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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6769/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250014148076000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/10/2025 la s.r.l. Società_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250014148076000 notificata in data 11/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 9.459,01 a titolo di IVA 2020 conseguente a controllo automatizzato. Eccepiva: decadenza;
omessa notifica della comunicazione bonaria;
difetto di motivazione;
“erroneità dei calcoli”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo insussistenza della decadenza (versandosi in ipotesi di iscrizione a ruolo a seguito di decadenza da rateazione;
avvenuta notifica della comunicazione bonaria;
legittimità e correttezza della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Priva di fondamento è l'eccezione di decadenza. Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, infatti, relativamente alla procedura di controllo automatizzato, la cartella di pagamento va notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione è stata presentata o al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale scadeva la rata relativa al pagamento omesso.
Nel caso di specie la cartella, come puntualmente specificato, risulta emessa a seguito della decadenza del beneficio della rateazione per omesso versamento di rata n. 5 scadente in data 2/1/2023; consegue che il termine di decadenza per la notifica della cartella era il 31/12 del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento della rata. Insussistente, pertanto, l'invocata decadenza.
Quanto al resto, come emerge dalla copia della cartella allegata, questa deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 – della comunicazione periodica IVA 2020.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Nella specie, peraltro, la comunicazione bonaria è stata notificata alla ricorrente a mezzo pec, rilevandosi, conseguentemente, persino la temerarietà dell'eccezione.
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di IVA, importi mai versati. In tal senso la generica eccezione di “erroneità dei calcoli” non è solo inammissibile – per assoluta genericità – ma anche all'evidenza infondata, dal momento che gli importi sono quelli risultanti dall'autoliquidazione, accompagnati dalle sanzioni proporzionali di legge.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.900,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6769/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250014148076000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/10/2025 la s.r.l. Società_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250014148076000 notificata in data 11/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 9.459,01 a titolo di IVA 2020 conseguente a controllo automatizzato. Eccepiva: decadenza;
omessa notifica della comunicazione bonaria;
difetto di motivazione;
“erroneità dei calcoli”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo insussistenza della decadenza (versandosi in ipotesi di iscrizione a ruolo a seguito di decadenza da rateazione;
avvenuta notifica della comunicazione bonaria;
legittimità e correttezza della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Priva di fondamento è l'eccezione di decadenza. Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, infatti, relativamente alla procedura di controllo automatizzato, la cartella di pagamento va notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione è stata presentata o al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale scadeva la rata relativa al pagamento omesso.
Nel caso di specie la cartella, come puntualmente specificato, risulta emessa a seguito della decadenza del beneficio della rateazione per omesso versamento di rata n. 5 scadente in data 2/1/2023; consegue che il termine di decadenza per la notifica della cartella era il 31/12 del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento della rata. Insussistente, pertanto, l'invocata decadenza.
Quanto al resto, come emerge dalla copia della cartella allegata, questa deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 – della comunicazione periodica IVA 2020.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Nella specie, peraltro, la comunicazione bonaria è stata notificata alla ricorrente a mezzo pec, rilevandosi, conseguentemente, persino la temerarietà dell'eccezione.
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di IVA, importi mai versati. In tal senso la generica eccezione di “erroneità dei calcoli” non è solo inammissibile – per assoluta genericità – ma anche all'evidenza infondata, dal momento che gli importi sono quelli risultanti dall'autoliquidazione, accompagnati dalle sanzioni proporzionali di legge.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.900,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 oltre accessori di legge.