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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1107/2025 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Vincenzo Forgione e Gianluca Cozza, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
- Opponente -
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
OC RU, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
- Opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, il sig. chiedeva ed otteneva Controparte_1 dal Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, l'emissione del decreto ingiuntivo n.
30/2025 reso dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, in data 13 febbraio 2025 nel giudizio n.
457/2025, notificato il 15 febbraio 2025, con cui si ingiungeva alla società il Parte_1 pagamento della somma di € 13.661,74, oltre interessi e spese, a titolo di residuo credito retributivo scaturente da un accordo del 24 aprile 2022.
1 2. Con ricorso in opposizione depositato il 27 marzo 2025, la conveniva in giudizio il Parte_1 sig. , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento Controparte_1 dell'opposizione, la società deduceva la nullità e/o improcedibilità dell'azione monitoria, in quanto intrapresa in pendenza di misure protettive ex art. 54, co. 2, CCII, concesse dal Tribunale di
Avellino con decreto del 15 ottobre 2024 e prorogate con successivo decreto dell'11 febbraio 2025, nell'ambito di un procedimento per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (P.U. n.
119/2024).
3. Si costituiva in giudizio il sig. , contestando integralmente le avverse Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposto evidenziava, in sintesi, l'infondatezza in diritto della tesi avversaria, sostenendo che il divieto imposto dalle misure protettive riguardasse unicamente le azioni esecutive e cautelari, e non anche quelle di cognizione volte alla formazione di un titolo. Sottolineava, inoltre, la natura di credito da lavoro della pretesa azionata, come tale meritevole di una tutela rafforzata e tendenzialmente esclusa dall'ambito di operatività di dette misure. Contestava, infine, la pretestuosità dell'opposizione alla luce del comportamento tenuto dalla debitrice, caratterizzato da plurimi e reiterati inadempimenti ad accordi transattivi.
4. La causa, istruita in via documentale, è decisa come segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'unico motivo di opposizione sollevato dalla attiene alla pretesa violazione del divieto Parte_1 di intraprendere azioni giudiziarie in pendenza delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza). Secondo la prospettazione dell'opponente, la pendenza di tali misure avrebbe precluso al sig. la possibilità di adire CP_1
l'autorità giudiziaria in via monitoria per l'accertamento del proprio credito.
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 54, comma 2, CCII, stabilisce che dalla data di pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi nel registro delle imprese, “i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa” .
La lettera della norma è chiara nel limitare il proprio ambito di applicazione alle sole azioni di natura “esecutiva” e “cautelare”. La ratio di tale divieto è quella di cristallizzare la situazione patrimoniale del debitore per consentire il proficuo svolgimento delle trattative con il ceto creditorio e la buona riuscita del piano di risanamento, evitando che iniziative individuali possano alterare la par condicio creditorum. La norma, tuttavia, non pone alcun divieto all'esercizio di azioni monitorie le quali non sono dirette all'immediata aggressione del patrimonio del debitore, ma sono
2 finalizzate all'accertamento sommario di un diritto e alla formazione di un titolo giudiziale. Il decreto ingiuntivo non risulta ex se esecutivo, ma lo diviene soltanto se non opposto ovvero negli altri tassativi casi contemplati dalla legge, previa delibazione giudiziale (v. art. 642 c.p.c.), nonché nel caso di rigetto dell'opposizione ex art. 653 c.p.c..
Pertanto, nulla vieta al creditore di agire in giudizio per munirsi di un titolo esecutivo, fermo restando che tale titolo non potrà essere azionato in via esecutiva finché perdurano gli effetti delle misure protettive.
A ciò si aggiunga un'ulteriore e dirimente considerazione, legata alla natura del credito azionato. La pretesa del sig. ha ad oggetto retribuzioni maturate in costanza di rapporto di lavoro CP_1 subordinato. Tali crediti godono, nell'ordinamento, di una tutela privilegiata, che trova espressione anche all'interno del Codice della Crisi. Sebbene la norma invocata dall'opponente (art. 54 CCII) non contenga una deroga esplicita, è significativo che l'art. 18, comma 1, CCII, nel disciplinare le misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, preveda espressamente che “Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori”. Tale disposizione, pur se dettata per uno specifico strumento, è sintomatica di un principio generale di sistema volto a non paralizzare la tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori, quale parte debole del rapporto che gode di tutela privilegiata.
L'azione monitoria intrapresa dal sig. risulta, dunque, pienamente legittima. CP_1
Esaurita l'analisi dell'unico motivo di opposizione, occorre rilevare che la società opponente non ha mosso alcuna contestazione in merito all'esistenza o all'ammontare del credito vantato dall'opposto
(an e quantum debeatu'). L'opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, instaura un giudizio a cognizione piena nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria
(v., fra le altre, Cass. Civ., Sez. 6, N. 6061 del 04-03-2021). In assenza di specifiche contestazioni sul punto, e alla luce della documentazione prodotta dall'opposto (in particolare, v. l'accordo transattivo del 24 aprile 2022 in atti), il credito di € 13.661,74 deve ritenersi provato e incontestato.
5. Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c..
6. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
30/2025 emesso da questo Tribunale in data 13 febbraio 2025, che dichiara esecutivo.
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio in favore di , che liquida in € 2.500,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino, l'11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1107/2025 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Vincenzo Forgione e Gianluca Cozza, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
- Opponente -
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
OC RU, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
- Opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, il sig. chiedeva ed otteneva Controparte_1 dal Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, l'emissione del decreto ingiuntivo n.
30/2025 reso dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, in data 13 febbraio 2025 nel giudizio n.
457/2025, notificato il 15 febbraio 2025, con cui si ingiungeva alla società il Parte_1 pagamento della somma di € 13.661,74, oltre interessi e spese, a titolo di residuo credito retributivo scaturente da un accordo del 24 aprile 2022.
1 2. Con ricorso in opposizione depositato il 27 marzo 2025, la conveniva in giudizio il Parte_1 sig. , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento Controparte_1 dell'opposizione, la società deduceva la nullità e/o improcedibilità dell'azione monitoria, in quanto intrapresa in pendenza di misure protettive ex art. 54, co. 2, CCII, concesse dal Tribunale di
Avellino con decreto del 15 ottobre 2024 e prorogate con successivo decreto dell'11 febbraio 2025, nell'ambito di un procedimento per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (P.U. n.
119/2024).
3. Si costituiva in giudizio il sig. , contestando integralmente le avverse Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposto evidenziava, in sintesi, l'infondatezza in diritto della tesi avversaria, sostenendo che il divieto imposto dalle misure protettive riguardasse unicamente le azioni esecutive e cautelari, e non anche quelle di cognizione volte alla formazione di un titolo. Sottolineava, inoltre, la natura di credito da lavoro della pretesa azionata, come tale meritevole di una tutela rafforzata e tendenzialmente esclusa dall'ambito di operatività di dette misure. Contestava, infine, la pretestuosità dell'opposizione alla luce del comportamento tenuto dalla debitrice, caratterizzato da plurimi e reiterati inadempimenti ad accordi transattivi.
4. La causa, istruita in via documentale, è decisa come segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'unico motivo di opposizione sollevato dalla attiene alla pretesa violazione del divieto Parte_1 di intraprendere azioni giudiziarie in pendenza delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza). Secondo la prospettazione dell'opponente, la pendenza di tali misure avrebbe precluso al sig. la possibilità di adire CP_1
l'autorità giudiziaria in via monitoria per l'accertamento del proprio credito.
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 54, comma 2, CCII, stabilisce che dalla data di pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi nel registro delle imprese, “i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa” .
La lettera della norma è chiara nel limitare il proprio ambito di applicazione alle sole azioni di natura “esecutiva” e “cautelare”. La ratio di tale divieto è quella di cristallizzare la situazione patrimoniale del debitore per consentire il proficuo svolgimento delle trattative con il ceto creditorio e la buona riuscita del piano di risanamento, evitando che iniziative individuali possano alterare la par condicio creditorum. La norma, tuttavia, non pone alcun divieto all'esercizio di azioni monitorie le quali non sono dirette all'immediata aggressione del patrimonio del debitore, ma sono
2 finalizzate all'accertamento sommario di un diritto e alla formazione di un titolo giudiziale. Il decreto ingiuntivo non risulta ex se esecutivo, ma lo diviene soltanto se non opposto ovvero negli altri tassativi casi contemplati dalla legge, previa delibazione giudiziale (v. art. 642 c.p.c.), nonché nel caso di rigetto dell'opposizione ex art. 653 c.p.c..
Pertanto, nulla vieta al creditore di agire in giudizio per munirsi di un titolo esecutivo, fermo restando che tale titolo non potrà essere azionato in via esecutiva finché perdurano gli effetti delle misure protettive.
A ciò si aggiunga un'ulteriore e dirimente considerazione, legata alla natura del credito azionato. La pretesa del sig. ha ad oggetto retribuzioni maturate in costanza di rapporto di lavoro CP_1 subordinato. Tali crediti godono, nell'ordinamento, di una tutela privilegiata, che trova espressione anche all'interno del Codice della Crisi. Sebbene la norma invocata dall'opponente (art. 54 CCII) non contenga una deroga esplicita, è significativo che l'art. 18, comma 1, CCII, nel disciplinare le misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, preveda espressamente che “Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori”. Tale disposizione, pur se dettata per uno specifico strumento, è sintomatica di un principio generale di sistema volto a non paralizzare la tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori, quale parte debole del rapporto che gode di tutela privilegiata.
L'azione monitoria intrapresa dal sig. risulta, dunque, pienamente legittima. CP_1
Esaurita l'analisi dell'unico motivo di opposizione, occorre rilevare che la società opponente non ha mosso alcuna contestazione in merito all'esistenza o all'ammontare del credito vantato dall'opposto
(an e quantum debeatu'). L'opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, instaura un giudizio a cognizione piena nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria
(v., fra le altre, Cass. Civ., Sez. 6, N. 6061 del 04-03-2021). In assenza di specifiche contestazioni sul punto, e alla luce della documentazione prodotta dall'opposto (in particolare, v. l'accordo transattivo del 24 aprile 2022 in atti), il credito di € 13.661,74 deve ritenersi provato e incontestato.
5. Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c..
6. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
30/2025 emesso da questo Tribunale in data 13 febbraio 2025, che dichiara esecutivo.
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio in favore di , che liquida in € 2.500,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino, l'11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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