Sentenza 30 aprile 2012
Massime • 1
Integra il delitto di tentata violenza privata, la condotta del datore di lavoro che convochi la dipendente - rientrata al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità - in un locale fatiscente e le prospetti di farla lavorare in un luogo degradato ed in condizioni invivibili nel caso di mancata accettazione delle condizioni imposte dalla società preordinate ad ottenere contro la sua volontà le dimissioni o il prolungamento del periodo di allontanamento dal lavoro mediante l'astensione facoltativa post-partum.
Commentari • 2
- 1. Violenze e molestie sul lavoro in ItaliaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 30 ottobre 2021
Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali, con particolare riferimento all'ambiente di lavoro, esame della giurisprudenza e del testo in discussione al Senato che intende introdurre l'art. 609-ter.1 del codice penale. In materia di violenze e molestie, anche sessuali in ambiente lavorativo sono in procinto di essere deliberate importanti modifiche atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi e nei rapporti di lavoro. Il diritto penale italiano non prevede attualmente per le molestie sessuali in ambito lavorativo una fattispecie ad hoc. A livello giurisprudenziale le molestie sessuali sul lavoro sono state, a seconda della gravità e delle …
Leggi di più… - 2. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2012, n. 36332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36332 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2012 |
Testo completo
ཀ; 36332 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.1083 Dott. ALDO GRASSI - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI - Consigliere -N. 28636/2011 PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. - Consigliere - GERARDO SABEONE Dott. Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IA AR N. IL 27/10/1929 avverso la sentenza n. 1402/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/02/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fel che ha concluso per l'annullament de reatorajujate exsents it went athuto for telle реpesci zitu Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. རྫམ; IN FATTO E DIRITTO Con la sentenza del 28 febbraio 2011 la Corte d'appello di Catania, che ha assolto il coimputato, ha confermato la sentenza emessa in data 16 dicembre 2009 dal locale Tribunale, appellata da IA SA, dichiarato responsabile del delitto di tentata violenza privata, così ri- qualificata un'ipotesi di tentata estorsione originariamente contestata, commesso nell'ottobre 2003, perché, prospettando a GRASSO Marinella, al rientro dal periodo di astensione obbligato- ria per maternità, di farla lavorare in condizioni invivibili in un posto degradato dove in - un'occasione l'aveva lasciata sola senza alcunché da fare -- avrebbe compiuto atti idonei e uni- vocamente rivolti a farle accettare le condizioni della società presso la quale lavorava, in sostan- za, o le dimissioni o il prolungamento contro la sua volontà del periodo di maternità, retribuito solo al 30% dello stipendio corrisposto dall'ente previdenziale. Propone ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e mancanza di motivazione relativa- mente alla qualificazione giuridica dei fatti, non essendosi mai verificata una coartazione della libertà di autodeterminazione psichica della GRASSO, dovendosi così escludere l'ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen., e neppure potendosi configurare un tentativo punibile in quanto pacifica- mente la condotta del IA non avrebbe raggiunto alcun effetto, anche perché sareb- be stata priva del requisito dell'univocità degli atti, richiesto dall'art. 56 cod. pen. L'azione del IA non sarebbe stata rivolta in modo inequivoco a coartare la volontà della GRASSO, essendo possibile per quella un diverso atteggiamento della volontà, in partico- lare decidere di allontanarsi dal lavoro e riprendere l'astensione facoltativa post partum. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione relativamente alla propria richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena nel minimo e- dittale, argomenti del gravame che la Corte non avrebbe affrontato neppure per confutarli. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso non è fondato. Del tutto irrilevante invero che il comportamento del prevenuto abbia o meno ottenuto l'effetto intimidatorio nei confronti della GRASSO, atteso che i giudici del merito hanno ritenuto che ri- corresse l'ipotesi del tentativo di violenza privata. E quanto all'idoneità dell'azione commessa dal IA, correttamente i giudici del me- rito hanno osservato che: convocare in un locale fatiscente e abbandonato, anche se sede formale della società, l'unica - dipendente che non aveva accettato di dare le dimissioni, rimasta alla società che i titolari aveva- no intenzione di far cessare per proseguire nella medesima attività sotto una nuova veste societa- ria, ma con lo stesso complesso aziendale e con gli stessi dipendenti licenziati e assunti nuova- mente;
- avvertirla che quello sarebbe stato il suo luogo di lavoro, con nulla da fare in una stanza dotata di scrivania impolverata, perché solo quello meritava per la sua ostinazione a non volersi dimet- tere (non essendo licenziabile in quanto ancora nel periodo di puerperio) o a non voler proseguire nell'astensione facoltativa, ma al 30% della retribuzione, erano stati atti che avevano prospettato una situazione lavorativa e personale deteriore per la GRASSO, e quindi ingiusta nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo la stessa manifestato l'intenzione di riprendere la propria normale at- tività non appena terminata l'astensione obbligatoria, del tutto idonei ed inequivocabilmente di- retti ad orientarne la volontà ad accettare le nuove condizioni che la società dal prevenuto rap- presentata voleva imporre. E il ricorso non riesce a dimostrare l'asserito errore dei giudici del merito laddove finisce sempre per evidenziare come la GRASSO non si fosse lasciata intimidire e come poi la situazione si fos- se risolta con l'accettazione da parte della società di trattenere in servizio a stipendio pieno la di- pendente, lasciandola a casa fino allo scadere del termine di protezione dal licenziamento. Del tutto immotivata è invece la sentenza della Corte d'appello per quel che concerne il tratta- mento sanzionatorio. A fronte di motivazione generica del Tribunale il gravame aveva chiesto al giudice d'appello una rivisitazione del trattamento sanzionatorio sia con riferimento alle atte- nuanti generiche che alla misura della pena, richieste alle quali la Corte di merito non ha ritenuto di dare risposta alcuna, né l'argomentazione complessiva della sentenza apre spazi per individua- re una motivazione implicita. Peraltro, il delitto ascritto al IA si è estinto per prescrizione nel termine di anni set- te e mesi sei, applicabile sia in riferimento al testo vigente che al precedente testo dell'art. 157 cod. pen., così che in assenza di cause di sospensione e di correlative proroghe del termine, la causa estintiva ha operato nell'aprile 2011, in epoca immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili a carico del IA, il cui ricorso sul punto viene rigettato.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio, nei confronti di IA SA, la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione;
rigetta il ricorso relativamente alle statuizioni civili. Così deciso in Roma il 30 aprile 2012. Il Consigliere estensore་་་་་་་ Il Presidente Sedo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Car la Lanzuise ШИ