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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati: dott. Francesco Abete Presidente dott. Valentina Vitulano Giudice relatore dott. Amleto Pisapia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento iscritto al n.1807/2023 TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Antonello Romano come in atti. Parte_1 OPPONENTE E
in persona del Curatore p.t. Controparte_1 OPPOSTO CONTUMACE avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 98 .F. il ha impugnato il provvedimento del Parte_1 G.D. dott. Magliulo di parziale ammissione del proprio credito per il importo di € 7.552,19 in luogo di € 47.328,07 richiesti in Privilegio - (art. 2751 bis). A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in sintesi: - di aver lavorato alle dipendenze della società fallita per effetto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato il 16 settembre 2006, con qualifica di impiegato di 7° livello del C.C.N.L. Telecomunicazioni;
- di aver comunicato in data 30.04.2019 con modalità telematiche al datore di lavoro il recesso dal rapporto per giusta causa ex art. 2119 c.c., stante il reiterato e ritardato pagamento della retribuzione ordinaria e degli ulteriori accessori;
- di vantare un credito nei confronti della fallita CP_1 di complessivi € 26.498,43 così suddivisa: a. saldo di € 21.610,47 a titolo di
[...] TFR da ricevere dal datore di lavoro maturato e non corrisposto, come da CUD 2020 relativo all'anno 2019 in atti;
b. € 4.335,96 a titolo di TFR da ricevere dal fondo Telemaco come si evince, tra l'altro, dall'estratto conto contributivo ed oggetto di ammissione al passivo;
€ 552,00 a titolo di spese sanitarie non rimborsate;
- che il giudice delegato facendo propria la proposta dei curatori che proponevano nel progetto di stato passivo l'ammissione per il minor importo di “€ 7.552,19 proposti in Privilegio - (art. 2751 bis n°1)” così motivando “In riforma della precedente proposta, alla luce delle osservazioni e della documentazione prodotta, rilevato che il TFR, come si evince dal cedolino di maggio 2019, è in gran parte assorbito da ritenute, si propone di ammettere il credito per un importo complessivo di euro 7.552,19 di cui euro 4.335,96 per quote non versate al fondo telemaco ed euro 3.216,23 come da cedolino maggio 2019 oltre rivalutazione fino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo ed interessi fino alla data di deposito del progetto di riparto in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. .- Si propone
1 di non ammettere le ulteriori somme per i seguenti motivi :a) per il restante TFR in quanto assorbito da varie ritenute come da cedolino di maggio 2019; b) per il credito relativo a rimborso spese sanitarie e differenze retributive in quanto genericamente formulato e per documentazione insufficiente e/o non opponibile al fallimento.”. Con la spiegata opposizione il ricorrente ha lamentato la illegittimità della decisione insistendo per l'ammissione in via privilegiata dell'importo così come richiesto in sede di insinuazione. La Curatela del fallimento, sebbene ritualmente evocata in giudizio non si è costituita con conseguente contumacia. Acquisita la prova testimoniale articolata, con ordinanza del 9.3. 2025 il giudice delegato ha convocato i Curatori per tentare una conciliazione. All'udienza del 21 ottobre 2025 il procuratore del ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto, nelle more del giudizio, le quote di TFR nonché l'importo di euro 3,216,23 di cui all'ultima busta paga, con rinuncia, per tale parte alla opposizione, limitando la domanda all'importo di euro 552,00 riferito alle spese mediche, in chirografo. A tale udienza il procuratore delegato dalla Curatela, preso atto della parziale rinuncia alla opposizione ha proposto l'ammissione limitatamente all'importo di euro 552,00 in chirografo con compensazione delle spese. La causa è stata, pertanto, riservata alla decisione. Osserva il Collegio che per effetto della parziale rinuncia alla opposizione, per sopravvenuto pagamento delle somme spettanti per TFR nonché indicate in busta paga, è venuta meno in tale parte la materia del contendere e stante la mancata opposizione della Curatela alla richiesta di ammissione dell'importo di euro 552,00 per spese mediche, in chirografo, il provvedimento del G.D. debba essere riformato limitatamente a tale importo. Si compensano le spese di lite stante il pagamento, sopravvenuto nel corso del giudizio di gran parte delle somme spettanti all'opponente e la mancata opposizione del ricorrente alla richiesta formulata dalla curatela.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta così provvedere: a) in parziale accoglimento dell'opposizione ammette al passivo del fallimento il ricorrente per l'importo euro 554,00 in CP_1 chirografo e dispone che lo stato passivo sia modificato in conformità. b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 .
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Valentina Vitulano dott. Francesco Abete
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