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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116778 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1, imprenditore agricolo, citava innanzi a questa Corte il Comune di Aprilia chiedendo l'annullamento della richiesta di pagamento indicata in epigrafe per complessivi € 8247,00 relativa ad acconto TARI per l'anno di imposta 2025.
A tal fine il ricorrente affermava che la richiesta era relativa ad immobili adibiti a coltivazione di uva e attività agricola e pertanto erano esentati dalla TARI poiché producevano rifiuti speciali, non solidi urbani, che erano da lui smaltiti autonomamente. Eccepiva inoltre che il Comune aveva attribuito agli immobili una categoria catastale non corrispondente all'attività agricola da lui svolta e, in ogni caso, che l'atto non conteneva le informazioni necessarie per consentire l'impugnazione.
Il Comune di Aprilia si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Il ricorso era trattenuto in decisione all'udienza del 23/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha sostenuto che gli immobili in questione sarebbero esclusi dalla TARI per la tipologia di rifiuti prodotti ed ha quindi sostanzialmente affermato che l'esclusione deriverebbe ex se, in quanto l'imprenditore agricolo si fa carico a proprie spese del relativo smaltimento.
Si tratta di una tesi non condivisibile perché è smentita dal costante insegnamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di TARI le esclusioni dall'imposizione “non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)” (Cass., sez. V, ord. n. 8595, 1/4/2025, Rv 674412-01).
Pertanto, il contribuente ha l'onere di comunicare preventivamente gli elementi obiettivi dai quali far discendere l'esenzione che, in virtù dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, è effettivamente spettante per gli immobili ove si formano rifiuti speciali in quanto i produttori sono tenuti al loro smaltimento e, per tale motivo, sono esenti dalla TARI riferita a quei locali.
Ebbene, secondo il regolamento del Comune di Aprilia, al fine di ottenere l'esenzione il ricorrente aveva l'obbligo di presentare, a pena di decadenza, ogni anno entro il 31 gennaio dell'annualità successiva a quella di riferimento, un'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, accompagnata da una planimetria redatta da un tecnico specializzato per consentire al Comune di accertare le caratteristiche degli immobili per i quali si chiede l'esenzione ed il loro effettivo utilizzo.
Il ricorrente nulla ha presentato con riferimento all'anno per il quale è stata richiesta la TARI sicchè, secondo il citato orientamento della Suprema Corte, non può usufruire dell'esenzione a nulla valendo neanche la produzione tardiva.
Né è possibile sostenere, come ha fatto il contribuente, che la categoria catastale dell'immobile comporterebbe una sorta di esenzione automatica dalla TARI perché a tal fine la categoria rileva solo per l'IMU mentre per la tassa sui rifiuti è sempre necessaria la concreta dimostrazione della sua non debenza.
Né, ancora, è possibile affermare che l'avvenuto riconoscimento dell'esenzione dalla TARI per gli anni precedenti a quelli oggetto dell'avviso impugnato comporterebbe l'esenzione anche per le annualità successive perché il contribuente ha l'obbligo di dimostrare il diritto all'esenzione per ogni annualità, con il deposito annuale della relativa documentazione, in quanto la produzione dei rifiuti è soggetta a modificazione ben potendo sussistere il diritto all'esenzione per un'annualità e non anche per quella successiva per la quale infatti potrebbe non esserci più la produzione di rifiuti speciali.
Pertanto è irrilevante l'avvenuto deposito (per altro tardivo) di documentazione relativa ad annualità differenti da quella oggetto dell'avviso.
Infine per quanto attiene all'eccepita carenza di informazioni necessarie per consentire l'impugnazione si deve rilevare come in realtà l'atto impugnato non sia un avviso di pagamento ma una mera lettera con la quale l'Amministrazione comunica la sussistenza della pretesa e ne chiede il pagamento. Si tratta di un atto autonomamente impugnabile, come ha spiegato la Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.1797 del 20/1/2023), ma che non deve indicare necessariamente le modalità per l'eventuale impugnazione in quanto queste saranno comunicate con l'avviso che, in caso di mancato pagamento, verrà inviato. L'eccezione è quindi infondata.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del costituito Comune di Aprilia in complessivi € 1.489,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116778 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1, imprenditore agricolo, citava innanzi a questa Corte il Comune di Aprilia chiedendo l'annullamento della richiesta di pagamento indicata in epigrafe per complessivi € 8247,00 relativa ad acconto TARI per l'anno di imposta 2025.
A tal fine il ricorrente affermava che la richiesta era relativa ad immobili adibiti a coltivazione di uva e attività agricola e pertanto erano esentati dalla TARI poiché producevano rifiuti speciali, non solidi urbani, che erano da lui smaltiti autonomamente. Eccepiva inoltre che il Comune aveva attribuito agli immobili una categoria catastale non corrispondente all'attività agricola da lui svolta e, in ogni caso, che l'atto non conteneva le informazioni necessarie per consentire l'impugnazione.
Il Comune di Aprilia si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Il ricorso era trattenuto in decisione all'udienza del 23/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha sostenuto che gli immobili in questione sarebbero esclusi dalla TARI per la tipologia di rifiuti prodotti ed ha quindi sostanzialmente affermato che l'esclusione deriverebbe ex se, in quanto l'imprenditore agricolo si fa carico a proprie spese del relativo smaltimento.
Si tratta di una tesi non condivisibile perché è smentita dal costante insegnamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di TARI le esclusioni dall'imposizione “non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)” (Cass., sez. V, ord. n. 8595, 1/4/2025, Rv 674412-01).
Pertanto, il contribuente ha l'onere di comunicare preventivamente gli elementi obiettivi dai quali far discendere l'esenzione che, in virtù dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, è effettivamente spettante per gli immobili ove si formano rifiuti speciali in quanto i produttori sono tenuti al loro smaltimento e, per tale motivo, sono esenti dalla TARI riferita a quei locali.
Ebbene, secondo il regolamento del Comune di Aprilia, al fine di ottenere l'esenzione il ricorrente aveva l'obbligo di presentare, a pena di decadenza, ogni anno entro il 31 gennaio dell'annualità successiva a quella di riferimento, un'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, accompagnata da una planimetria redatta da un tecnico specializzato per consentire al Comune di accertare le caratteristiche degli immobili per i quali si chiede l'esenzione ed il loro effettivo utilizzo.
Il ricorrente nulla ha presentato con riferimento all'anno per il quale è stata richiesta la TARI sicchè, secondo il citato orientamento della Suprema Corte, non può usufruire dell'esenzione a nulla valendo neanche la produzione tardiva.
Né è possibile sostenere, come ha fatto il contribuente, che la categoria catastale dell'immobile comporterebbe una sorta di esenzione automatica dalla TARI perché a tal fine la categoria rileva solo per l'IMU mentre per la tassa sui rifiuti è sempre necessaria la concreta dimostrazione della sua non debenza.
Né, ancora, è possibile affermare che l'avvenuto riconoscimento dell'esenzione dalla TARI per gli anni precedenti a quelli oggetto dell'avviso impugnato comporterebbe l'esenzione anche per le annualità successive perché il contribuente ha l'obbligo di dimostrare il diritto all'esenzione per ogni annualità, con il deposito annuale della relativa documentazione, in quanto la produzione dei rifiuti è soggetta a modificazione ben potendo sussistere il diritto all'esenzione per un'annualità e non anche per quella successiva per la quale infatti potrebbe non esserci più la produzione di rifiuti speciali.
Pertanto è irrilevante l'avvenuto deposito (per altro tardivo) di documentazione relativa ad annualità differenti da quella oggetto dell'avviso.
Infine per quanto attiene all'eccepita carenza di informazioni necessarie per consentire l'impugnazione si deve rilevare come in realtà l'atto impugnato non sia un avviso di pagamento ma una mera lettera con la quale l'Amministrazione comunica la sussistenza della pretesa e ne chiede il pagamento. Si tratta di un atto autonomamente impugnabile, come ha spiegato la Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.1797 del 20/1/2023), ma che non deve indicare necessariamente le modalità per l'eventuale impugnazione in quanto queste saranno comunicate con l'avviso che, in caso di mancato pagamento, verrà inviato. L'eccezione è quindi infondata.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del costituito Comune di Aprilia in complessivi € 1.489,00 oltre accessori come per legge.