Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 33
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la misura cautelare è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, come richiesto dal ricorrente, e vi è stata rinuncia all'impugnazione. La sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, pertanto non vi è condanna alle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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