Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2023, n. 34125
CASS
Sentenza 6 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 34125/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, il 6 luglio 2023. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso un'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia, che aveva disposto l'archiviazione di un procedimento per diffamazione e dichiarato l'incompetenza del Tribunale bresciano in favore di quello di Milano. I ricorrenti sostenevano l'abnormità del provvedimento, lamentando una stasi processuale e l'erronea gestione della competenza, in quanto il G.i.p. non avrebbe dovuto archiviare senza sollevare un conflitto di competenza.

La Corte ha rigettato i ricorsi, affermando che il G.i.p. ha agito nel rispetto delle sue attribuzioni, archiviando la posizione del dott. De AL e dichiarando l'incompetenza per il reato di calunnia in danno dell'Avv. SA AR. La Cassazione ha chiarito che non vi era stata una violazione delle norme processuali, poiché il G.i.p. ha correttamente valutato la propria giurisdizione e non ha eluso il conflitto di competenza, essendo le posizioni giuridiche separate. La decisione ha ribadito l'assenza di abnormità funzionale e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Ai fini della determinazione della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati, nel caso di archiviazione della posizione relativa al magistrato, la competenza per gli altri reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regole ordinarie e non invece applicando la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non funzionalmente abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, disposta l'archiviazione per il reato commesso in danno del magistrato, aveva declinato la propria competenza in relazione agli altri reati agli effetti dell'art. 22 cod. proc. pen., senza sollevare conflitto rispetto alla pregressa pronuncia declinatoria resa ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., trattandosi di atto non determinativo di indebite regressioni, né di stasi del procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2023, n. 34125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34125
    Data del deposito : 6 luglio 2023

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