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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23524 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SC CO nato a [...] il [...] RE ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato dì cui al capo b) nei confronti di RE NT e rideterminazione della pena inflitta in anni 8 e la declaratoria d'inammissibilità nel resto del ricorso. Ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di SC LA. udito il difensore avv. PESCIARELLI Paolo che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23524 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato, in punto di affermazione della responsabilità, quella resa il 23 giugno 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva dichiarato LA IS e NT TI responsabili dell'omicidio di MI De LI (capo a) e del connesso reato d'illecito porto di una pistola calibro 9x21 mm (capo b) utilizzata per commettere detto omicidio. 1.1. Quanto al grave fatto di sangue, agli imputati è specificamente contestato di avere concorso, TI con il ruolo di mandante, IS quale esecutore materiale, all'omicidio di MI De LI, aggravato anche dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il gruppo di camorra Di LA, di cui quello facente capo a TI era parte integranteponché avverso al gruppo degli "scissionisti", di cui faceva invece parte la vittima. Le acquisizioni probatorie sono costituite dagli atti d'indagine svolte all'epoca dell'omicidio, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e, tra questi, i coimputati NT PI (nei cui riguardi la sentenza è divenuta cosa giudicata per non avere proposto appello) e NT TI, infine dalla confessione resa da IS in una lettera manoscritta del 14 aprile 2022. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima, dove IS, armato di una pistola calibro 9x21, aveva atteso De LI e, al rientro di questi, dopo averlo salutato, aveva esploso al suo indirizzo non meno di sei colpi di arma da fuoco, determinandone la morte. Il proposito criminoso è stato individuato come insorto nel solco di contrasti tra gruppi di camorra e, in particolare, nell'intenzione di Cosimo Di LA, vertice dell'omonimo clan, di eliminare esponenti dell'alleanza "scissionista", obiettivo per il raggiungimento del quale egli aveva richiesto l'appoggio del gruppo facente capo ad NT PI e NT TI. Si è, inoltre, ritenuto accertato che, una volta deliberato l'agguato, la sua esecuzione era stata preceduta da un'accurata predisposizione di uomini e mezzi. Si apprende, invero, dalla sentenza di primo grado (p. 39 e s.) che un gruppo di fuoco composto da più soggetti (oltre a PI e TI, vi erano EN e AL PO e RO RU) si era trasferito nell'Oasi del Buon Pastore per colpire un esponente del gruppo degli scissionisti. Fu proprio IS, affiliato a TI e PI, a indicare De LI quale obiettivo, poiché era colui che svolgeva il ruolo di "vedetta" nelle azioni del gruppo degli "scissionisti". Lo stesso IS fu, dunque, individuato quale esecutore materiale dell'omicidio poiché conosceva la vittima cui, invece, egli era noto 2 esclusivamente come "spacciatore" e non come appartenente al gruppo avverso. Il giorno dell'agguato IS, per averlo appreso da tale Claudio, avvisò i complici della presenza di De LI nei pressi della sua abitazione, quindi accettò l'incarico di esecutore materiale che in quel momento gli fu conferito da PI e TI. 1.2. Il primo Giudice, unificate le condotte ai sensi dell'art. 81 cod. pen., avuto riguardo alla diminuente per il rito abbreviato prescelto, aveva condannato IS alla pena dell'ergastolo e TI, cui era riconosciuta l'attenuante della "dissociazione attuosa", a quella di dieci anni di reclusione. La Corte di assise di appello, disattese tutte le obiezioni mosse dalle difese, delle quali si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, ha ribadito la sunteggiata ricostruzione degli accadimenti, confermando modalità esecutive, movente e paternità dell'efferato crimine, nonché il connesso reato di porto dell'arma utilizzata per commetterlo. Ha, altresì, confermato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), quindi negato a entrambi gli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infine, quanto a TI, ha avallato la decisione di primo grado con riferimento alla misura della pena, mentre ha escluso la recidiva per IS, la cui pena è stata pertanto rideterminata in trent'anni di reclusione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado LA IS, per mezzo del difensore di fiducia avv. Giaquinto, propone ricorso per cassazione e deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo eccepisce l'estinzione per prescrizione del reato in materia di armi. La difesa lamenta che il Giudice di appello avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione di tali reati sulla scorta di un presupposto errato, ovverosia reputando le dichiarazioni rese dai coimputati PI e TI (rispettivamente in data 26 settembre 2008 e 18 aprile 2008) quali atti interruttivi, trascurando di considerare che le stesse sono state rese nell'ambito del procedimento, relativo a fatti non costituenti notizia di reato, concernente la loro scelta collaborativa, non già nel presente processo riguardante l'omicidio di De LI. A conforto di tale scelta ermeneutica il ricorrente cita ampia giurisprudenza di legittimità. Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe individuabile nell'ordinanza di custodia cautelare in data 31 maggio 2021, il termine prescrizionale (di quindici anni dalla commissione del fatto, in data 28 novembre 2004) sarebbe spirato in epoca antecedente, ovverosia il 28 novembre 2019. 3 2.2. Con il secondo motivo avversa la motivazione della Corte di assise di appello in punto di sussistenza delle aggravanti della premeditazione e di quella di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. Sotto il primo profilo la difesa lamenta l'insufficienza della motivazione con particolare riferimento alla posizione di IS che, siccome esecutore materiale per via di un'indicazione casuale, come affermato dal collaboratore TI, non avendo partecipato alla fase ideativa ovvero organizzativa, non era consapevole dell'altrui premeditazione. Analoghe considerazioni varrebbero per l'aggravante "mafiosa", non essendovi certezza che IS abbia agito con l'esclusivo fine di avvantaggiare l'associazione camorristica facente capo a Di LA e, comunque, che l'omicidio s'inserisca in logiche criminali mafiose. 2.3. L'ultimo motivo censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente lamenta il diniego sulla scorta dell'asserita strumentalità della confessione, immotivatamente ritenuta non realmente indicativa di resipiscenza. Si sarebbe trascurato di valorizzare «la condotta serbata successivamente alla commissione del reato (...) dovendosi considerare la confessione alla stregua di una vera e propria collaborazione giudiziaria». Si sarebbe, infine, omesso di considerare che IS era stato coinvolto nella vicenda omicidiaria in via del tutto occasionale, la sua giovane età l'assenza di altre condanne (tanto che è stata esclusa la recidiva). 3. Ricorre per cassazione anche TI, a mezzo dei difensori di fiducia avv. Paolo Pesciarelli e Andrea Giordano, e con un unico ricorso deduce tre motivi. 3.1. Il primo motivo si appunta sul vizio della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le ragioni poste a fondamento del diniego sono errate, poiché concernenti l'attenuante della collaborazione e la riduzione conseguente al rito abbreviato, ovverosia circostanze non suscettibili di rientrare nella valutazione cui il Giudice di merito è chiamato ai fini della valutazione dell'art. 62-bis cod. pen. Analoghe censure di erroneità e illogicità varrebbero per la parte di motivazione che richiama l'assenza di elementi dimostrativi di un «processo di resipiscenza compiuto e irreversibile», che trascura che la collaborazione di TI è tuttora in corso e che le sue dichiarazioni sono state considerate affidabili e attendibili. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. relativamente al diniego del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto 4 del presente giudizio e quelli già giudicati con precedenti sentenze già poste in continuazione tra loro. Sussisterebbe - giusta la tesi del ricorrente - l'anticipata unitaria deliberazione di tutti gli illeciti posto che l'omicidio di De LI attiene all'esigenza da parte del clan Di LA di mantenere il controllo delle piazze di spaccio messo a repentaglio dagli "scissionisti"; la risoluzione criminosa che ha portato alla morte di De LI non sarebbe autonoma, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, bensì compresa nel più ampio disegno criminoso dell'agente, quale partecipe del gruppo facente capo a Di LA. 3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del porto illegale d'arma da fuoco successivamente alla lettura del dispositivo di appello e nelle more della redazione della motivazione della sentenza e, segnatamente alla data del 18 aprile 2023, ovverosia quindici anni dopo l'ultimo atto interruttivo costituito dall'interrogatorio di TI del 18 aprile 2008. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NT TI, relativamente al delitto di cui al capo b), estinto per prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto. Quanto a IS, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato il ricorso di TI, limitatamente al terzo motivo, mentre i restanti motivi si palesano infondati. Il ricorso di IS non supera il vaglio di ammissibilità, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. È preliminare la questione posta, sia pure con accenti diversi, da entrambi i ricorrenti, riguardante la prescrizione del reato di porto di arma da fuoco, contestato al capo b). 2.1. Il primo tema da affrontare è quello posto con il primo motivo di ricorso di IS, secondo cui - diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito - le dichiarazioni rese dai coimputati PI e TI, rispettivamente in data 26 settembre 2008 e 18 aprile 2008, non potrebbero avere natura di atti interruttivi perché rese non già nel presente processo, riguardante l'omicidio di De LI, bensì nell'ambito del procedimento, relativo a fatti non costituenti notizia di reato, concernente la loro scelta collaborativa. 5 Questa Corte ha già avuto modo di risolvere detta questione affermando il principio - che qui si condivide e riafferma - secondo cui «Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autorità giudiziaria, equivalendo "ad ogni effetto" all'interrogatorio, sono idonee ad interrompere la prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato, in quanto gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen. si connotano per essere l'esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all'incolpato» (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824 che, in motivazione ha precisato che, per valutare il coefficiente di specificità della contestazione, deve essere considerato lo sviluppo delle indagini e l'attuale stato del procedimento). È stato altresì chiarito che l'interrogatorio svolto dal Pubblico Ministero nei confronti di uno soltanto dei concorrenti nel reato interrompe il corso della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti, sempre che abbia a oggetto il medesimo fatto sub iudice, nella sua consistenza naturalistica e nella sua qualificazione giuridica (Sez. 2, n. 35202 del 02/07/2013, La Pietra, Rv. 257093; Sez. 4, n. 43971 del 06/11/2009, Pasqualin, Rv. 245471); ciò anche per il partecipe nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo e formi oggetto di un separato giudizio (Sez. 4, n. 22229 del 21/04/2016., Serru, Rv. 266973). In questa cornice ermeneutica, deve ribadirsi la correttezza della motivazione del Giudice di appello che ha calcolato la prescrizione muovendo dalle date delle dichiarazioni (2008) ritenendole atto interruttivo, del tutto irrilevante essendo che le stesse siano state rese in altro ovvero separato procedimento. A fronte di tanto, la deduzione del ricorrente secondo la quale ad NT PI e NT TI non sarebbe stata elevata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato è assertiva, siccome non supportata da alcuna necessaria allegazione a corredo (ad esempio, dei verbali delle dichiarazioni di costoro); sicché il relativo motivo, privo di autosufficienza, si palesa inammissibile. 2.2. Ciò chiarito, va altresì premesso che, nel caso che ci occupa, la disciplina della prescrizione più favorevole è quella previgente (perché non opera il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati compresi nel catalogo dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.). Per IS, avuto riguardo all'operatività dell'aggravante di cui all'art. 416- bis 1. cod. pen., con riferimento al reato di cui al capo b), trattandosi di reato punito con pena nel massimo non inferiore a dieci anni, il termine di prescrizione 6 è quello di quindici anni, che non era spirato alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, come correttamente rilevato dalla Corte di appello. A diversa conclusione deve pervenirsi per TI i per il quale l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, comporta l'elisione automatica dell'aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.I., sicché di essa non deve tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284407-02; Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, Greco, Rv. 250795). La correlata riduzione del tempo necessario a prescrivere il reato in dieci anni, impone di ritenere che il termine sia spirato prima della sentenza di primo grado. Per il reato di cui al capo b) deve, pertanto, essere pronunciata declaratoria di prescrizione nei riguardi di TI, con eliminazione della relativa pena di due anni di reclusione (già calcolata la diminuente per il rito abbreviato prescelto), inflitta quale aumento per la continuazione. 3. Passando allo scrutinio dei restanti motivi di ricorso di IS, il secondo motivo è, complessivamente, manifestamente infondato. 3.1. Destituite di fondamento sono le censure che attengono all'aggravante della premeditazione, che muovono dall'asserita casualità ovvero occasionalità della scelta di OD quale esecutore materiale che non si confrontano con l'ampia motivazione resa nelle sentenze di merito che hanno dato contezza della circostanza - richiamata in premessa nella presente sentenza - che IS fu colui che indicò al gruppo di fuoco De LI quale vittima ideale (siccome "vedetta" per il gruppo degli scissionisti), che riferì al gruppo di fuoco della presenza di De LI nel quartiere, creando l'occasione propizia, e che accettò l'incarico di esecutore materiale, conferitogli per una ottimale riuscita dell'agguato, proprio perché la vittima lo conosceva, ma non come appartenente al clan avverso, sicché la sua presenza non avrebbe destato sospetti. Si tratta di motivazione che si pone nel solco della giurisprudenza espressa in sede di legittimità secondo cui l'aggravante, di natura soggettiva, può essere estesa al concorrente, quand'anche egli non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, ove risulti la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866). Si è ancora precisato che «L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente 7 premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C, Rv. 285761). Tale dato emerge in tutta evidenza dalle sentenze di merito, rivelato dall'accurata comune preparazione delle modalità esecutive del piano criminoso, al punto che può serenamente affermarsi che IS ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e con anticipo tale da consentire la sedimentazione del relativo proposito criminoso e la sua prevalenza sui motivi inibitori (in ciò consistendo l'essenza dell'aggravante: si veda, Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952). 3.2. Del pari inammissibili, siccome reiterative di analogo motivo di appello adeguatamente vagliato dal Giudice di secondo grado, sono le censure che contestano l'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dall'elaborazione della giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante in parola e, segnatamente, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità» (così Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, Chioccini, Rv. 278734). In particolare, con riguardo all'elemento psicologico del concorrente non animato dalla finalità di agevolare il sodalizio di tipo mafioso, si afferma: «La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito dell'estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, 8 abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti» (così § 12 del Considerato in diritto). La motivazione del Giudice di primo grado (p. 98 a s.) e quella, sintetica ma adeguata, del giudice di appello (p. 4), si sono mosse nel solco del richiamato principio di diritto, dando atto, per un verso, della incontestata circostanza che l'omicidio di De LI aveva rappresentato uno dei numerosi fatti di sangue della "prima faida di Scampia", tesa a ristabilire gli equilibri tra il clan Di huro, non più egemone, e quello degli scissionisti e, per altro verso, della sicura consapevolezza in capo a IS della finalità perseguita dai correi, come emerge dalle circostanze di fatto già richiamate relativamente al ruolo attivo da questi svolto nell'intera operazione. 4. A non miglior sorte sono destinati il terzo motivo del ricorso di IS e il primo motivo del ricorso di TI, che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto a IS, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata nelle sentenze di merito da motivazione esente da manifesta illogicità, individuata nell'assenza di comportamenti indicativi di resipiscenza, tale non ritenendosi la confessione, siccome strumentale. Si tratta, invero, di motivazione in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454.. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti). Siffatta motivazione è, pertanto, insindacabile in questa sede (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (fra molte, Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). 9 I richiamati principi si attagliano anche alla censura di TI, posto che i giudici di merito hanno escluso nei suoi riguardi l'esistenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, valorizzando la gravità dei fatti (p. 151 della sentenza di primo grado) e l'intensità del dolo (p. 6 della sentenza di appello) ed evidenziando che il comportamento processuale dell'imputato è stato valutato favorevolmente attraverso il riconoscimento della "dissociazione attuosa". Si tratta, ancora una volta, di motivazione affatto rispettosa delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del di. n. 152 del 1991 (oggi art 416-bis, commi terzo e quarto, cod. pen.) Ne discende che il riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 non può implicare automaticamente, attesa la diversità dei relativi presupposti processuali, la concessione delle attenuanti generiche, fondandosi queste ultime su presupposti differenti, riguardanti la valutazione globale della gravità del fatto e la capacità a delinquere del colpevole, correttamente non riscontrati dalla Corte di assise di appello di Napoli nel caso di TI. 5. Il secondo motivo di ricorso di TI, in punto di negata continuazione tra i reati precedentemente giudicati (unificati tra loro ex art. 81 cod. pen.) e quelli per cui è processo, è inammissibile perché reiterativo del pedissequo motivo di appello e aspecifico. Fermo è nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334). Alla stregua di tale criterio, è corretta la motivazione della Corte di assise di appello che ha posto a fondamento del diniego l'osservazione che i precedenti cui l'imputato fa riferimento, antecedenti di un anno rispetto all'omicidio De LI, erano meramente indicativi di una carriera criminale nel settore del commercio degli stupefacenti, gestito con modalità camorristiche, laddove l'agguato oggetto del presente giudizio era stato determinato dalla circostanza, del tutto 10 contingente, della necessità di contrastare, per conto di Di LA, il gruppo avverso degli scissionisti. È appena il caso di evidenziare come l'arresto citato nel ricorso (Sez 1, n. 15625 del 10/01/2023, Friz Ratko, Rv. 284532), secondo il quale «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale», non si palesa pertinente al caso che ci occupa, poiché - come posto in rilievo dal Giudice di appello - l'omicidio è stato commesso non già all'interno dell'arco temporale nel quale sono stati commessi i reati già ritenuti avvinti dalla continuazione criminosa, bensì a distanza di un anno dagli stessi. Vale, invece, il principio - correttamente applicato nelle sentenze di merito - secondo cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537). 6. Conclusivamente, quanto a TI, per il reato di cui al capo b) deve essere pronunciata declaratoria di prescrizione rrrerTlguardi di gr-est- con eliminazione della relativa pena di due anni di reclusione (già calcolata la diminuente per il rito abbreviato prescelto), inflitta quale aumento per la continuazione. La pena è, pertanto, rideterminata in quella di otto anni di reclusione. Quanto a IS, il cui ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, questi va condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende. 11
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pi ES NT relativamente al delitto di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la -pena in otto anni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di TI NT. Dichiara inammissibile il ricorso di IS LA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato dì cui al capo b) nei confronti di RE NT e rideterminazione della pena inflitta in anni 8 e la declaratoria d'inammissibilità nel resto del ricorso. Ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di SC LA. udito il difensore avv. PESCIARELLI Paolo che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23524 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato, in punto di affermazione della responsabilità, quella resa il 23 giugno 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva dichiarato LA IS e NT TI responsabili dell'omicidio di MI De LI (capo a) e del connesso reato d'illecito porto di una pistola calibro 9x21 mm (capo b) utilizzata per commettere detto omicidio. 1.1. Quanto al grave fatto di sangue, agli imputati è specificamente contestato di avere concorso, TI con il ruolo di mandante, IS quale esecutore materiale, all'omicidio di MI De LI, aggravato anche dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il gruppo di camorra Di LA, di cui quello facente capo a TI era parte integranteponché avverso al gruppo degli "scissionisti", di cui faceva invece parte la vittima. Le acquisizioni probatorie sono costituite dagli atti d'indagine svolte all'epoca dell'omicidio, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e, tra questi, i coimputati NT PI (nei cui riguardi la sentenza è divenuta cosa giudicata per non avere proposto appello) e NT TI, infine dalla confessione resa da IS in una lettera manoscritta del 14 aprile 2022. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima, dove IS, armato di una pistola calibro 9x21, aveva atteso De LI e, al rientro di questi, dopo averlo salutato, aveva esploso al suo indirizzo non meno di sei colpi di arma da fuoco, determinandone la morte. Il proposito criminoso è stato individuato come insorto nel solco di contrasti tra gruppi di camorra e, in particolare, nell'intenzione di Cosimo Di LA, vertice dell'omonimo clan, di eliminare esponenti dell'alleanza "scissionista", obiettivo per il raggiungimento del quale egli aveva richiesto l'appoggio del gruppo facente capo ad NT PI e NT TI. Si è, inoltre, ritenuto accertato che, una volta deliberato l'agguato, la sua esecuzione era stata preceduta da un'accurata predisposizione di uomini e mezzi. Si apprende, invero, dalla sentenza di primo grado (p. 39 e s.) che un gruppo di fuoco composto da più soggetti (oltre a PI e TI, vi erano EN e AL PO e RO RU) si era trasferito nell'Oasi del Buon Pastore per colpire un esponente del gruppo degli scissionisti. Fu proprio IS, affiliato a TI e PI, a indicare De LI quale obiettivo, poiché era colui che svolgeva il ruolo di "vedetta" nelle azioni del gruppo degli "scissionisti". Lo stesso IS fu, dunque, individuato quale esecutore materiale dell'omicidio poiché conosceva la vittima cui, invece, egli era noto 2 esclusivamente come "spacciatore" e non come appartenente al gruppo avverso. Il giorno dell'agguato IS, per averlo appreso da tale Claudio, avvisò i complici della presenza di De LI nei pressi della sua abitazione, quindi accettò l'incarico di esecutore materiale che in quel momento gli fu conferito da PI e TI. 1.2. Il primo Giudice, unificate le condotte ai sensi dell'art. 81 cod. pen., avuto riguardo alla diminuente per il rito abbreviato prescelto, aveva condannato IS alla pena dell'ergastolo e TI, cui era riconosciuta l'attenuante della "dissociazione attuosa", a quella di dieci anni di reclusione. La Corte di assise di appello, disattese tutte le obiezioni mosse dalle difese, delle quali si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, ha ribadito la sunteggiata ricostruzione degli accadimenti, confermando modalità esecutive, movente e paternità dell'efferato crimine, nonché il connesso reato di porto dell'arma utilizzata per commetterlo. Ha, altresì, confermato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), quindi negato a entrambi gli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infine, quanto a TI, ha avallato la decisione di primo grado con riferimento alla misura della pena, mentre ha escluso la recidiva per IS, la cui pena è stata pertanto rideterminata in trent'anni di reclusione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado LA IS, per mezzo del difensore di fiducia avv. Giaquinto, propone ricorso per cassazione e deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo eccepisce l'estinzione per prescrizione del reato in materia di armi. La difesa lamenta che il Giudice di appello avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione di tali reati sulla scorta di un presupposto errato, ovverosia reputando le dichiarazioni rese dai coimputati PI e TI (rispettivamente in data 26 settembre 2008 e 18 aprile 2008) quali atti interruttivi, trascurando di considerare che le stesse sono state rese nell'ambito del procedimento, relativo a fatti non costituenti notizia di reato, concernente la loro scelta collaborativa, non già nel presente processo riguardante l'omicidio di De LI. A conforto di tale scelta ermeneutica il ricorrente cita ampia giurisprudenza di legittimità. Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe individuabile nell'ordinanza di custodia cautelare in data 31 maggio 2021, il termine prescrizionale (di quindici anni dalla commissione del fatto, in data 28 novembre 2004) sarebbe spirato in epoca antecedente, ovverosia il 28 novembre 2019. 3 2.2. Con il secondo motivo avversa la motivazione della Corte di assise di appello in punto di sussistenza delle aggravanti della premeditazione e di quella di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. Sotto il primo profilo la difesa lamenta l'insufficienza della motivazione con particolare riferimento alla posizione di IS che, siccome esecutore materiale per via di un'indicazione casuale, come affermato dal collaboratore TI, non avendo partecipato alla fase ideativa ovvero organizzativa, non era consapevole dell'altrui premeditazione. Analoghe considerazioni varrebbero per l'aggravante "mafiosa", non essendovi certezza che IS abbia agito con l'esclusivo fine di avvantaggiare l'associazione camorristica facente capo a Di LA e, comunque, che l'omicidio s'inserisca in logiche criminali mafiose. 2.3. L'ultimo motivo censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente lamenta il diniego sulla scorta dell'asserita strumentalità della confessione, immotivatamente ritenuta non realmente indicativa di resipiscenza. Si sarebbe trascurato di valorizzare «la condotta serbata successivamente alla commissione del reato (...) dovendosi considerare la confessione alla stregua di una vera e propria collaborazione giudiziaria». Si sarebbe, infine, omesso di considerare che IS era stato coinvolto nella vicenda omicidiaria in via del tutto occasionale, la sua giovane età l'assenza di altre condanne (tanto che è stata esclusa la recidiva). 3. Ricorre per cassazione anche TI, a mezzo dei difensori di fiducia avv. Paolo Pesciarelli e Andrea Giordano, e con un unico ricorso deduce tre motivi. 3.1. Il primo motivo si appunta sul vizio della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le ragioni poste a fondamento del diniego sono errate, poiché concernenti l'attenuante della collaborazione e la riduzione conseguente al rito abbreviato, ovverosia circostanze non suscettibili di rientrare nella valutazione cui il Giudice di merito è chiamato ai fini della valutazione dell'art. 62-bis cod. pen. Analoghe censure di erroneità e illogicità varrebbero per la parte di motivazione che richiama l'assenza di elementi dimostrativi di un «processo di resipiscenza compiuto e irreversibile», che trascura che la collaborazione di TI è tuttora in corso e che le sue dichiarazioni sono state considerate affidabili e attendibili. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. relativamente al diniego del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto 4 del presente giudizio e quelli già giudicati con precedenti sentenze già poste in continuazione tra loro. Sussisterebbe - giusta la tesi del ricorrente - l'anticipata unitaria deliberazione di tutti gli illeciti posto che l'omicidio di De LI attiene all'esigenza da parte del clan Di LA di mantenere il controllo delle piazze di spaccio messo a repentaglio dagli "scissionisti"; la risoluzione criminosa che ha portato alla morte di De LI non sarebbe autonoma, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, bensì compresa nel più ampio disegno criminoso dell'agente, quale partecipe del gruppo facente capo a Di LA. 3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del porto illegale d'arma da fuoco successivamente alla lettura del dispositivo di appello e nelle more della redazione della motivazione della sentenza e, segnatamente alla data del 18 aprile 2023, ovverosia quindici anni dopo l'ultimo atto interruttivo costituito dall'interrogatorio di TI del 18 aprile 2008. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NT TI, relativamente al delitto di cui al capo b), estinto per prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto. Quanto a IS, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato il ricorso di TI, limitatamente al terzo motivo, mentre i restanti motivi si palesano infondati. Il ricorso di IS non supera il vaglio di ammissibilità, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. È preliminare la questione posta, sia pure con accenti diversi, da entrambi i ricorrenti, riguardante la prescrizione del reato di porto di arma da fuoco, contestato al capo b). 2.1. Il primo tema da affrontare è quello posto con il primo motivo di ricorso di IS, secondo cui - diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito - le dichiarazioni rese dai coimputati PI e TI, rispettivamente in data 26 settembre 2008 e 18 aprile 2008, non potrebbero avere natura di atti interruttivi perché rese non già nel presente processo, riguardante l'omicidio di De LI, bensì nell'ambito del procedimento, relativo a fatti non costituenti notizia di reato, concernente la loro scelta collaborativa. 5 Questa Corte ha già avuto modo di risolvere detta questione affermando il principio - che qui si condivide e riafferma - secondo cui «Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autorità giudiziaria, equivalendo "ad ogni effetto" all'interrogatorio, sono idonee ad interrompere la prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato, in quanto gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen. si connotano per essere l'esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all'incolpato» (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824 che, in motivazione ha precisato che, per valutare il coefficiente di specificità della contestazione, deve essere considerato lo sviluppo delle indagini e l'attuale stato del procedimento). È stato altresì chiarito che l'interrogatorio svolto dal Pubblico Ministero nei confronti di uno soltanto dei concorrenti nel reato interrompe il corso della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti, sempre che abbia a oggetto il medesimo fatto sub iudice, nella sua consistenza naturalistica e nella sua qualificazione giuridica (Sez. 2, n. 35202 del 02/07/2013, La Pietra, Rv. 257093; Sez. 4, n. 43971 del 06/11/2009, Pasqualin, Rv. 245471); ciò anche per il partecipe nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo e formi oggetto di un separato giudizio (Sez. 4, n. 22229 del 21/04/2016., Serru, Rv. 266973). In questa cornice ermeneutica, deve ribadirsi la correttezza della motivazione del Giudice di appello che ha calcolato la prescrizione muovendo dalle date delle dichiarazioni (2008) ritenendole atto interruttivo, del tutto irrilevante essendo che le stesse siano state rese in altro ovvero separato procedimento. A fronte di tanto, la deduzione del ricorrente secondo la quale ad NT PI e NT TI non sarebbe stata elevata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato è assertiva, siccome non supportata da alcuna necessaria allegazione a corredo (ad esempio, dei verbali delle dichiarazioni di costoro); sicché il relativo motivo, privo di autosufficienza, si palesa inammissibile. 2.2. Ciò chiarito, va altresì premesso che, nel caso che ci occupa, la disciplina della prescrizione più favorevole è quella previgente (perché non opera il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati compresi nel catalogo dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.). Per IS, avuto riguardo all'operatività dell'aggravante di cui all'art. 416- bis 1. cod. pen., con riferimento al reato di cui al capo b), trattandosi di reato punito con pena nel massimo non inferiore a dieci anni, il termine di prescrizione 6 è quello di quindici anni, che non era spirato alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, come correttamente rilevato dalla Corte di appello. A diversa conclusione deve pervenirsi per TI i per il quale l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, comporta l'elisione automatica dell'aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.I., sicché di essa non deve tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284407-02; Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, Greco, Rv. 250795). La correlata riduzione del tempo necessario a prescrivere il reato in dieci anni, impone di ritenere che il termine sia spirato prima della sentenza di primo grado. Per il reato di cui al capo b) deve, pertanto, essere pronunciata declaratoria di prescrizione nei riguardi di TI, con eliminazione della relativa pena di due anni di reclusione (già calcolata la diminuente per il rito abbreviato prescelto), inflitta quale aumento per la continuazione. 3. Passando allo scrutinio dei restanti motivi di ricorso di IS, il secondo motivo è, complessivamente, manifestamente infondato. 3.1. Destituite di fondamento sono le censure che attengono all'aggravante della premeditazione, che muovono dall'asserita casualità ovvero occasionalità della scelta di OD quale esecutore materiale che non si confrontano con l'ampia motivazione resa nelle sentenze di merito che hanno dato contezza della circostanza - richiamata in premessa nella presente sentenza - che IS fu colui che indicò al gruppo di fuoco De LI quale vittima ideale (siccome "vedetta" per il gruppo degli scissionisti), che riferì al gruppo di fuoco della presenza di De LI nel quartiere, creando l'occasione propizia, e che accettò l'incarico di esecutore materiale, conferitogli per una ottimale riuscita dell'agguato, proprio perché la vittima lo conosceva, ma non come appartenente al clan avverso, sicché la sua presenza non avrebbe destato sospetti. Si tratta di motivazione che si pone nel solco della giurisprudenza espressa in sede di legittimità secondo cui l'aggravante, di natura soggettiva, può essere estesa al concorrente, quand'anche egli non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, ove risulti la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866). Si è ancora precisato che «L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente 7 premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C, Rv. 285761). Tale dato emerge in tutta evidenza dalle sentenze di merito, rivelato dall'accurata comune preparazione delle modalità esecutive del piano criminoso, al punto che può serenamente affermarsi che IS ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e con anticipo tale da consentire la sedimentazione del relativo proposito criminoso e la sua prevalenza sui motivi inibitori (in ciò consistendo l'essenza dell'aggravante: si veda, Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952). 3.2. Del pari inammissibili, siccome reiterative di analogo motivo di appello adeguatamente vagliato dal Giudice di secondo grado, sono le censure che contestano l'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dall'elaborazione della giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante in parola e, segnatamente, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità» (così Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, Chioccini, Rv. 278734). In particolare, con riguardo all'elemento psicologico del concorrente non animato dalla finalità di agevolare il sodalizio di tipo mafioso, si afferma: «La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito dell'estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, 8 abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti» (così § 12 del Considerato in diritto). La motivazione del Giudice di primo grado (p. 98 a s.) e quella, sintetica ma adeguata, del giudice di appello (p. 4), si sono mosse nel solco del richiamato principio di diritto, dando atto, per un verso, della incontestata circostanza che l'omicidio di De LI aveva rappresentato uno dei numerosi fatti di sangue della "prima faida di Scampia", tesa a ristabilire gli equilibri tra il clan Di huro, non più egemone, e quello degli scissionisti e, per altro verso, della sicura consapevolezza in capo a IS della finalità perseguita dai correi, come emerge dalle circostanze di fatto già richiamate relativamente al ruolo attivo da questi svolto nell'intera operazione. 4. A non miglior sorte sono destinati il terzo motivo del ricorso di IS e il primo motivo del ricorso di TI, che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto a IS, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata nelle sentenze di merito da motivazione esente da manifesta illogicità, individuata nell'assenza di comportamenti indicativi di resipiscenza, tale non ritenendosi la confessione, siccome strumentale. Si tratta, invero, di motivazione in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454.. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti). Siffatta motivazione è, pertanto, insindacabile in questa sede (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (fra molte, Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). 9 I richiamati principi si attagliano anche alla censura di TI, posto che i giudici di merito hanno escluso nei suoi riguardi l'esistenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, valorizzando la gravità dei fatti (p. 151 della sentenza di primo grado) e l'intensità del dolo (p. 6 della sentenza di appello) ed evidenziando che il comportamento processuale dell'imputato è stato valutato favorevolmente attraverso il riconoscimento della "dissociazione attuosa". Si tratta, ancora una volta, di motivazione affatto rispettosa delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del di. n. 152 del 1991 (oggi art 416-bis, commi terzo e quarto, cod. pen.) Ne discende che il riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 non può implicare automaticamente, attesa la diversità dei relativi presupposti processuali, la concessione delle attenuanti generiche, fondandosi queste ultime su presupposti differenti, riguardanti la valutazione globale della gravità del fatto e la capacità a delinquere del colpevole, correttamente non riscontrati dalla Corte di assise di appello di Napoli nel caso di TI. 5. Il secondo motivo di ricorso di TI, in punto di negata continuazione tra i reati precedentemente giudicati (unificati tra loro ex art. 81 cod. pen.) e quelli per cui è processo, è inammissibile perché reiterativo del pedissequo motivo di appello e aspecifico. Fermo è nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334). Alla stregua di tale criterio, è corretta la motivazione della Corte di assise di appello che ha posto a fondamento del diniego l'osservazione che i precedenti cui l'imputato fa riferimento, antecedenti di un anno rispetto all'omicidio De LI, erano meramente indicativi di una carriera criminale nel settore del commercio degli stupefacenti, gestito con modalità camorristiche, laddove l'agguato oggetto del presente giudizio era stato determinato dalla circostanza, del tutto 10 contingente, della necessità di contrastare, per conto di Di LA, il gruppo avverso degli scissionisti. È appena il caso di evidenziare come l'arresto citato nel ricorso (Sez 1, n. 15625 del 10/01/2023, Friz Ratko, Rv. 284532), secondo il quale «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale», non si palesa pertinente al caso che ci occupa, poiché - come posto in rilievo dal Giudice di appello - l'omicidio è stato commesso non già all'interno dell'arco temporale nel quale sono stati commessi i reati già ritenuti avvinti dalla continuazione criminosa, bensì a distanza di un anno dagli stessi. Vale, invece, il principio - correttamente applicato nelle sentenze di merito - secondo cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537). 6. Conclusivamente, quanto a TI, per il reato di cui al capo b) deve essere pronunciata declaratoria di prescrizione rrrerTlguardi di gr-est- con eliminazione della relativa pena di due anni di reclusione (già calcolata la diminuente per il rito abbreviato prescelto), inflitta quale aumento per la continuazione. La pena è, pertanto, rideterminata in quella di otto anni di reclusione. Quanto a IS, il cui ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, questi va condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende. 11
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pi ES NT relativamente al delitto di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la -pena in otto anni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di TI NT. Dichiara inammissibile il ricorso di IS LA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore