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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lecce - Piazza Dei Partigiani 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015387203 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 21.02.2025, ed inviato a questa Corte di
Giustizia di I° grado di Lecce in data 14.03.2025 la signora Ricorrente_1 (c. fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio, sito in Copertino alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 05920249015387203/000, notificata il 23.12.24, con cui viene richiesta la complessiva somma di €19.011,12 da parte di Agenzia delle
Entrate- Riscossione di Lecce e limitatamente alla cartella di pagamento n.05920230020649915001 emessa su richiesta del Comune di Lecce – Uffici tributi, presuntivamente notificata il 30/11/2023, con la quale è stata richiesta la somma di €.19.011,12 relativa ad imposte IMU per l'anno di imposta 2014.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Carenza di motivazione;
2) Violazione del principio di legalità e della capacità contributiva- illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di dichiarare l'atto impugnato e di condannare in solido tra loro il Comune di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituivano, rispettivamente il 13.03.2025 e il 31.07.2025 Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Lecce entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il Comune di Lecce ha dimostrato, con documentazione allegata in atti che:
- l'avviso di accertamento IMU anno 2014 n. 4054 è stato notificato in data 03/01/2020, data in cui si è perfezionata la notifica, mediante il ritiro del plico presso l'Ufficio postale, da parte della destinataria;
- che avverso il suddetto avviso, in data 03/03/2020 è stata presentata istanza di accertamento con adesione a seguito della quale l'accertamento veniva rettificato con provvedimento Prot. 77669 del 06/07/2020.
Peraltro, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce si è già espressa sul ricorso presentato dalla medesima contribuente Ricorrente_1 relativamente ad una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sempre per IMU 2014, ricorso fondato sulle medesime motivazioni, con sentenza di rigetto (sent. n. 502/2025 depositata il 13/03/2025) di tutte le eccezioni sollevate e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I° grado di Lecce, sez. IV, a scioglimento della riserva così provvede: - rigetta il ricorso -Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che quantifica in euro 600,00 in favore di ciascun Ufficio resistente.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lecce - Piazza Dei Partigiani 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015387203 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 21.02.2025, ed inviato a questa Corte di
Giustizia di I° grado di Lecce in data 14.03.2025 la signora Ricorrente_1 (c. fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio, sito in Copertino alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 05920249015387203/000, notificata il 23.12.24, con cui viene richiesta la complessiva somma di €19.011,12 da parte di Agenzia delle
Entrate- Riscossione di Lecce e limitatamente alla cartella di pagamento n.05920230020649915001 emessa su richiesta del Comune di Lecce – Uffici tributi, presuntivamente notificata il 30/11/2023, con la quale è stata richiesta la somma di €.19.011,12 relativa ad imposte IMU per l'anno di imposta 2014.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Carenza di motivazione;
2) Violazione del principio di legalità e della capacità contributiva- illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di dichiarare l'atto impugnato e di condannare in solido tra loro il Comune di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituivano, rispettivamente il 13.03.2025 e il 31.07.2025 Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Lecce entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il Comune di Lecce ha dimostrato, con documentazione allegata in atti che:
- l'avviso di accertamento IMU anno 2014 n. 4054 è stato notificato in data 03/01/2020, data in cui si è perfezionata la notifica, mediante il ritiro del plico presso l'Ufficio postale, da parte della destinataria;
- che avverso il suddetto avviso, in data 03/03/2020 è stata presentata istanza di accertamento con adesione a seguito della quale l'accertamento veniva rettificato con provvedimento Prot. 77669 del 06/07/2020.
Peraltro, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce si è già espressa sul ricorso presentato dalla medesima contribuente Ricorrente_1 relativamente ad una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sempre per IMU 2014, ricorso fondato sulle medesime motivazioni, con sentenza di rigetto (sent. n. 502/2025 depositata il 13/03/2025) di tutte le eccezioni sollevate e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I° grado di Lecce, sez. IV, a scioglimento della riserva così provvede: - rigetta il ricorso -Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che quantifica in euro 600,00 in favore di ciascun Ufficio resistente.