CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 8585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8585 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di DA VI per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., e precisamente per aver fatto parte, con ruolo apicale, del clan camorristico "Mazzarella", quale affiliato al clan "DA", costituente articolazione del detto clan Mazzarella operante nella zona delle "Case Nuove" a Napoli. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, lamentando la violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per essersi omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame del 29/7/2024 all'avvocato Domenico Dello Penale Sent. Sez. 5 Num. 8585 Anno 2025 Presidente: CA OS Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 06/12/2024 Iacono, nominato, in aggiunta all'altro difensore, avvocato Sergio Lino Morra, con dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale di Secondigliano alle ore 10.20 del 22/7/2024. Ha precisato parte ricorrente che solo nel pomeriggio di quel giorno, 22/7/2024, s'era disposta la notifica del menzionato avviso, poi eseguita — a favore dei soli indagato e avv. Morra — il giorno successivo. Ha dedotto inoltre che: irrilevante era l'indicazione, nella nomina, di un numero di R.G.N.R. errato, trattandosi di un mero refuso (era stato scritto 88938/2019, in luogo del corretto 28938/2019), essendo comunque stato correttamente indicato il numero del registro GIP;
la nullità per omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia, pur a regime intermedio, non poteva dirsi sanata ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto tempestivamente eccepita all'udienza dal sostituto dell'avv. Dello Iacono, avv. Valentina Alfieri;
la medesima nullità neppure poteva dirsi essere indeducibile dal DA, ex art. 182, comma 1, cod. proc. pen., come ritenuto dal Tribunale, per non essersi questi attivato a far conoscere al nuovo legale, nominato dopo l'istanza di riesame, la data della relativa udienza, in quanto l'indagato aveva ricevuto l'avviso martedì pomeriggio 23/7/2024 ed aveva potuto comunicare col proprio difensore solo il 26/7/2024, sicché, essendo chiusi gli uffici sabato 27/7/2024, il primo giorno utile per l'intervento da parte dell'avvocato Dello Iacono era stato proprio il 29/7/2024, giorno dell'udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Come evidenziato più volte da questa Corte, oltre che dal Tribunale del riesame, «l'omesso avviso della data dell'udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa alla direzione dell'istituto carcerario prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, è causa di nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall'indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell'udienza, nonostante la consapevolezza della non risultanza al tribunale della nuova nomina» (Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Rv. 277907-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201-01 e Sez. 4, n. 7608 del 16/11/2022, dep. 2 2023, non massimata). Nella specie, il ricorrente, che sin dal 23/7/2024 con la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza - in cui compariva il nome, quale difensore di fiducia, del solo avvocato Sergio Lino Morra - era ben consapevole della stessa e della sua mancata notificazione al difensore nominato il giorno prima, deduce di non aver potuto comunicare col detto legale prima di venerdì 26/7/2024: senza, però, spiegare alcunché al riguardo. Si sono, pertanto, verificate le condizioni per l'applicazione del menzionato principio di diritto e dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame. Non pare inopportuno aggiungere come, a tutto concedere, sia la stessa parte ricorrente a dedurre che l'avv. Dello Iacono abbia comunque avuto notizia almeno sin dal 26/7/2024 della fissazione dell'udienza per il 29/7/2024: laddove, come evidenziato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, e neppure si contesta, non vi fu alcuna richiesta di concessione di termine a difesa, per omesso rispetto del termine di cui all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., il quale, peraltro, non subisce alcuno slittamento laddove siano inclusi, al suo interno, giorni festivi (Sez. 3, n. 17089 del 11/04/2006, Rv. 234324-01 in un caso in cui i tre giorni liberi erano costituiti da due festivi intervallati da un sabato;
confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 8571 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 243420-01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/12/2024 Il Cbnsigliere estensore Il Presidente LUCIANO LLONE OS CA CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di DA VI per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., e precisamente per aver fatto parte, con ruolo apicale, del clan camorristico "Mazzarella", quale affiliato al clan "DA", costituente articolazione del detto clan Mazzarella operante nella zona delle "Case Nuove" a Napoli. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, lamentando la violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per essersi omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame del 29/7/2024 all'avvocato Domenico Dello Penale Sent. Sez. 5 Num. 8585 Anno 2025 Presidente: CA OS Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 06/12/2024 Iacono, nominato, in aggiunta all'altro difensore, avvocato Sergio Lino Morra, con dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale di Secondigliano alle ore 10.20 del 22/7/2024. Ha precisato parte ricorrente che solo nel pomeriggio di quel giorno, 22/7/2024, s'era disposta la notifica del menzionato avviso, poi eseguita — a favore dei soli indagato e avv. Morra — il giorno successivo. Ha dedotto inoltre che: irrilevante era l'indicazione, nella nomina, di un numero di R.G.N.R. errato, trattandosi di un mero refuso (era stato scritto 88938/2019, in luogo del corretto 28938/2019), essendo comunque stato correttamente indicato il numero del registro GIP;
la nullità per omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia, pur a regime intermedio, non poteva dirsi sanata ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto tempestivamente eccepita all'udienza dal sostituto dell'avv. Dello Iacono, avv. Valentina Alfieri;
la medesima nullità neppure poteva dirsi essere indeducibile dal DA, ex art. 182, comma 1, cod. proc. pen., come ritenuto dal Tribunale, per non essersi questi attivato a far conoscere al nuovo legale, nominato dopo l'istanza di riesame, la data della relativa udienza, in quanto l'indagato aveva ricevuto l'avviso martedì pomeriggio 23/7/2024 ed aveva potuto comunicare col proprio difensore solo il 26/7/2024, sicché, essendo chiusi gli uffici sabato 27/7/2024, il primo giorno utile per l'intervento da parte dell'avvocato Dello Iacono era stato proprio il 29/7/2024, giorno dell'udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Come evidenziato più volte da questa Corte, oltre che dal Tribunale del riesame, «l'omesso avviso della data dell'udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa alla direzione dell'istituto carcerario prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, è causa di nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall'indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell'udienza, nonostante la consapevolezza della non risultanza al tribunale della nuova nomina» (Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Rv. 277907-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201-01 e Sez. 4, n. 7608 del 16/11/2022, dep. 2 2023, non massimata). Nella specie, il ricorrente, che sin dal 23/7/2024 con la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza - in cui compariva il nome, quale difensore di fiducia, del solo avvocato Sergio Lino Morra - era ben consapevole della stessa e della sua mancata notificazione al difensore nominato il giorno prima, deduce di non aver potuto comunicare col detto legale prima di venerdì 26/7/2024: senza, però, spiegare alcunché al riguardo. Si sono, pertanto, verificate le condizioni per l'applicazione del menzionato principio di diritto e dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame. Non pare inopportuno aggiungere come, a tutto concedere, sia la stessa parte ricorrente a dedurre che l'avv. Dello Iacono abbia comunque avuto notizia almeno sin dal 26/7/2024 della fissazione dell'udienza per il 29/7/2024: laddove, come evidenziato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, e neppure si contesta, non vi fu alcuna richiesta di concessione di termine a difesa, per omesso rispetto del termine di cui all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., il quale, peraltro, non subisce alcuno slittamento laddove siano inclusi, al suo interno, giorni festivi (Sez. 3, n. 17089 del 11/04/2006, Rv. 234324-01 in un caso in cui i tre giorni liberi erano costituiti da due festivi intervallati da un sabato;
confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 8571 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 243420-01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/12/2024 Il Cbnsigliere estensore Il Presidente LUCIANO LLONE OS CA CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE