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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2024, n. 35230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35230 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LB FA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. MARIO ELMO, il quale, nell'interesse di FA AN LB, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. „e. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35230 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 25 marzo 2022, il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta di concessione di un permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. proposta nell'interesse di FA IO BO, condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 11 luglio 2014, alla pena di 22 anni e 9 mesi di reclusione, con fine pena al 27 novembre 2028. Ciò in ragione, da un lato, della natura ostativa dei reati commessi dal condannato, con particolare riferimento: a) al concorso nella commissione di tre omicidi aggravati ex art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203; b) alla violazione della legge sulle armi;
c) alla ricettazione delle armi stesse (reati commessi in data 21 maggio 2001 e 25 marzo 2002); e, dall'altro lato, dell'assenza di prove circa la non pericolosità del soggetto, tenuto conto sia della mancata richiesta di accertamento dell'impossibilità della collaborazione, sia dell'indicazione di elementi dai quali desumere l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino, secondo le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 1.1. Con ordinanza in data 1° dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo di BO avverso tale decisione. Secondo il Collegio, infatti, la Corte di assise di Cosenza aveva ritenuto che i tre omicidi si collocassero in un contesto di criminalità organizzata, essendo stati essi il frutto di una sanguinaria faida di ‘ndrangheta, sicché aveva applicato l'aggravante di cui all'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203. E dal momento che l'interessato non aveva prospettato alcuna concreta circostanza indicativa dell'interruzione dei suoi legami con il tessuto criminale di provenienza o della impossibilità di ristabilirli, doveva concludersi per la reiezione del reclamo, tanto più che era emersa l'assenza di una effettiva rivisitazione critica da parte dell'istante. 1.2. Con sentenza in data 7 dicembre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza per un vizio di motivazione in relazione alla necessità di una completa valutazione del percorso carcerario del ricorrente e di un bilanciamento con la sua concreta pericolosità sociale, essendosi il Tribunale di sorveglianza dilungato «nell'imprimere uno stigma alla scelta di non collaborazione ed alla gravità dei delitti commessi», senza considerare la necessità di riscontrare, attraverso l'esame dei comportamenti serbati, la propensione del richiedente a recidere i collegamenti criminali e a non riannodarli. 1.3. Con ordinanza in data 7 dicembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell'interesse di BO. Secondo il Collegio, infatti, a seguito della modifica ad opera del d.l. n. 162 del 2022, di immediata applicazione in virtù del principio del tempus regit actum, l'art.
4-bis Ord. Pen. richiede talune allegazioni (quali l'adempimento delle obbligazioni civili 2 fi-, e di riparazione, la presenza di elementi che escludano l'attualità di collegamenti e il pericolo di un loro ripristino, l'esistenza di iniziative a favore delle vittime) che risultavano carenti nella specie. Né esse potevano effettuarsi attraverso un'istruttoria da parte del Collegio, che avrebbe determinato la perdita di un grado di giudizio. Infine, l'ordinanza ha rilevato che, in ogni caso, le note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro fornivano elementi in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo di un loro ripristino. 2. FA IO BO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesca Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen. in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il Collegio avrebbe dovuto: decidere allo stato degli atti sviluppando un iter argomentativo congruo che superasse le censure mosse alla prima pronuncia;
ovvero, in applicazione del nuovo testo normativo, accogliere la richiesta di rinvio della difesa e disporre la relativa istruttoria. Ciò anche considerando che «non è (...) consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (cfr. sent. n. 38278/2023), trovando il principio del tempus regit actum un limite nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della riforma, il detenuto si trovi in uno stadio avanzato nel suo cammino trattamentale. Nel caso in esame, la difesa, in sede di discussione del reclamo all'udienza del 7 dicembre 2023, avrebbe formulato una specifica richiesta di rinvio con riguardo sia alle allegazioni difensive, sia ai pareri delle Autorità giudiziarie competenti, considerato che le due note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro risalivano al 2020 e al 2021. 3. In data 6 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 7 maggio 2024 l'avv. Elmo, nell'interesse di BO, ha trasmesso una memoria contenente motivi nuovi con la quale ha dedotto che l'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 sarebbe stata esclusa per gli omicidi già nel giudizio di primo grado e che il detenuto avrebbe già espiato la pena inflitta per i reati ostativi, tanto è vero che sarebbe stato già da tempo declassificato e allocato in un reparto della cd. media sicurezza. Sotto altro profilo, la difesa 3 lamenta la mancata valutazione di elementi a favore di BO, quali le relazioni del carcere di Rebibbia che avrebbero espresso parere favorevole al beneficio e della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che nulla avrebbe riferito «circa l'attualità dei collegamenti» del detenuto con contesti criminali. In questo modo, inoltre, sarebbero state violate le indicazioni cogenti della pronuncia rescindente, emessa già sotto la vigenza del d.l. n. 162 del 2022, che ha modificato l'art.
4-bis Ord. pen. In proposito, si evidenzia che BO avrebbe indicato gli elementi in grado di sovvertire la presunzione relativa di pericolosità: dalla nota della Direzione distrettuale antimafia attestante l'assenza di procedimenti posteriori all'inizio della carcerazione, al mancato sequestro di missive durante la detenzione;
dalla partecipazione fattiva all'opera rieducativa, all'allegazione di un reddito personale insufficiente al pagamento delle obbligazioni civili. Fermo restando che la difesa avrebbe inutilmente formulato una specifica richiesta di rinvio al fine di integrare il fascicolo con tutte le relazioni necessarie alla decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente deve essere affrontata la questione, dedotta con i motivi nuovi, concernente l'avvenuta espiazione della pena inflitta per i delitti ostativi, costituiti unicamente, secondo la tesi difensiva, da quelli "satellite" contestati ai capi 5-bis, 6-bis e 6-ter dell'imputazione (reati in materia di armi e ricettazione); pena che si assume fosse stata determinata, in sede di aumenti per la continuazione, in misura pari a 9 mesi di reclusione. Sul punto deve osservarsi che le produzioni difensive non consentono di riscontrare la prospettazione del ricorrente. Anche a voler prescindere sulla incompletezza di tali produzioni, limitate alla pronuncia di primo grado, la piana lettura di tale sentenza evidenzia che in relazione ai reati di omicidio, contestati ai capi 5 e 6 della rubrica, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 non era stata affatto esclusa, essendosi la Corte di assise limitata ad affermare la non operatività della stessa a fini sanzionatori in ragione della astratta applicabilità, per detti reati, della pena dell'ergastolo. E ciò in ossequio al noto indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la circostanza aggravante prevista dall'art. 7, legge 12 luglio 1991 n. 203 è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578 — 01; Sez. 6, n. 20144 del 17/02/2010, Tedesco, Rv. 247370 — 01; Sez. 1, n. 8802 del 19/11/2018, dep. 4 Jz- 2019, Presta, Rv. 276168 - 01). Dunque, l'aggravante in parola, lungi dall'essere stata ritenuta insussistente, non ha semplicemente dispiegato alcun effetto sul piano del concreto trattamento sanzionatorio;
tanto più che, nella specie, le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute applicabili con giudizio di equivalenza. Ne consegue, pertanto, che correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che alla richiesta di concessione del permesso premio dovesse applicarsi la disciplina dettata dall'art.
4-bis Ord. pen., considerato che, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, la cennata aggravante, quando non sia stata esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica, comunque, la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena (così Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578 - 01). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;
e, in via consequenziale, nella parte in cui non prevedeva che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, ma diversi da quelli sopra indicati, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter Ord. pen. allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. A seguito di tale intervento, quindi, la situazione del detenuto per reati di cui all'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., che non avesse intrapreso un percorso di collaborazione, doveva ritenersi oggetto - in tema di permesso premio - di una presunzione relativa di perdurante pericolosità, vincibile soltanto con l'acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che questi legami potessero essere riannodati. La giurisprudenza di questa Corte aveva, inoltre, affermato l'illegittimità della decisione che avesse dichiarato l'inammissibilità della richiesta di permesso premio da parte di tale categoria di detenuti per difetto della specifica allegazione di elementi di prova dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) 5 JU che, anche solo in chiave logica, fossero idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dalla legge, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (v. Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). Ciò anche tenuto conto del passaggio della sentenza n. 253 del 2019 in cui la Corte costituzionale aveva chiarito che l'istante ha l'onere di indicare la «prospettazione di massima» delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell'esame della documentazione e degli atti. 3.1. A seguito della modifica dell'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, il permesso premio può ora essere concesso, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 3.2. Rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi successivamente alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, dunque, i requisiti per l'accesso al permesso premio si sono ulteriormente arricchiti nel senso che è ora necessario l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo che l'interessato dimostri l'assoluta impossibilità di tale adempimento. Viceversa, il legislatore non ritiene necessaria «la sussistenza di iniziative dell'interessato a 6 ,L favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa», la cui esistenza il giudice è, comunque, chiamato ad accertare e che, dunque, può comunque assumere rilievo a fini decisori. Su un piano differente da quello dei requisiti per l'accesso al beneficio si colloca, poi, il giudizio sulla presunzione relativa di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ovvero di pericolo di un loro ripristino;
presunzione che il legislatore configura a partire dalla mancata collaborazione con la giustizia del detenuto. In tal caso, gli elementi valutabili ai fini dell'eventuale superamento della presunzione, che devono essere specificamente allegati dall'interessato, sono costituiti dalle «circostanze personali e ambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione», dalla «revisione critica della condotta criminosa» e da «ogni altra informazione disponibile». Quest'ultima clausola, peraltro, consente di attribuire rilevanza anche a ulteriori indicatori quali - oltre alle ricordate «iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» - la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza»; indicatoti che, tuttavia, per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superare la presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenzia la necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori». Dunque, ancora una volta, il legislatore ha confermato l'indicazione, già enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il richiedente deve semplicemente allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino, ferma restando la possibilità (rectius la doverosità) degli eventuali approfondimenti istruttori da parte dello stesso giudice nell'esercizio dei poteri officiosi conferitigli, in via generale, dall'art. 678 cod. proc. pen. (in argomento v. Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro, Rv. 277793 - 01, secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti). E nulla disponendo la norma novellata in ordine ai criteri del ragionamento probatorio e dei meccanismi di natura inferenziale che ne stanno alla base, deve ritenersi, ancora una volta, che gli elementi valutabili possano anche essere di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazione di fatti negativi, come l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (così la già citata Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). 7 3.3. Consegue alla richiamata ricostruzione normativa che con l'entrata in vigore della nuova disciplina, le condizioni di accesso al permesso premio sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo l'intervento della Corte costituzionale, essendosi, da un lato, prevista la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (ovvero «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici») ed essendo stato codificato, dall'altro lato, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione;
criterio che, accanto alla individuazione di taluni indicatori valutabili, contempla anche la regola legale della insufficienza di alcuni di essi (ovvero la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza»). A fronte della introduzione di una disciplina, comunque, più rigorosa per l'accesso a tale beneficio, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenti costituisce piana applicazione del principio tempus regit actum più volte affermata dalla giurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 — 01), deve ribadirsi, sulla scorta di un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (così Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020). In una ipotesi siffatta, invero, l'intervento normativo si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico- propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020). 4. Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata presenti molteplici vizi, conformemente a quanto dedotto in ricorso. 4.1. Sotto un primo profilo, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto il preliminare scrutinio in ordine alla circostanza che, al momento del sopravvenire della disciplina di maggiore rigore, BO avesse già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, sicché in base al principio della cd. non regressione trattamentale egli potesse esservi ammesso 8 J- alla stregua della normativa vigente anteriormente, quale ridisegnata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 4.2. Sotto altro aspetto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la difesa, anche nelle more del procedimento di rinvio, non avrebbe sostenuto, né integrato, con adeguate allegazioni, l'istanza di permesso premio. Tale circostanza è, tuttavia, smentita dallo stesso tenore del provvedimento, ove è riportato che la difesa aveva formulato, in sede di discussione del reclamo all'udienza del 7 dicembre 2023, una specifica richiesta di rinvio finalizzata ad acquisire eventuali riscontri rispetto alle proprie allegazioni, oltre che i pareri delle Autorità giudiziarie competenti, considerato che le due note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro risalivano al 2020 e al 2021. A fronte di tale richiesta, tuttavia, il Tribunale ha opposto di non potervi provvedere in sede di reclamo, omettendo sostanzialmente di esercitare i propri poteri istruttori, che secondo il condivisibile indirizzo giurisprudenziale di legittimità il magistrato e il tribunale di sorveglianza possono esercitare sempre, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza dell'art. 678 cod. proc. pen., con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263429 - 01). 4.3. Infine, il provvedimento impugnato ha omesso di valutare il percorso inframurario del detenuto, che la pronuncia rescindente aveva già ritenuto «immune da rilievi e improntato alla partecipazione al trattamento, alla formazione didattica ed alla disponibilità all'attività lavorativa», e di operare, come invece era stato richiesto dalla sentenza di annullamento, «un concreto bilanciamento fra gli elementi connotanti la caratura criminale dei fatti commessi ed il percorso rieducativo portato avanti», necessario anche per mantenere l'esecuzione della pena nell'alveo dei principi costituzionali (v. pag. 7 della sentenza della Corte di cassazione). Né potrebbe opporsi che una siffatta valutazione sia stata implicitamente articolata dal Tribunale a partire dalle note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro del 22 ottobre 2020 e del 1° ottobre 2021, valorizzate per il giudizio sulla attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e sul pericolo di un loro ripristino. Note che hanno riferito circa la presenza di recenti omicidi e tentati omicidi, fino al giugno 2020, nella Sibaritide, zona del clan di riferimento e tuttora interessata dalla forte presenza della criminalità organizzata, come confermato dai provvedimenti cautelari emessi, in data 16 febbraio 2021, a carico di esponenti della cosca Forastefano di AN IO, coinvolta nella faida contro la cosca Abruzzese, nel cui ambito erano stati commessi gli omicidi commessi da BO. Invero, il provvedimento non riporta, in relazione a tali comunicazioni, specifici riferimenti alla posizione dello stesso BO, essendo le circostanze riportate 9 .L Il Presidente riconducibili alla cosca rivale e non a quella con cui egli avrebbe potuto riallacciare i rapporti;
sicché anche sotto tale profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata deve ritenersi deficitaria. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in data 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. MARIO ELMO, il quale, nell'interesse di FA AN LB, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. „e. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35230 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 25 marzo 2022, il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta di concessione di un permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. proposta nell'interesse di FA IO BO, condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 11 luglio 2014, alla pena di 22 anni e 9 mesi di reclusione, con fine pena al 27 novembre 2028. Ciò in ragione, da un lato, della natura ostativa dei reati commessi dal condannato, con particolare riferimento: a) al concorso nella commissione di tre omicidi aggravati ex art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203; b) alla violazione della legge sulle armi;
c) alla ricettazione delle armi stesse (reati commessi in data 21 maggio 2001 e 25 marzo 2002); e, dall'altro lato, dell'assenza di prove circa la non pericolosità del soggetto, tenuto conto sia della mancata richiesta di accertamento dell'impossibilità della collaborazione, sia dell'indicazione di elementi dai quali desumere l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino, secondo le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 1.1. Con ordinanza in data 1° dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo di BO avverso tale decisione. Secondo il Collegio, infatti, la Corte di assise di Cosenza aveva ritenuto che i tre omicidi si collocassero in un contesto di criminalità organizzata, essendo stati essi il frutto di una sanguinaria faida di ‘ndrangheta, sicché aveva applicato l'aggravante di cui all'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203. E dal momento che l'interessato non aveva prospettato alcuna concreta circostanza indicativa dell'interruzione dei suoi legami con il tessuto criminale di provenienza o della impossibilità di ristabilirli, doveva concludersi per la reiezione del reclamo, tanto più che era emersa l'assenza di una effettiva rivisitazione critica da parte dell'istante. 1.2. Con sentenza in data 7 dicembre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza per un vizio di motivazione in relazione alla necessità di una completa valutazione del percorso carcerario del ricorrente e di un bilanciamento con la sua concreta pericolosità sociale, essendosi il Tribunale di sorveglianza dilungato «nell'imprimere uno stigma alla scelta di non collaborazione ed alla gravità dei delitti commessi», senza considerare la necessità di riscontrare, attraverso l'esame dei comportamenti serbati, la propensione del richiedente a recidere i collegamenti criminali e a non riannodarli. 1.3. Con ordinanza in data 7 dicembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell'interesse di BO. Secondo il Collegio, infatti, a seguito della modifica ad opera del d.l. n. 162 del 2022, di immediata applicazione in virtù del principio del tempus regit actum, l'art.
4-bis Ord. Pen. richiede talune allegazioni (quali l'adempimento delle obbligazioni civili 2 fi-, e di riparazione, la presenza di elementi che escludano l'attualità di collegamenti e il pericolo di un loro ripristino, l'esistenza di iniziative a favore delle vittime) che risultavano carenti nella specie. Né esse potevano effettuarsi attraverso un'istruttoria da parte del Collegio, che avrebbe determinato la perdita di un grado di giudizio. Infine, l'ordinanza ha rilevato che, in ogni caso, le note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro fornivano elementi in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo di un loro ripristino. 2. FA IO BO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesca Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen. in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il Collegio avrebbe dovuto: decidere allo stato degli atti sviluppando un iter argomentativo congruo che superasse le censure mosse alla prima pronuncia;
ovvero, in applicazione del nuovo testo normativo, accogliere la richiesta di rinvio della difesa e disporre la relativa istruttoria. Ciò anche considerando che «non è (...) consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (cfr. sent. n. 38278/2023), trovando il principio del tempus regit actum un limite nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della riforma, il detenuto si trovi in uno stadio avanzato nel suo cammino trattamentale. Nel caso in esame, la difesa, in sede di discussione del reclamo all'udienza del 7 dicembre 2023, avrebbe formulato una specifica richiesta di rinvio con riguardo sia alle allegazioni difensive, sia ai pareri delle Autorità giudiziarie competenti, considerato che le due note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro risalivano al 2020 e al 2021. 3. In data 6 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 7 maggio 2024 l'avv. Elmo, nell'interesse di BO, ha trasmesso una memoria contenente motivi nuovi con la quale ha dedotto che l'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 sarebbe stata esclusa per gli omicidi già nel giudizio di primo grado e che il detenuto avrebbe già espiato la pena inflitta per i reati ostativi, tanto è vero che sarebbe stato già da tempo declassificato e allocato in un reparto della cd. media sicurezza. Sotto altro profilo, la difesa 3 lamenta la mancata valutazione di elementi a favore di BO, quali le relazioni del carcere di Rebibbia che avrebbero espresso parere favorevole al beneficio e della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che nulla avrebbe riferito «circa l'attualità dei collegamenti» del detenuto con contesti criminali. In questo modo, inoltre, sarebbero state violate le indicazioni cogenti della pronuncia rescindente, emessa già sotto la vigenza del d.l. n. 162 del 2022, che ha modificato l'art.
4-bis Ord. pen. In proposito, si evidenzia che BO avrebbe indicato gli elementi in grado di sovvertire la presunzione relativa di pericolosità: dalla nota della Direzione distrettuale antimafia attestante l'assenza di procedimenti posteriori all'inizio della carcerazione, al mancato sequestro di missive durante la detenzione;
dalla partecipazione fattiva all'opera rieducativa, all'allegazione di un reddito personale insufficiente al pagamento delle obbligazioni civili. Fermo restando che la difesa avrebbe inutilmente formulato una specifica richiesta di rinvio al fine di integrare il fascicolo con tutte le relazioni necessarie alla decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente deve essere affrontata la questione, dedotta con i motivi nuovi, concernente l'avvenuta espiazione della pena inflitta per i delitti ostativi, costituiti unicamente, secondo la tesi difensiva, da quelli "satellite" contestati ai capi 5-bis, 6-bis e 6-ter dell'imputazione (reati in materia di armi e ricettazione); pena che si assume fosse stata determinata, in sede di aumenti per la continuazione, in misura pari a 9 mesi di reclusione. Sul punto deve osservarsi che le produzioni difensive non consentono di riscontrare la prospettazione del ricorrente. Anche a voler prescindere sulla incompletezza di tali produzioni, limitate alla pronuncia di primo grado, la piana lettura di tale sentenza evidenzia che in relazione ai reati di omicidio, contestati ai capi 5 e 6 della rubrica, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 non era stata affatto esclusa, essendosi la Corte di assise limitata ad affermare la non operatività della stessa a fini sanzionatori in ragione della astratta applicabilità, per detti reati, della pena dell'ergastolo. E ciò in ossequio al noto indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la circostanza aggravante prevista dall'art. 7, legge 12 luglio 1991 n. 203 è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578 — 01; Sez. 6, n. 20144 del 17/02/2010, Tedesco, Rv. 247370 — 01; Sez. 1, n. 8802 del 19/11/2018, dep. 4 Jz- 2019, Presta, Rv. 276168 - 01). Dunque, l'aggravante in parola, lungi dall'essere stata ritenuta insussistente, non ha semplicemente dispiegato alcun effetto sul piano del concreto trattamento sanzionatorio;
tanto più che, nella specie, le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute applicabili con giudizio di equivalenza. Ne consegue, pertanto, che correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che alla richiesta di concessione del permesso premio dovesse applicarsi la disciplina dettata dall'art.
4-bis Ord. pen., considerato che, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, la cennata aggravante, quando non sia stata esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica, comunque, la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena (così Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578 - 01). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;
e, in via consequenziale, nella parte in cui non prevedeva che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, ma diversi da quelli sopra indicati, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter Ord. pen. allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. A seguito di tale intervento, quindi, la situazione del detenuto per reati di cui all'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., che non avesse intrapreso un percorso di collaborazione, doveva ritenersi oggetto - in tema di permesso premio - di una presunzione relativa di perdurante pericolosità, vincibile soltanto con l'acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che questi legami potessero essere riannodati. La giurisprudenza di questa Corte aveva, inoltre, affermato l'illegittimità della decisione che avesse dichiarato l'inammissibilità della richiesta di permesso premio da parte di tale categoria di detenuti per difetto della specifica allegazione di elementi di prova dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) 5 JU che, anche solo in chiave logica, fossero idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dalla legge, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (v. Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). Ciò anche tenuto conto del passaggio della sentenza n. 253 del 2019 in cui la Corte costituzionale aveva chiarito che l'istante ha l'onere di indicare la «prospettazione di massima» delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell'esame della documentazione e degli atti. 3.1. A seguito della modifica dell'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, il permesso premio può ora essere concesso, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 3.2. Rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi successivamente alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, dunque, i requisiti per l'accesso al permesso premio si sono ulteriormente arricchiti nel senso che è ora necessario l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo che l'interessato dimostri l'assoluta impossibilità di tale adempimento. Viceversa, il legislatore non ritiene necessaria «la sussistenza di iniziative dell'interessato a 6 ,L favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa», la cui esistenza il giudice è, comunque, chiamato ad accertare e che, dunque, può comunque assumere rilievo a fini decisori. Su un piano differente da quello dei requisiti per l'accesso al beneficio si colloca, poi, il giudizio sulla presunzione relativa di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ovvero di pericolo di un loro ripristino;
presunzione che il legislatore configura a partire dalla mancata collaborazione con la giustizia del detenuto. In tal caso, gli elementi valutabili ai fini dell'eventuale superamento della presunzione, che devono essere specificamente allegati dall'interessato, sono costituiti dalle «circostanze personali e ambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione», dalla «revisione critica della condotta criminosa» e da «ogni altra informazione disponibile». Quest'ultima clausola, peraltro, consente di attribuire rilevanza anche a ulteriori indicatori quali - oltre alle ricordate «iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» - la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza»; indicatoti che, tuttavia, per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superare la presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenzia la necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori». Dunque, ancora una volta, il legislatore ha confermato l'indicazione, già enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il richiedente deve semplicemente allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino, ferma restando la possibilità (rectius la doverosità) degli eventuali approfondimenti istruttori da parte dello stesso giudice nell'esercizio dei poteri officiosi conferitigli, in via generale, dall'art. 678 cod. proc. pen. (in argomento v. Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro, Rv. 277793 - 01, secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti). E nulla disponendo la norma novellata in ordine ai criteri del ragionamento probatorio e dei meccanismi di natura inferenziale che ne stanno alla base, deve ritenersi, ancora una volta, che gli elementi valutabili possano anche essere di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazione di fatti negativi, come l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (così la già citata Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). 7 3.3. Consegue alla richiamata ricostruzione normativa che con l'entrata in vigore della nuova disciplina, le condizioni di accesso al permesso premio sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo l'intervento della Corte costituzionale, essendosi, da un lato, prevista la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (ovvero «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici») ed essendo stato codificato, dall'altro lato, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione;
criterio che, accanto alla individuazione di taluni indicatori valutabili, contempla anche la regola legale della insufficienza di alcuni di essi (ovvero la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza»). A fronte della introduzione di una disciplina, comunque, più rigorosa per l'accesso a tale beneficio, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenti costituisce piana applicazione del principio tempus regit actum più volte affermata dalla giurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 — 01), deve ribadirsi, sulla scorta di un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (così Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020). In una ipotesi siffatta, invero, l'intervento normativo si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico- propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020). 4. Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata presenti molteplici vizi, conformemente a quanto dedotto in ricorso. 4.1. Sotto un primo profilo, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto il preliminare scrutinio in ordine alla circostanza che, al momento del sopravvenire della disciplina di maggiore rigore, BO avesse già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, sicché in base al principio della cd. non regressione trattamentale egli potesse esservi ammesso 8 J- alla stregua della normativa vigente anteriormente, quale ridisegnata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 4.2. Sotto altro aspetto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la difesa, anche nelle more del procedimento di rinvio, non avrebbe sostenuto, né integrato, con adeguate allegazioni, l'istanza di permesso premio. Tale circostanza è, tuttavia, smentita dallo stesso tenore del provvedimento, ove è riportato che la difesa aveva formulato, in sede di discussione del reclamo all'udienza del 7 dicembre 2023, una specifica richiesta di rinvio finalizzata ad acquisire eventuali riscontri rispetto alle proprie allegazioni, oltre che i pareri delle Autorità giudiziarie competenti, considerato che le due note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro risalivano al 2020 e al 2021. A fronte di tale richiesta, tuttavia, il Tribunale ha opposto di non potervi provvedere in sede di reclamo, omettendo sostanzialmente di esercitare i propri poteri istruttori, che secondo il condivisibile indirizzo giurisprudenziale di legittimità il magistrato e il tribunale di sorveglianza possono esercitare sempre, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza dell'art. 678 cod. proc. pen., con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263429 - 01). 4.3. Infine, il provvedimento impugnato ha omesso di valutare il percorso inframurario del detenuto, che la pronuncia rescindente aveva già ritenuto «immune da rilievi e improntato alla partecipazione al trattamento, alla formazione didattica ed alla disponibilità all'attività lavorativa», e di operare, come invece era stato richiesto dalla sentenza di annullamento, «un concreto bilanciamento fra gli elementi connotanti la caratura criminale dei fatti commessi ed il percorso rieducativo portato avanti», necessario anche per mantenere l'esecuzione della pena nell'alveo dei principi costituzionali (v. pag. 7 della sentenza della Corte di cassazione). Né potrebbe opporsi che una siffatta valutazione sia stata implicitamente articolata dal Tribunale a partire dalle note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro del 22 ottobre 2020 e del 1° ottobre 2021, valorizzate per il giudizio sulla attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e sul pericolo di un loro ripristino. Note che hanno riferito circa la presenza di recenti omicidi e tentati omicidi, fino al giugno 2020, nella Sibaritide, zona del clan di riferimento e tuttora interessata dalla forte presenza della criminalità organizzata, come confermato dai provvedimenti cautelari emessi, in data 16 febbraio 2021, a carico di esponenti della cosca Forastefano di AN IO, coinvolta nella faida contro la cosca Abruzzese, nel cui ambito erano stati commessi gli omicidi commessi da BO. Invero, il provvedimento non riporta, in relazione a tali comunicazioni, specifici riferimenti alla posizione dello stesso BO, essendo le circostanze riportate 9 .L Il Presidente riconducibili alla cosca rivale e non a quella con cui egli avrebbe potuto riallacciare i rapporti;
sicché anche sotto tale profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata deve ritenersi deficitaria. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in data 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore