CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12099 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AT PP, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 9/11/2020 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Giovanni Vaccaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in via pregiudiziale il rinvio della trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12099 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna di TA AT per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo, che si articola in tre distinti rilievi, deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo all'acquisizione di alcune intercettazioni effettuate in altro procedimento penale, censura già avanzata in appello, ma alla quale sarebbe stata fornita una motivazione carente. A detta del ricorrente occorre innanzitutto rilevare la tardività della richiesta del pubblico ministero di acquisire la prova, immotivatamente avvenuta solo all'ultima udienza precedente la chiusura del dibattimento e non invece con le modalità di cui all'art. 468, comma 4-bis c.p.p., trattandosi di captazioni già note alla parte pubblica. In tal modo si sarebbe consumata una lesione del diritto al contraddittorio e di quello dell'imputato di accedere ad un rito alternativo. Ancora, lamenta l'errata applicazione dell'art. 270 c.p.p. in relazione al divieto di trasmigrazione dei risultati delle intercettazioni tra procedimenti qualora in quello ad quem non sia contestato un reato per cui sia previsto l'arresto in flagranza, come nel caso di specie, posta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2 c.p., sia che si guardi al momento della richiesta di acquisizione avanzata dal pubblico ministero, in cui già l'istruttoria aveva fatto emergere l'assenza di qualunque violenza sulle cose, sia che si tenga conto della successiva pronuncia di primo grado, la quale l'avrebbe implicitamente esclusa. Ugualmente disattese apparirebbero poi le previsioni di cui all'art. 268, commi 6, 7 e 8 c.p., essendo pienamente mancato il contraddittorio sulla selezione del materiale da acquisire. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizi di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di assunzione a prova contraria a seguito dell'acquisizione delle menzionate intercettazioni dell'audizione di uno dei protagonisti delle captazioni, erroneamente giustificata in relazione ai parametri di cui all'art. 507 c.p.p., in primo grado, e di cui all'art. 603 c.p.p. in appello e non invece sulla base di quelli di cui all'art. 190 c.p.p., come invece necessario trattandosi di iniziativa probatoria assunta in riferimento al disposto del secondo comma dell'art. 495 c.p.p. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 2 c.p., giustificata attraverso la mera riproduzione di massime giurisprudenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Invero manifestamente infondate sono le censure proposte con il primo e terzo motivo. Anzitutto va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui il ricorrente non ha tenuto conto, per cui la violazione del disposto di cui all'art. 468, co. 4 bis c.p.p. comporta una mera irregolarità procedurale, ma non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, né di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (ex multis Sez. 2, n. 49198 del 15/10/2019, Cannata, Rv. 277933). Parimenti inammissibile è la censura relativa alla violazione dell'art. 270 c.p.p. posto che l'aggravante della violenza sulle cose non è mai stata messa in discussione nel corso del procedimento in oggetto in quanto già prospettata nel capo di imputazione e confermata dalla sentenza di condanna di primo grado. In questo senso, rispondendo così anche al terzo motivo di ricorso e avvalorando quanto già specificato in maniera esaustiva nella sentenza impugnata, è pacifico che essa sussiste necessariamente ogniqualvolta ricorra un caso di furto di energia commesso per il tramite dell'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione (ex multis Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, 281440). Ancora, non possono essere ammesse in questa sede le censure rivolte dal ricorrente con riguardo all'asserita violazione delle norme di cui all'art. 268, co. 6, 7 e 8 c.p.p. a ragione della sua mancata partecipazione alla procedura di selezione del materiale da acquisire da altro procedimento in quanto trattasi di motivo nuovo non dedotto nel grado di appello se non in via aspecifica e quindi già inammissibile in tale sede (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). Non di meno il rinvio alle disposizioni succitate da parte dell'art. 270 comma 2 c.p.p. riguarda le singole intercettazioni di cui una parte ha richiesto l'utilizzazione nel procedimento diverso da quello in cui le stesse sono state disposte, ferma la facoltà, prevista dal terzo comma dell'articolo da ultimo citato, di accedere all'intero compendio captativo conservato nel procedimento a quo;
facoltà che il ricorrente non risulta aver esercitato. 3. Coglie invece nel segno quanto prospettato con il secondo motivo di ricorso. La Corte d'Appello, chiamata a confrontarsi con il diniego, operato dal giudice di prime cure, di dare ingresso alla prova a discarico richiesta dall'imputato in relazione alle intercettazioni assunte su richiesta del pubblico ministero, ha infatti errato nel ritenere correttamente applicati in tale contesto i dettami di valutazione ex art. 507 c.p.p. in luogo di quelli di cui all'art. 495, comma 2 c.p.p. Il giudice adito avrebbe invece dovuto 3 Così deciso il 2/2/2023 riconoscere che nel momento in cui viene modificata la piattaforma cognitiva da parte del giudice di primo grado nell'utilizzo dei suoi poteri officiosi, l'imputato vede rivivere il proprio diritto alla prova contraria, strutturandosi l'esercizio dello stesso secondo i parametri e i limiti indicati dall'art. 190 c.p.p. Di conseguenza, la richiesta della parte avrebbe potuto essere denegata, con adeguata motivazione, solo ove la prova oggetto della domanda fosse risultata vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante, giudizi questi da calibrare non tanto in relazione alle risultanze probatorie in atti ed in funzione della decisione finale bensì, avendo riguardo all'oggetto stesso della prova da assumere. Su questa base è evidente come la richiesta di ricorrere alla testimonianza di uno dei protagonisti dell'intercettazione acquisita era non poteva dirsi né manifestamente superflua, dovendosi anzi riconoscere in capo alla difesa il diritto a creare la propria linea difensiva nella maniera ritenuta dalla stessa più confacente alle esigenze del caso concreto, né irrilevante, vertendo la domanda proprio su uno degli elementi di cui alla prova a carico. Stante allora il riconoscimento dell'irragionevole rifiuto di ammettere una prova ritualmente richiesta al giudice di prime cure, al giudice di appello rimane precluso il ricorso ai poteri meramente discrezionali riconosciutigli all'art. 603, co. 1 c.p.p. (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Altana, Rv. 268858 e Sez. 6, n. n. 48645 del 06/11/2014, G. e altro, Rv. 261256) dovendo invece egli adempiere all'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento così come previsto dall'art. 603, co. 2 c.p.p. (Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2013, dep. 2014, Cellini, Rv. 228462). 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Giovanni Vaccaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in via pregiudiziale il rinvio della trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12099 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna di TA AT per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo, che si articola in tre distinti rilievi, deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo all'acquisizione di alcune intercettazioni effettuate in altro procedimento penale, censura già avanzata in appello, ma alla quale sarebbe stata fornita una motivazione carente. A detta del ricorrente occorre innanzitutto rilevare la tardività della richiesta del pubblico ministero di acquisire la prova, immotivatamente avvenuta solo all'ultima udienza precedente la chiusura del dibattimento e non invece con le modalità di cui all'art. 468, comma 4-bis c.p.p., trattandosi di captazioni già note alla parte pubblica. In tal modo si sarebbe consumata una lesione del diritto al contraddittorio e di quello dell'imputato di accedere ad un rito alternativo. Ancora, lamenta l'errata applicazione dell'art. 270 c.p.p. in relazione al divieto di trasmigrazione dei risultati delle intercettazioni tra procedimenti qualora in quello ad quem non sia contestato un reato per cui sia previsto l'arresto in flagranza, come nel caso di specie, posta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2 c.p., sia che si guardi al momento della richiesta di acquisizione avanzata dal pubblico ministero, in cui già l'istruttoria aveva fatto emergere l'assenza di qualunque violenza sulle cose, sia che si tenga conto della successiva pronuncia di primo grado, la quale l'avrebbe implicitamente esclusa. Ugualmente disattese apparirebbero poi le previsioni di cui all'art. 268, commi 6, 7 e 8 c.p., essendo pienamente mancato il contraddittorio sulla selezione del materiale da acquisire. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizi di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di assunzione a prova contraria a seguito dell'acquisizione delle menzionate intercettazioni dell'audizione di uno dei protagonisti delle captazioni, erroneamente giustificata in relazione ai parametri di cui all'art. 507 c.p.p., in primo grado, e di cui all'art. 603 c.p.p. in appello e non invece sulla base di quelli di cui all'art. 190 c.p.p., come invece necessario trattandosi di iniziativa probatoria assunta in riferimento al disposto del secondo comma dell'art. 495 c.p.p. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 2 c.p., giustificata attraverso la mera riproduzione di massime giurisprudenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Invero manifestamente infondate sono le censure proposte con il primo e terzo motivo. Anzitutto va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui il ricorrente non ha tenuto conto, per cui la violazione del disposto di cui all'art. 468, co. 4 bis c.p.p. comporta una mera irregolarità procedurale, ma non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, né di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (ex multis Sez. 2, n. 49198 del 15/10/2019, Cannata, Rv. 277933). Parimenti inammissibile è la censura relativa alla violazione dell'art. 270 c.p.p. posto che l'aggravante della violenza sulle cose non è mai stata messa in discussione nel corso del procedimento in oggetto in quanto già prospettata nel capo di imputazione e confermata dalla sentenza di condanna di primo grado. In questo senso, rispondendo così anche al terzo motivo di ricorso e avvalorando quanto già specificato in maniera esaustiva nella sentenza impugnata, è pacifico che essa sussiste necessariamente ogniqualvolta ricorra un caso di furto di energia commesso per il tramite dell'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione (ex multis Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, 281440). Ancora, non possono essere ammesse in questa sede le censure rivolte dal ricorrente con riguardo all'asserita violazione delle norme di cui all'art. 268, co. 6, 7 e 8 c.p.p. a ragione della sua mancata partecipazione alla procedura di selezione del materiale da acquisire da altro procedimento in quanto trattasi di motivo nuovo non dedotto nel grado di appello se non in via aspecifica e quindi già inammissibile in tale sede (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). Non di meno il rinvio alle disposizioni succitate da parte dell'art. 270 comma 2 c.p.p. riguarda le singole intercettazioni di cui una parte ha richiesto l'utilizzazione nel procedimento diverso da quello in cui le stesse sono state disposte, ferma la facoltà, prevista dal terzo comma dell'articolo da ultimo citato, di accedere all'intero compendio captativo conservato nel procedimento a quo;
facoltà che il ricorrente non risulta aver esercitato. 3. Coglie invece nel segno quanto prospettato con il secondo motivo di ricorso. La Corte d'Appello, chiamata a confrontarsi con il diniego, operato dal giudice di prime cure, di dare ingresso alla prova a discarico richiesta dall'imputato in relazione alle intercettazioni assunte su richiesta del pubblico ministero, ha infatti errato nel ritenere correttamente applicati in tale contesto i dettami di valutazione ex art. 507 c.p.p. in luogo di quelli di cui all'art. 495, comma 2 c.p.p. Il giudice adito avrebbe invece dovuto 3 Così deciso il 2/2/2023 riconoscere che nel momento in cui viene modificata la piattaforma cognitiva da parte del giudice di primo grado nell'utilizzo dei suoi poteri officiosi, l'imputato vede rivivere il proprio diritto alla prova contraria, strutturandosi l'esercizio dello stesso secondo i parametri e i limiti indicati dall'art. 190 c.p.p. Di conseguenza, la richiesta della parte avrebbe potuto essere denegata, con adeguata motivazione, solo ove la prova oggetto della domanda fosse risultata vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante, giudizi questi da calibrare non tanto in relazione alle risultanze probatorie in atti ed in funzione della decisione finale bensì, avendo riguardo all'oggetto stesso della prova da assumere. Su questa base è evidente come la richiesta di ricorrere alla testimonianza di uno dei protagonisti dell'intercettazione acquisita era non poteva dirsi né manifestamente superflua, dovendosi anzi riconoscere in capo alla difesa il diritto a creare la propria linea difensiva nella maniera ritenuta dalla stessa più confacente alle esigenze del caso concreto, né irrilevante, vertendo la domanda proprio su uno degli elementi di cui alla prova a carico. Stante allora il riconoscimento dell'irragionevole rifiuto di ammettere una prova ritualmente richiesta al giudice di prime cure, al giudice di appello rimane precluso il ricorso ai poteri meramente discrezionali riconosciutigli all'art. 603, co. 1 c.p.p. (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Altana, Rv. 268858 e Sez. 6, n. n. 48645 del 06/11/2014, G. e altro, Rv. 261256) dovendo invece egli adempiere all'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento così come previsto dall'art. 603, co. 2 c.p.p. (Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2013, dep. 2014, Cellini, Rv. 228462). 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.