Sentenza 6 luglio 2023
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati, nel caso di archiviazione della posizione relativa al magistrato, la competenza per gli altri reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regole ordinarie e non invece applicando la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non funzionalmente abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, disposta l'archiviazione per il reato commesso in danno del magistrato, aveva declinato la propria competenza in relazione agli altri reati agli effetti dell'art. 22 cod. proc. pen., senza sollevare conflitto rispetto alla pregressa pronuncia declinatoria resa ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., trattandosi di atto non determinativo di indebite regressioni, né di stasi del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2023, n. 34125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34125 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere SS Ricciarelli;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie inviate dall'Avv. Luigi SAngelo per la persona offesa Luca SA RI e dagli Avv. Tullio Padovani e Franceso Centonze per il ricorrente OV. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 31/01/2023, a seguito di richiesta di archiviazione formulata dal P.m. nei confronti di IE MA, VI AR, SA RR, SS DI, IU LI, SS OV in Penale Sent. Sez. 6 Num. 34125 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 06/07/2023 relazione a procedimento iscritto per il delitto di calunnia, il G.i.p. presso il Tribunale di Brescia ha disposto l'archiviazione per il reato di diffamazione, così riqualificato il fatto, commesso nei confronti del dott. Fabio De AL, dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Brescia in ordine al delitto di calunnia in danno di Luca SA RI e rilevando al riguardo la competenza del Tribunale di Milano. 2. Ha•proposto ricorso SS OV tramite i• suoi difensori, deducendo l'abnormità funzionale del provvedimento, con cui è stata dichiarata l'incompetenza, tale da determinare insuperabile stasi. Segnala il ricorrente che a seguito dell'esercizio dell'azione penale per il delitto di calunnia, attribuito ai medesimi soggetti e riferito alla falsa incolpazione di patrocinio infedele rivolta all'Avv. Luca SA RI in conseguenza dell'invio di una e-mail da parte di Arnnanna, poi allegata ad una nota depositata a mani del Procuratore della Repubblica di Milano, il G.u.p. del Tribunale di Milano aveva rilevato che, come persona offesa o quanto meno danneggiato dal reato, avrebbe dovuto individuarsi anche il dott. Fabio De AL, titolare del procedimento Eni- Nigeria, giacché, per quanto il nome del magistrato non figurasse nell'imputazione, diversamente da quanto emergeva da quella contenuta nell'avviso ex art 415-bis cod. proc. pen., dalla e-mail risultava il riferimento alla Procura della Repubblica, alla vicinanza dell'Avv. SA RI, legale di AR, alla stessa Procura, al fatto che SA RI si fosse fatto portatore di istanze del Pubblico ministero, volte ad indurre AR a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei vertici di Eni, elementi idonei a delineare in capo al dott. De AL la veste di concorrente nel reato, quanto meno come istigatore, fermo restando che intento degli imputati era proprio quello di colpire e danneggiare il dott. De AL, come confermato dalle condotte successive, volte a creare le condizioni per un procedimento disciplinare e per l'estromissione del magistrato dal procedimento. Ciò aveva condotto il Giudice a rilevare l'incompetenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. Di seguito il P.m. presso il Tribunale di Brescia aveva formulato richiesta di archiviazione, ma il G.i.p., provvedendo a seguito di opposizione della persona offesa, Avv. SA RI, aveva riqualificato come diffamazione il fatto per la parte coinvolgente il dott. De AL, e aveva disposto in parte qua l'archiviazione per difetto di querela, ma aveva per il resto rilevato che, in conseguenza di tale archiviazione, essendo venuta meno la connessione e non operando il principio della perpetuatio iurisdictionis, avrebbe dovuto affermarsi la competenza del Tribunale di Milano. 2 Su tali basi rileva il ricorrente che il G.i.p. aveva eluso la disciplina dettata dall'art. 28 cod. proc. pen., posto che, ravvisando in relazione agli stessi fatti un diverso reato, avrebbe dovuto comunque sollevare conflitto negativo di competenza, denunciando il proprio dissenso rispetto alla diversa valutazione del G.u.p. del Tribunale di Milano e il conseguente venir meno della connessione ex art. 11, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando che il G.u.p. aveva con la propria decisione ritenuto implicitamente applicabile l'art. 11, comma 1 cod. proc. pen. In tal modo il provvedimento impugnato aveva determinato una stasi irrimediabile e un'indebita reqressione con vulnus all'ordo processus, tale da determinare abnormità funzionale. La Procura della Repubblica di Milano non avrebbe potuto esercitare l'azione penale e neppure chiedere l'archiviazione o assumere iniziative in ordine alla calunnia in danno dell'Avv. SA RI, atteso il vincolo riveniente dalla sentenza di incompetenza emessa dal Tribunale nel pieno esercizio della giurisdizione, di ostacolo alla riedizione del procedimento nella medesima sede. Tale vincolo avrebbe potuto essere rimosso solo a seguito della proposizione di conflitto di competenza, che invece era stato eluso dal provvedimento impugnato. 3. Avverso il medesimo procedimento ha presentato ricorso anche IU LI, per il quale è stato iscritto autonomo procedimento, poi riunito a quello originato dal ricorso di OV. Deduce l'abnormità del provvedimento in relazione agli artt. 12 e 22 cod. proc. pen. e 111 Cost. Il G.i.p., avendo fissato udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa Avv. SA RI, aveva provveduto ad archiviazione per una parte, dichiarando l'incompetenza per un'altra, senza considerare che sussisteva connessione e che si imponeva un simultaneus processus. La competenza del Tribunale di Brescia non avrebbe potuto esaurirsi in riferimento alla posizione del dott. De AL, ma implicava l'obbligo di decidere anche in riferimento all'altra persona offesa, a fronte della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero. Di qui l'indebita regressione del procedimento e l'abnormità del provvedimento. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto dei ricorsi. 3 5. Ha inviato una memoria il difensore della persona offesa, Avv. SA RI, nella quale si sviluppano argomenti adesivi alla requisitoria del P.G. 6. Hanno inviato una memoria i difensori del ricorrente OV, con cui si formulano rilievi volti a contrastare le conclusioni del P.G. e i contenuti della memoria presentata nell'interesse dell'Avv. SA RI, proponendosi i temi della sussistenza di conflitto in caso di riqualificazione del medesimo fatto e quello dell'ivrrilevanza del provvedimento rispetto al giudice milanese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve rilevarsi che il G.u.p. del Tribunale di Brescia ha, in parte, disposto l'archiviazione del procedimento, con riferimento alla posizione del dott. De AL, e, in parte, dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Brescia agli effetti dell'art. 22 cod. proc. pen. Nella fase delle indagini preliminari il giudice, che è chiamato ad intervenire su richiesta di parte, ove rilevi la propria incompetenza per qualsiasi causa, lo dichiara con ordinanza, restituendo gli atti al pubblico ministero. Tale provvedimento -salvo quanto diversamente previsto dall'art. 291 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali (si richiama sul punto Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092)- ha la funzione di bloccare l'adozione dell'atto richiesto, ma non quella di determinare automaticamente il trasferimento del procedimento dinanzi all'A.G. indicata come competente, ben potendo il pubblico ministero, ove ciò risulti possibile, continuare a compiere atti inerenti alle indagini, salvo che si imponga l'effettiva trasmissione del fascicolo, in relazione alla funzione e allo scopo del provvedimento negato per ragioni di competenza. La declaratoria di incompetenza, adottata con ordinanza, non è soggetta ad impugnazione, salvo che ricorra un profilo di abnormità (Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242). 3. Nel caso di specie è stata prospettata un'ipotesi di abnormità funzionale. Può sul punto richiamarsi l'ampia elaborazione giurisprudenziale in tema di abnormità (si rinvia all'analisi contenuta in Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552), dovendosi ritenere ormai consolidato il principio per cui l'abnormità si traduce in uno sviamento della funzione giurisdizionale, che si 4 colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento, tanto nel caso di atto strutturalmente eccentrico, quanto nell'ipotesi di atto normativamente disciplinato ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la ragion d'essere, essendo rilevante ai fini dell'abnormità dell'atto l'esistenza o meno del potere di adottarlo. In tal modo l'abnormità strutturale e quella funzionale sono riconducibili ad un fenomeno unitario e l'abnormità funzionale implica una crisi di funzionamento del processo per stasi o indebita regressione (per tali rilievi Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243500, secondo una linea ribadita da Sez. U, n. 40984 del 20/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 e da Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, e più di recente da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Orbene, secondo le deduzioni difensive l'abnormità del provvedimento si anniderebbe nell'irrimediabile stasi che esso determinerebbe, in quanto inidoneo a superare il limite costituito dalla sentenza di incompetenza pronunciata in precedenza dal G.u.p. del Tribunale di Milano, in assenza del formale rilievo di un conflitto di competenza. 4. Siffatta impostazione non può essere condivisa, dovendosi dunque escludere la prospettata abnormità e ribadire la non impugnabilità del provvedimento. 5. Il ricorso muove invero dal presupposto che per lo stesso fatto, seppur diversamente qualificato, il G.i.p. del Tribunale di Brescia si sia determinato in modo opposto rispetto alla decisione adottata dal G.u.p. del Tribunale di Milano, così eludendo il conflitto negativo di competenza. Nella sentenza dichiarativa dell'incompetenza era stato fatto riferimento alla veste di persona offesa o di danneggiato che avrebbe dovuto attribuirsi al dott. De AL, in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, quale suggeritore delle indicazioni fornite all'indagato AR dall'Avv. SA RI, poi incolpato di infedele patrocinio: a ben guardare, il tenore dei rilievi formulati in tale sentenza implicava nell'ottica accusatoria l'attribuzione al De AL della veste di persona offesa. Sta di fatto che, una volta trasmesso il procedimento all'A.G. bresciana e formulata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, il G.i.p. non ha tanto provveduto a riqualificare il fatto, cioè lo stesso fatto, ma ha piuttosto provveduto, nel pieno rispetto delle sue attribuzioni, sull'intera regiudicanda sottoposta al suo vaglio. 5 Valutando il contenuto dei rilievi rivolti direttamente o indirettamente al dott. De AL, ha ritenuto di poterli sussumere nella fattispecie della diffamazione, per la quale ha conseguentemente disposto l'archiviazione per difetto di querela. Ma una volta sgomberato il campo da tale posizione, ha correttamente rilevato che per il residuo fatto, cioè la calunnia in danno dell'Avv. SA RI, avrebbe dovuto ravvisarsi la competenza del Tribunale di Milano, non operando più la regola dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. Ciò significa che il G.i.p. non ha compiuto un atto di, indebita opposizione, ma ha, come detto, definito la propria specifica regiudicanda. Né può parlarsi di riqualificazione non vincolante del medesimo fatto, in quanto, al contrario, il giudice ha esercitato la giurisdizione a lui demandata, provvedendo sulla richiesta di archiviazione e in effetti accogliendola con riguardo alla parte coinvolgente il dott. De AL, seppur in tali limiti ridimensionando il titolo di reato, salvo prendere atto, a quel punto, che per il reato in danno dell'Avv. SA RI veniva in rilievo il paralizzante profilo dell'incompetenza. Da ciò discende che la declaratoria non ha avuto il medesimo oggetto della sentenza di incompetenza in precedenza pronunciata, ma ha riguardato la sola posizione coinvolgente l'Avv. SA RI, rispetto alla quale il reato non rientrava nella competenza definita ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. Né vi è margine per ipotizzare che l'ordinanza impugnata non assuma dirimente rilievo, in quanto non è consentita la surrettizia reintroduzione nella regiudicanda della posizione coinvolgente il dott. De AL, costituendo parametro di riferimento per la valutazione della competenza la sola condotta rivolta contro l'Avv. SA RI. Stante il mutamento del fatto, con sottrazione del lembo coinvolgente il dott. De AL, per la parte restante il G.i.p non avrebbe dovuto porsi la questione della necessità di sollevare conflitto di competenza, ben potendo provvedere a dichiarare l'incompetenza, tale da precludere l'atto richiesto. 6. Deve aggiungersi che, diversamente da quanto in precedenza ritenuto (Sez. 1, n. 6786 del 25/01/2005, Frolla, Rv. 232940; Sez. 1, n. 16670 del 21/03/2001, Cuonzo, Rv. 218985), sulla base di un orientamento ormai largamente consolidatosi deve ritenersi che nel caso di archiviazione della posizione riguardante il magistrato, la competenza per gli altri reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regole generali e non ai sensi dell'art. 11, comma 3 cod. proc. pen., non operando alcuna perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, dep. 2019, D'Aloi, Rv. 276314; Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Galati, 261080; Sez. 1, n. 52541 del 6 20/06/2014, conf. comp., Rv. 262143; Sez. 2, n. 13296 del 20/02/2014, Mancuso, Rv. 259559). 7. Ciò significa dunque che non è ravvisabile alcun profilo di abnormità funzionale del provvedimento impugnato, che risulta al contrario emesso nel rispetto delle disposizioni processuali e non al di fuori di esse e non può dare luogo ad un'alterazione dello sviluppo del procedimento, determinando stasi o regressione indebite. Né può condividersi l'assunto posto a fondamento del ricorso di IU LI, secondo cui, stante la connessione, si imponeva un simultaneus processus, dovendosi al contrario ribadire come il giudice abbia provveduto sulla regiudicanda a lui demandata, adottando per una parte il richiesto provvedimento di archiviazione e riconoscendo la propria incompetenza per il resto, ciò che costituisce una legittima ragione di separazione di posizioni originariamente connesse. 8. Sulla base di quanto precede deve dunque ribadirsi l'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023