Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da RE DA WE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sottile, Sebastiano Campanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della transizione ecologica, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania;
CA.TI.FRA. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nino Munafò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. Cons. arl, ASP –Azienda sanitaria provinciale di Messina, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del Responsabile PO del Settore 3 del Comune di Lipari R.G. n. 2069 del 12.11.2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lipari dal 19.11.2025 al 4.12.2025, di aggiudicazione definitiva per “l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art 44 “Appalto Integrato” del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dell’intervento III - Tipologia III.A denominato “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili” - Isola di Panarea - Comune di Lipari. CUP: H62E22000500006 - CIG: B856756495”
- di tutti gli atti presupposti ivi richiamati compresi, ove occorra:
a) l’avviso di avvio della procedura negoziata, i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione del 22/10/2025, la determina a contrarre n. 64 del 11/04/2025 e la sua rettifica n. 91 del 20/05/2025;
b) la determina R.G. n. 2585 del 23.12.2025 di impegno di spesa per l’acquisizione delle aree per la realizzazione dei suddetti lavori;
c) l’eventuale progetto esecutivo e tutti gli atti presupposti e/o connessi allo stesso;
d) gli eventuali (non conosciuti) provvedimenti, atti e/o verbali di approvazione, verifica e validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di gara avente ad oggetto la “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina(dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili” - Isola di Panarea - Comune di Lipari - PNRR - Isole Verdi”, degli eventuali (non conosciuti) pareri ed autorizzazioni resi sul predetto PTFE, e gli atti presupposti allo stesso, ivi compresa la determina n. 270/2024 di affidamento dei servizi per la redazione del PFTE;
e) l’adottato Piano Triennale delle Opere Pubbliche nella parte in cui prevede l’intervento de quo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 marzo 2026:
- del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) avente ad oggetto la “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina” sull’Isola di Panarea, dei documenti ed elaborati facenti parte del predetto PTFE, dei non conosciuti atti e/o provvedimenti di approvazione dello stesso, di tutti i pareri ed autorizzazioni rese sul predetto PTFE, ivi compresi: il provvedimento di validazione del PTFE del 27.6.2025, il verbale di verifica in contraddittorio del progetto del 27.6.2025, l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 20250039596/n. 060.100 del 13.5.2025, il parere dell’Azienda Sanitaria Provinciale Messina prot. n. 0119397/25, il parere di conformità urbanistica a firma del geom. Meduri; il parere prot. n. 54764/2025 del Comando Corpo Forestale, il parere dell’Ufficio Circondariale Marittimo Lipari Prot. n. 19602/2025; il parere del Genio Civile prot. n. 61078/2025 e la non conosciuta VINCA;
- del documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) sottoscritto dal RUP e dell’Arch. Ficarra in data 9.12.2024;
- del non conosciuto progetto esecutivo, ivi compresi tutti i relativi elaborati e documenti nonché i pareri resi sul medesimo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lipari, dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di CA.TI.FRA. srl;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. IE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo, notificato via PEC il lunedì 5 gennaio 2026 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42, 44 e 50 D. lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 34 e 44 dell’allegato I.7 del codice dei contratti pubblici; violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 2, del DL 77/2021 conv. in l. n. 108/2021; violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 12, 13, 17, 23 e 45 del DPR 327/2001; violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 legge n. 241/1990; carenza di motivazione e difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione del divieto di aggravio procedimentale. Il ricorrente lamenta che la stazione appaltante abbia indetto la gara per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori senza aver preventivamente approvato, verificato e validato il PFTE, omissione che violerebbe gli articoli 41, 42 e 44 del D. lgs. n. 36/2023, nonché l’art. 48 del DL n. 77/2021 per le opere del PNRR, che impone l’approvazione del PFTE tramite conferenza di servizi; la mancata approvazione del PFTE nelle forme di legge comporterebbe poi, quale conseguenza diretta, l’assenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, atto presupposto indispensabile per l’avvio delle procedure di esproprio delle aree private necessarie alla realizzazione dell’impianto, in violazione del DPR n. 327/2001; mancherebbero poi il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ed il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), atti che devono precedere la redazione del PFTE ai sensi dell’art. 41 del D. lgs. n. 36/2023 e degli artt. 2 e 3 dell’allegato I.7 al medesimo codice; infine, sussisterebbe differenza tra l’importo stanziato per l’acquisizione delle aree nella determina di impegno di spesa e quello previsto nel quadro economico del PFTE.
2. Violazione e falsa applicazione del principio DNSH di matrice eurounitaria; violazione e falsa applicazione del DM n. 256/2022; violazione del principio di precauzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 142 e 157 D. lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché per irragionevolezza ed illogicità della motivazione e sviamento dalla causa tipica. Il progetto, finanziato con fondi PNRR, sarebbe in contrasto con il principio DNSH, in quanto potenzialmente lesivo di un ecosistema marino protetto (con presenza di posidonia oceanica e corallo bambù) e situato in un’area di eccezionale valore (sito UNESCO, Rete Natura 2000, Riserva Naturale), e la realizzazione di un manufatto industriale in cemento armato in un’area soggetta a vincolo di tutela assoluta della costa sarebbe incompatibile con i valori paesaggistici del luogo, in violazione degli artt. 136, 142 e 157 del D. lgs. n. 42/2004 e dei vincoli UNESCO; il PFTE risulterebbe poi carente della necessaria verifica di conformità ai CAM, obbligatoria per le opere pubbliche ai sensi del DM n. 256/2022, e non sarebbe stata redatta una valutazione previsionale dell’impatto acustico, nonostante l’impianto sia destinato a generare un significativo inquinamento acustico.
Il Comune intimato e la società controinteressata si sono costituiti, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, in rito hanno eccepito:
- la società controinteressata: a) la tardività della proposizione del ricorso, attesa l’impugnativa di atti presupposti (la determina a contrarre n. 64/2025, il PFTE e il Piano triennale delle opere pubbliche) oltre il termine decadenziale; b) l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell’oggetto, attesa la sua genericità e indeterminatezza in alcune parti;
- il Comune resistente: a) la carenza di legittimazione e interesse a ricorrere, atteso che i terreni di proprietà del ricorrente si troverebbero a una distanza di oltre 55 metri lineari dall’area di intervento, che non consentirebbe di configurare la vicinitas qualificata necessaria a dimostrare un pregiudizio concreto e differenziato derivante dalla realizzazione dell’opera; b) l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato a tutti i proprietari dei terreni interessati dal procedimento espropriativo, i quali dovrebbero essere considerati controinteressati necessari nel giudizio.
Le Amministrazioni statali e quelle regionali si sono costituite a mezzo dell’Avvocatura dello Stato con comparsa di mera forma.
All’udienza camerale del 29 gennaio 2026 parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare a fronte della fissazione dell’udienza di merito al 26 marzo 2026.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 febbraio 2026 e depositato il 5 marzo 2026, parte ricorrente articola ulteriori censure ed impugna gli ulteriori atti in epigrafe.
Affida il ricorso per motivi aggiunti ai seguenti motivi.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42, 44 e 50 d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 34 e 44 dell’allegato I.7 del codice dei contratti pubblici; violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 2, del DL 77/2021 conv. in l.n. 108/2021; violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 12, 13, 17, 23 e 45 del DPR 327/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 15 della LR n. 78/76, 96 del RD n. 523/1904 e 24 e 47 del Piano territoriale paesaggistico delle Eolie; violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 legge n. 241/1990; carenza di motivazione e difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione del divieto di aggravio procedimentale. Il DIP non sarebbe stato formalmente approvato ed il DIP ed il PFTE non sarebbero stati preceduti dalla prevista predisposizione ed approvazione del DOCFAP; sussisterebbe violazione di vincoli di inedificabilità assoluta, quali la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia (art. 15 LR n. 78/76) e la fascia di rispetto di 10 metri dal torrente Urio (art. 96 RD n. 523/1904), nonché la non conformità dell’intervento alle previsioni del PRG e del Piano territoriale paesaggistico delle Eolie; parimenti illegittimi sarebbero il parere del Genio Civile prot. n. 61078/2025, il parere prot. n. 54764/2025 del Comando Corpo Forestale ed il gravato parere dell’ASP di Messina prot. n. 0119397/25, per avere tutti illegittimamente disatteso la preclusione ex lege alla realizzazione dell’opera de qua in area soggetta al vincolo assoluto prescritto dall’art. 96 RD 523/1904 non solo a tutela del valore paesaggistico del sito ma anche soprattutto a tutela del libero deflusso delle acque del torrente de quo e della salute della collettività e pubblica incolumità; il PFTE sarebbe poi privo di numerosi elaborati essenziali, tra cui la relazione tecnica generale, la relazione specialistica sull’impatto acustico, la relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico e lo studio di impatto ambientale; i verbali di verifica e validazione del PFTE sarebbero irregolari (privi di data certa e sottoscritti manualmente) e il verbale di verifica in contraddittorio risulterebbe adottato in violazione dell’art. 42, comma 5, allegato I.7 del D. lgs. n. 36/2023 in quanto attesterebbe erroneamente l’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il PTFE, la rispondenza alle prescrizioni ed indicazione del DIP invero disattese in sede di PTFE, l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni necessarie all’appaltabilità del PTFE nonostante la mancanza della VINCA e il difetto della necessaria approvazione del medesimo PTFE; inoltre, sarebbe illegittimo il parere di conformità urbanistica a firma del RUP per aver obliterato che la precedente destinazione urbanistica dell’area de qua (previsione di uno scalo di alaggio) risulterebbe da tempo decaduta e, in ogni caso, non conforme con la progettata realizzazione di un dissalatore.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 della LR n. 78/76 e 96 del RD n. 523/1904; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 39, 40, 41 e 47 del Piano territoriale paesaggistico delle Eolie; violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 legge n. 241/1990; carenza di motivazione e difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione del divieto di aggravio procedimentale. L’autorizzazione paesaggistica adottata dalla Soprintendenza di Messina sul PTFE sarebbe illegittima sotto plurimi profili: difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione delle norme del Piano paesaggistico delle Isole Eolie (artt. 24, 39, 40, 47 NTA), che imporrebbero una valutazione più rigorosa per interventi di trasformazione del territorio in aree di pregio.
3. Violazione e falsa applicazione della direttiva habitat - 92/43/CEE; violazione e falsa applicazione delle linee guida europee ed internazionali relative alla valutazione del prodotto di scarico; violazione e falsa applicazione del principio DNSH di matrice eurounitaria; violazione e falsa applicazione del DM n. 256/2022; violazione del principio di precauzione; violazione e falsa applicazione dall’art. 10 dell’allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 e delle linee guida n. 28/2000 del SNPA; violazione e falsa applicazione dall’art. 10 dell’allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione legge 26/10/1995 n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”; violazione e falsa applicazione linee guida SNPA 28/2020 recepite dalla Regione Siciliana; eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché per irragionevolezza ed illogicità della motivazione e sviamento dalla causa tipica. Parte ricorrente lamenta l’errata valutazione degli scarichi a mare (salamoia e agenti chimici), la carenza della relazione sulla sostenibilità dell’opera (DNSH) per mancanza di analisi del ciclo di vita (LCA e LCC), e l’assenza di un adeguato studio di impatto ambientale, non potendo questo essere sostituito da una semplice relazione sulla VINCA; sarebbe assente una corretta e completa VINCA, necessaria data la localizzazione dell’intervento in un sito della Rete Natura 2000.
4. Violazione e falsa applicazione dell’allegato I.7 del D. lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione della legge 26/10/1995 n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”; violazione e falsa applicazione linee guida del SNPA 28/2020 recepite dalla Regione Siciliana. La produzione documentale del Comune di Lipari avrebbe confermato che il PTFE difetta della valutazione previsionale dell’impatto acustico, censura già proposta con il ricorso introduttivo; l’argomento dell’impatto acustico sarebbe erroneamente e genericamente trattato nel capitoletto 8.3 dell’elaborato TAV R 6.1 allegato 9 al PTEF, redatto da professionisti non iscritti nel registro nazionale dei tecnici competenti in acustica, e conterrebbe peraltro inesattezze e commenti fuorvianti circa lo strumento urbanistico di classificazione acustica del territorio.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 il giudizio è stato trattato e trattenuto in decisione; in tale sede, in particolare, è stato dato alle parti avviso ai sensi dell’art. 73 cpa circa la sussistenza di profili di inammissibilità per non avere il ricorrente partecipato alla gara; parte ricorrente ha quindi argomentato, in esito all’avviso (su ciò, a breve); la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni da lei rappresentate e difese, il Comune resistente e la controinteressata CATIFRA hanno argomentato per l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi.
DIRITTO
Giovano, ai fini del decidere, alcune sintetiche precisazioni in fatto.
a) il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti la procedura tesa all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un impianto di dissalazione dell’acqua marina finalizzato alla produzione di acqua potabile, da realizzare nel Comune di Lipari, sull’isola di Panarea (CUP: H62E22000500006 - CIG: B856756495);
b) la procedura riguarda un intervento – nell’ambito del programma “Isole verdi” – finanziato con risorse previste dal PNRR, il cui titolare è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
c) il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico, ma fondando la sua legittimazione al ricorso sulla proprietà di un compendio immobiliare che si troverebbe a breve distanza dal luogo dove verrebbe realizzato il dissalatore.
Preliminarmente, in adesione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall’Avvocatura dello Stato, deve essere estromessa dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo invece: a) parte necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 12- bis , comma 4, del DL 16 giugno 2022, n. 68, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in quanto titolare dell’intervento PNRR; b) altresì parti necessarie del giudizio le Amministrazioni regionali intimate ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto impugnati, anche se quali atti presupposti, atti emessi da loro articolazioni.
A seguire, occorre anzitutto risolvere una prima questione: se il giudizio sia soggetto al rito appalti o al rito ordinario.
Parte ricorrente ha argomentato, in sede di discussione nel corso dell’udienza pubblica del 26 marzo 2026, di come dovrebbe trattarsi di giudizio soggetto al rito ordinario: a) sia perché l’aggiudicazione impugnata (atto impugnato in via principale con il ricorso introduttivo) sarebbe stato il primo atto da cui il ricorrente avrebbe potuto trarre cognizione della localizzazione dell’opera pubblica nelle vicinanze dell’immobile di sua proprietà, così dovendo necessariamente essere impugnata in uno con gli atti presupposti; b) sia perché il ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso atti conosciuti in corso di causa, avrebbe una sua autonomia rispetto al ricorso introduttivo.
Tale prospettazione si scontra però con il petitum del giudizio, rivolto direttamente all’annullamento di atti della procedura di gara, a cui il ricorrente non ha partecipato (né avrebbe potuto partecipare, non essendo egli un operatore economico del settore, bensì proprietario di immobile posto nelle vicinanze).
I ricorsi sono quindi, in primo luogo, inammissibili per carenza di interesse in quanto si rivolgono contro l’aggiudicazione della gara e gli atti ad essa presupposti.
Secondo un principio consolidato, l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto, e deve tradursi in un’utilità specifica per il ricorrente, non potendo consistere in una mera aspirazione al ripristino della legalità astratta dell’azione amministrativa ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, CGARS, Sez. giurisdizionale, 8 aprile 2024, n. 281: «...Come noto, per costante giurisprudenza amministrativa, nel giudizio amministrativo non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato, ciò in quanto in detto processo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio conseguibile dal ricorrente (ex multis Cons. Stato, sez. VII, Sent., 13 dicembre 2022, n. 10922; Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 6001; Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 265)...» ).
Nel caso di specie, il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara; per la sua posizione, è quindi del tutto indifferente quale impresa si aggiudichi la gara: l’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto.
Ora, giova ricordare come la giurisprudenza amministrativa sia ferma nel ritenere che l’impresa che non partecipi alla gara non possa contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di imprese terze, perché la sua posizione giuridica sostanziale non è sufficientemente differenziata ma riconducibile a un mero interesse di fatto (sul punto, anche per richiami di giurisprudenza, Corte costituzionale, 30 novembre 2016, n. 245: «...La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che l’impresa che non partecipi alla gara non può contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di imprese terze, perché la sua posizione giuridica sostanziale non è sufficientemente differenziata ma riconducibile a un mero interesse di fatto (Consiglio di Stato, sezione III, 10 giugno 2016, n. 2507; Consiglio di Stato, sezione III, 2 febbraio 2015, n. 491; Consiglio di Stato, sezione VI, 10 dicembre 2014, n. 6048; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4)...» ).
A maggior ragione, non può quindi contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas , ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita (in tema di legittimazione ad agire del solo operatore economico avverso gli atti di una procedura di gara alla quale ha deciso di non partecipare, CGUE, Sez. III, 28 novembre 2018, in causa n. C-328/17: «...è solo in via eccezionale che un diritto di proporre ricorso può essere riconosciuto a un operatore che non ha presentato alcuna offerta...» ).
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Peraltro, anche a prescindere dal dirimente profilo della carenza di interesse per non aver il ricorrente partecipato alla procedura di gara, sussisterebbe un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse, eccepito dalle difese del Comune e della società controinteressata.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, non può valere da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (sentenza 9 dicembre 2021, n. 22, anche richiamata dallo stesso ricorrente), che deve essere allegato e provato dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2023, n. 8352; TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 4058, anche per richiami di giurisprudenza sul punto), non potendo l’azione essere volta al mero ripristino della legalità violata, configurandosi altrimenti come un’inammissibile azione popolare (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1946; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 27 marzo 2021, n. 99).
Tale pregiudizio, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, può consistere in un danno al valore economico della proprietà, alla salute, all’ambiente o alla fruibilità di beni quali il panorama, l’aria e la luce (CGARS, Sez. giurisdizionale, 22 dicembre 2025, n. 1011).
Nel caso di specie, il ricorrente fonda la propria azione sulla qualità di proprietario di un compendio immobiliare situato in prossimità dell’area destinata alla realizzazione dell’opera pubblica, lamentando che la realizzazione del progettato dissalatore in un sito prossimo alla propria proprietà gli arrecherebbe un grave pregiudizio in ragione della conseguente irreversibile compromissione «...dell’alto valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale (oltre che economico) di un’area dichiarata patrimonio dell’Unesco oltre che Riserva naturale e sito Rete Natura 2000, nonché in ragione del conseguente inquinamento ambientale, acustico e luminoso...» (ricorso introduttivo, pag. 3),
Tuttavia, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sia stata dimostrata dal ricorrente la sussistenza di una lesione concreta, personale e attuale della sua posizione giuridica, dovendo invece l’interesse ad agire fondarsi su un pregiudizio attuale ed effettivo, e non meramente ipotetico o potenziale (TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 19 dicembre 2025, n. 4202, anche per richiami di giurisprudenza).
Anzitutto, la relazione di prossimità tra le proprietà del ricorrente e l’area di intervento non è così stretta come prospettato: la particella di terreno di proprietà del ricorrente più vicina al sito di realizzazione del dissalatore (particella n. 835) dista da quest’ultimo oltre 55 metri lineari (sul punto, la relazione del RUP depositata dal Comune resistente in data 5 marzo 2026), mentre le altre proprietà si trovano a distanze ancora maggiori, e sui terreni viciniori non insistono fabbricati di proprietà del ricorrente (coerentemente, l’immagine di pag. 3 della consulenza tecnica di parte ricorrente depositata in data 5 marzo 2026).
Tale distanza fisica, pur non escludendo in astratto la vicinitas ai fini della legittimazione, rende ancor più stringente l’onere in capo al ricorrente di fornire – ai fini dell’interesse al ricorso – la prova di uno specifico pregiudizio, prova che nel caso di specie il Collegio ritiene mancare, per le ragioni che saranno illustrate a breve.
Il ricorrente ha tentato di assolvere al suo onere probatorio di dimostrare come i prospettati impatti negativi incidano negativamente e in modo individualizzato sulla sua sfera dominicale producendo la citata consulenza tecnica di parte, depositata il 5 marzo 2026, volta a dimostrare la sussistenza di compromissioni paesaggistiche, ambientali, ed acustiche, che avrebbero l’effetto di un deprezzamento economico del 20% del valore del proprio compendio immobiliare.
Tale elaborato non appare però idoneo a consentire ai ricorsi di superare il vaglio di ammissibilità.
Premesso che la consulenza tecnica di parte, nel processo amministrativo, costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e liberamente apprezzabile dal giudice quale argomento di prova ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, TAR Lazio – Roma, Sez. III, 28 marzo 2025, n. 6301), le conclusioni rassegnate nella citata relazione consulenziale non dimostrano la sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale, ma si limitano a prospettare danni meramente potenziali e ipotetici, la cui effettiva verificazione è subordinata a eventi futuri e incerti.
In particolare:
- il deprezzamento dell’immobile indicato nella perizia è una stima previsionale di una possibile, futura e incerta diminuzione di valore, legata all’effettiva realizzazione e messa in funzione dell’impianto e non appare ancorato a criteri specifici, ma apoditticamente stimato dal consulente in maniera provvisoria: «...In questa prima fase di valutazione e in attesa di acquisire l’ulteriore documentazione disponibile, la svalutazione del valore del compendio immobiliare del Sig. RE DA WE, oltre a quelli di altri residenti in prossimità del dissalatore, a causa dell’impatto ambientale dei fattori soprariportati può essere stimata in una percentuale pari al 20%...» (pag. 36);
- il danno alla salute e all’ambiente, derivante dall’inquinamento acustico e dallo scarico della salamoia, che sarebbe posto a base del deprezzamento economico del compendio, è parimenti ipotetico, atteso che in fase di progettazione esecutiva potranno essere definiti nel dettaglio gli accorgimenti tecnici e le misure di mitigazione volte a garantire il rispetto dei limiti normativi in materia di emissioni sonore e di impatto ambientale, essendo eventuali carenze del livello progettuale preliminare fisiologicamente destinate ad essere colmate nelle fasi successive (Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2024, n. 6966);
- comunque, ed in via autonomamente dirimente sul punto, non appare al Collegio affatto condivisibile escludere, allo stato, che la realizzazione del dissalatore non determinerà invece un aumento di valore dei compendi immobiliari dell’isola, in ragione della aumentata disponibilità di acqua dolce.
Peraltro, pur non essendo necessario, secondo la logica della ragione più liquida di cui alla AP 5/2015, ed alla luce della declaratoria di difetto di interesse, approfondire la questione della tardività dei ricorsi, eccepita dalle controparti, appare difficoltoso poter ritenere che – attesa la durata della procedura, avviata da alcuni anni, la complessità dell’intervento, coinvolgente diverse delle isole Eolie oltre quella di Panarea su cui si trova l’immobile di proprietà del ricorrente, e la rilevanza a livello locale dell’intervento – parte ricorrente non avesse già avuto consapevolezza della localizzazione dell’opera pubblica anteriormente alla emissione della impugnata aggiudicazione.
Per le suesposte ragioni, i ricorsi – assorbiti ogni eccezione, motivo o censura non espressamente delibati – devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Le peculiarità delle questioni trattate, specie in relazione alla impugnazione di atti di gara da parte di soggetto non partecipante, nemmeno potenzialmente, alla gara, ed alla valutazione degli oneri probatori in tema di vicinitas , giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo il contributo unificato, da quantificare nella misura prevista per il rito appalti, che resta in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) estromette dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) dichiara inammissibili i ricorsi, secondo quanto in motivazione; c) compensa fra le parti le spese di lite, salvo il contributo unificato, da quantificare nella misura prevista per il rito appalti, che resta in capo al ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
IE PA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE PA | GI GG |
IL SEGRETARIO