consigliere, Estensore
Riccardo Carpino, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS RA | ZO PI |
IL SEGRETARIO