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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI
Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2318 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL US e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano Via Cesarea
n. 12
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AR SC e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via
Dei Mulini n. 9
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cilavegna, in data 19/06/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune alla
Parte I, n. 6, dell'anno 2019; separati consensualmente con verbale in data 21.06.2023 e relativo decreto di omologa del 3.07.2023.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra i signori ed il sig. disponendo la trasmissione Parte_1 Parte_2 dell'emittenda sentenza;
2)-confermare le medesime condizioni di cui al verbale di udienza del 21/06/2023 e decreto di omologa del 03/07/2023;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
1.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 29.09.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni al verbale di udienza del 21/06/2023.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 3.07.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 21.06.2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Cilavegna, in data 19/06/2019, il cui atto è stato Parte_2 iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune alla Parte I, n.
6, dell'anno 2019;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI
Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2318 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL US e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano Via Cesarea
n. 12
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AR SC e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via
Dei Mulini n. 9
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cilavegna, in data 19/06/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune alla
Parte I, n. 6, dell'anno 2019; separati consensualmente con verbale in data 21.06.2023 e relativo decreto di omologa del 3.07.2023.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra i signori ed il sig. disponendo la trasmissione Parte_1 Parte_2 dell'emittenda sentenza;
2)-confermare le medesime condizioni di cui al verbale di udienza del 21/06/2023 e decreto di omologa del 03/07/2023;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
1.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 29.09.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni al verbale di udienza del 21/06/2023.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 3.07.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 21.06.2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Cilavegna, in data 19/06/2019, il cui atto è stato Parte_2 iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune alla Parte I, n.
6, dell'anno 2019;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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