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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2024, n. 35983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35983 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di NZ CO, nato a [...] il [...], BI TA, nata in [...] il [...], avverso la sentenza in data 20/12/2022 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta per l'imputato NZ la memoria dell'avv. Felice Franchi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20 dicembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 20 ottobre 2020 del Tribunale di Macerata che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e nel trasporto illecito di 43,4 grammi di eroina da cui era possibile ricavare 912 dosi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35983 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/02/2024 2. CO NZ ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi per vizio di motivazione: il primo relativo al diniego dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il secondo relativo alla condanna perché reo confesso della detenzione di stupefacente a uso personale, che aveva tentato di disfarsi dell'ulteriore stupefacente in modo rudimentale;
il terzo relativo al diniego delle generiche e all'entità della pena;
il quarto relativo all'uso personale;
in subordine, reitera la censura in merito all'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. TA BI formula un'unica doglianza per vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Richiama lo studio empirico predisposto dall'Ufficio del Processo presso la Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione, secondo cui era stata ritenuta la lieve entità per la detenzione lorda massima di 150 grammi di cocaina, 107,71 grammi di eroina, 246 grammi di marijuana, 386,93 grammi di hashish. LA che i Giudici non avevano tenuto conto di tale studio né avevano risposto allo specifico motivo di appello e aggiunge che la motivazione era stata addirittura contraddittoria laddove aveva riconosciuto che parte della sostanza rinvenuta era stata destinata al consumo personale degli imputati. Chiede in subordine di sostituire la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis legge n. 689 del 1981. Il difensore di NZ ha trasmesso delle conclusioni scritte con cui ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha ribadito le sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l'arresto in flagranza era stato possibile perché gli operanti, ricevuta la segnalazione in merito all'attività di spaccio di una coppia di fidanzati, avevano eseguito un servizio di osservazione e pedinamento che aveva confermato che i due detenevano e trasportavano eroina. Inizialmente, il ricorrente era stato trovato nella disponibilità di una modesta quantità di stupefacente occultata nella scarpa destra, successivamente, era stato scoperto che aveva occultato il quantitativo più rilevante nell'intercapedine dei sedili posteriori dell'autovettura della Polizia di Stato a bordo della quale era stato condotto presso gli uffici del commissariato. La donna, dal canto suo, si era difesa, con una versione non creduta, secondo cui sapeva solo che il fidanzato doveva consegnare dei soldi a un amico. Per la posizione di NZ, tutti i motivi, a eccezione del terzo, puntano a escludere la responsabilità sostenendo l'uso personale o a ridimensionarla chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 2 309 del 1990. La complessiva prospettazione è del tutto inconsistente perché la Corte territoriale ha apprezzato, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, i seguenti elementi di fatto: il dato ponderale dell'eroina, l'estrema purezza della sostanza da cui era possibile ricavare oltre 900 dosi, il che era di per sé incompatibile con un uso esclusivamente personale, le modalità di occultamento, la condizione di disoccupazione incompatibile con la disponibilità di congrue somme di denaro per il relativo acquisto. Ben vero il ricorrente ha affermato di appartenere a una famiglia di imprenditori facoltosa, ma non ha allegato alcun dato concreto in suo favore per confutare l'elemento della disoccupazione apprezzato invece dai Giudici di merito. Per la posizione di BI l'accertamento di responsabilità è fondato sull'osservazione diretta dell'attività di acquisto, dal momento che il fornitore era entrato nell'auto in cui erano entrambi e ne era uscito velocemente. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria la Corte territoriale ha evidenziato che la condotta della ricorrente non era ascrivibile a una connivenza non punibile perché aveva fornito l'auto, aveva accompagnato NZ nel luogo dell'acquisto e l'aveva assistito al momento in cui lo straniero era entrato nell'abitacolo. Quanto alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la tesi propugnata che fa leva sul dato statistico emerso dall'attività di ricerca compiuta dai componenti dell'Ufficio del processo è stata disattesa da numerose sentenze con argomenti che si condividono. Tralasciando la parzialità del dato raccolto che non consente un giudizio tranquillizzante sulla scientificità delle conclusioni, va osservato che, ai fini della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario apprezzare una serie di elementi: i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione oppure la qualità e la quantità delle sostanze (tra le varie, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 - 01). Nel caso in esame, i Giudici hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che non sussistessero le condizioni per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia per il dato ponderale sia per le modalità della condotta (l'incontro al quale avevano partecipato entrambi gli imputati era stato programmato nelle vicinanze di una rivendita di materiale edile raggiungibile dopo un tragitto in autostrada e superstrada) sia per il comportamento specifico del ricorrente che aveva tentato fino all'ultimo di evitare il rinvenimento dello stupefacente,. Con il terzo motivo NZ ha posto il problema della pena e del bilanciamento delle generiche con la recidiva, ma, premesso che dalla sentenza di appello si desume che si era limitato a chiedere il minimo della pena, circostanza questa non contestata, il motivo appare generico e non formulato sotto forma di 3 censura della motivazione. Peraltro, neanche nel ricorso per cassazione ha allegato elementi di valutazione in favore di un diverso bilanciamento delle circostanze. Analogamente la BI ha formulato per la prima volta in questa sede, come si desume dal riassunto in sentenza dei motivi di appello, non contestato nel ricorso per cassazione, una richiesta di sostituzione della pena detentiva assolutamente generica e non sotto forma di censura all'eventuale motivazione viziata o omessa della Corte territoriale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta per l'imputato NZ la memoria dell'avv. Felice Franchi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20 dicembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 20 ottobre 2020 del Tribunale di Macerata che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e nel trasporto illecito di 43,4 grammi di eroina da cui era possibile ricavare 912 dosi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35983 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/02/2024 2. CO NZ ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi per vizio di motivazione: il primo relativo al diniego dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il secondo relativo alla condanna perché reo confesso della detenzione di stupefacente a uso personale, che aveva tentato di disfarsi dell'ulteriore stupefacente in modo rudimentale;
il terzo relativo al diniego delle generiche e all'entità della pena;
il quarto relativo all'uso personale;
in subordine, reitera la censura in merito all'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. TA BI formula un'unica doglianza per vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Richiama lo studio empirico predisposto dall'Ufficio del Processo presso la Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione, secondo cui era stata ritenuta la lieve entità per la detenzione lorda massima di 150 grammi di cocaina, 107,71 grammi di eroina, 246 grammi di marijuana, 386,93 grammi di hashish. LA che i Giudici non avevano tenuto conto di tale studio né avevano risposto allo specifico motivo di appello e aggiunge che la motivazione era stata addirittura contraddittoria laddove aveva riconosciuto che parte della sostanza rinvenuta era stata destinata al consumo personale degli imputati. Chiede in subordine di sostituire la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis legge n. 689 del 1981. Il difensore di NZ ha trasmesso delle conclusioni scritte con cui ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha ribadito le sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l'arresto in flagranza era stato possibile perché gli operanti, ricevuta la segnalazione in merito all'attività di spaccio di una coppia di fidanzati, avevano eseguito un servizio di osservazione e pedinamento che aveva confermato che i due detenevano e trasportavano eroina. Inizialmente, il ricorrente era stato trovato nella disponibilità di una modesta quantità di stupefacente occultata nella scarpa destra, successivamente, era stato scoperto che aveva occultato il quantitativo più rilevante nell'intercapedine dei sedili posteriori dell'autovettura della Polizia di Stato a bordo della quale era stato condotto presso gli uffici del commissariato. La donna, dal canto suo, si era difesa, con una versione non creduta, secondo cui sapeva solo che il fidanzato doveva consegnare dei soldi a un amico. Per la posizione di NZ, tutti i motivi, a eccezione del terzo, puntano a escludere la responsabilità sostenendo l'uso personale o a ridimensionarla chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 2 309 del 1990. La complessiva prospettazione è del tutto inconsistente perché la Corte territoriale ha apprezzato, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, i seguenti elementi di fatto: il dato ponderale dell'eroina, l'estrema purezza della sostanza da cui era possibile ricavare oltre 900 dosi, il che era di per sé incompatibile con un uso esclusivamente personale, le modalità di occultamento, la condizione di disoccupazione incompatibile con la disponibilità di congrue somme di denaro per il relativo acquisto. Ben vero il ricorrente ha affermato di appartenere a una famiglia di imprenditori facoltosa, ma non ha allegato alcun dato concreto in suo favore per confutare l'elemento della disoccupazione apprezzato invece dai Giudici di merito. Per la posizione di BI l'accertamento di responsabilità è fondato sull'osservazione diretta dell'attività di acquisto, dal momento che il fornitore era entrato nell'auto in cui erano entrambi e ne era uscito velocemente. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria la Corte territoriale ha evidenziato che la condotta della ricorrente non era ascrivibile a una connivenza non punibile perché aveva fornito l'auto, aveva accompagnato NZ nel luogo dell'acquisto e l'aveva assistito al momento in cui lo straniero era entrato nell'abitacolo. Quanto alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la tesi propugnata che fa leva sul dato statistico emerso dall'attività di ricerca compiuta dai componenti dell'Ufficio del processo è stata disattesa da numerose sentenze con argomenti che si condividono. Tralasciando la parzialità del dato raccolto che non consente un giudizio tranquillizzante sulla scientificità delle conclusioni, va osservato che, ai fini della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario apprezzare una serie di elementi: i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione oppure la qualità e la quantità delle sostanze (tra le varie, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 - 01). Nel caso in esame, i Giudici hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che non sussistessero le condizioni per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia per il dato ponderale sia per le modalità della condotta (l'incontro al quale avevano partecipato entrambi gli imputati era stato programmato nelle vicinanze di una rivendita di materiale edile raggiungibile dopo un tragitto in autostrada e superstrada) sia per il comportamento specifico del ricorrente che aveva tentato fino all'ultimo di evitare il rinvenimento dello stupefacente,. Con il terzo motivo NZ ha posto il problema della pena e del bilanciamento delle generiche con la recidiva, ma, premesso che dalla sentenza di appello si desume che si era limitato a chiedere il minimo della pena, circostanza questa non contestata, il motivo appare generico e non formulato sotto forma di 3 censura della motivazione. Peraltro, neanche nel ricorso per cassazione ha allegato elementi di valutazione in favore di un diverso bilanciamento delle circostanze. Analogamente la BI ha formulato per la prima volta in questa sede, come si desume dal riassunto in sentenza dei motivi di appello, non contestato nel ricorso per cassazione, una richiesta di sostituzione della pena detentiva assolutamente generica e non sotto forma di censura all'eventuale motivazione viziata o omessa della Corte territoriale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente