CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 16/01/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13243/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata Nr 1 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso So.ge.r.t. Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025367 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti della RT spa e del comune di Castel Volturno, l'intimazione n. 2025/367, ricevuta il 16.4.2025, per IMU anno 2017, dell'importo di €. 3.772,30.
La ricorrente eccepisce:
-difetto di legittimazione passiva;
in proposito, asserisce di non essere più proprietaria di immobili siti nel comune di Castel Volturno già dal lontano 1980, come da documentazione che assume di allegare;
-decadenza/prescrizione quinquennale del credito tributario, non essendo stato notificato alcuno degli atti presupposti.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'intimazione e la condanna della controparte alle spese di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Entrambi gli Enti nei cui confronti è stato proposto il ricorso non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto come di seguito precisato.
L'intimazione impugnata ha come atto presupposto l'avviso di accertamento esecutivo n. 683, per IMU anno
2017, indicato notificato il 18.10.2022.
La ricorrente contesta la mancanza di legittimazione passiva asserendo di non essere proprietaria di immobili in Castel Volturno. Asserisce l'allegazione di documentazione a conforto della propria eccezione, ma in effetti nulla risulta depositato.
Tuttavia, la ricorrente contesta anche la mancata notifica degli atti presupposti;
quindi, dell'avviso di accertamento indicato nell'intimazione impugnata.
Il ricorso va accolto.
Invero, rimasti contumaci sia la RT che il comune di Castelvolturno, pur risultando destinatari della notifica del ricorso, non è stato provata la regolare notificazione del presupposto avviso di accertamento.
È stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, con l'ordinanza n. 1144 del 18/01/2018, che -in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario-
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
L'intimazione impugnata va, pertanto, annullata.
Quanto alle spese, la soccombenza comporta che le stesse vengano poste a carico della RT e del comune di Castelvolturno, anche se rimasti contumaci, come da dispositivo.
In proposito, con ordinanza n. 17022 del 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche nel caso di contumacia della parte convenuta, la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese. In questa prospettiva, al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, la Corte ha affermato che essenziale criterio rivelatore della soccombenza è rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio.
Di conseguenza, la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la RT e il comune di Castel Volturno al pagamento, in solido, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 400, per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge se dovuti, da attribuire al procuratore antistatario, avv. Difensore_1.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13243/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata Nr 1 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso So.ge.r.t. Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025367 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti della RT spa e del comune di Castel Volturno, l'intimazione n. 2025/367, ricevuta il 16.4.2025, per IMU anno 2017, dell'importo di €. 3.772,30.
La ricorrente eccepisce:
-difetto di legittimazione passiva;
in proposito, asserisce di non essere più proprietaria di immobili siti nel comune di Castel Volturno già dal lontano 1980, come da documentazione che assume di allegare;
-decadenza/prescrizione quinquennale del credito tributario, non essendo stato notificato alcuno degli atti presupposti.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'intimazione e la condanna della controparte alle spese di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Entrambi gli Enti nei cui confronti è stato proposto il ricorso non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto come di seguito precisato.
L'intimazione impugnata ha come atto presupposto l'avviso di accertamento esecutivo n. 683, per IMU anno
2017, indicato notificato il 18.10.2022.
La ricorrente contesta la mancanza di legittimazione passiva asserendo di non essere proprietaria di immobili in Castel Volturno. Asserisce l'allegazione di documentazione a conforto della propria eccezione, ma in effetti nulla risulta depositato.
Tuttavia, la ricorrente contesta anche la mancata notifica degli atti presupposti;
quindi, dell'avviso di accertamento indicato nell'intimazione impugnata.
Il ricorso va accolto.
Invero, rimasti contumaci sia la RT che il comune di Castelvolturno, pur risultando destinatari della notifica del ricorso, non è stato provata la regolare notificazione del presupposto avviso di accertamento.
È stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, con l'ordinanza n. 1144 del 18/01/2018, che -in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario-
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
L'intimazione impugnata va, pertanto, annullata.
Quanto alle spese, la soccombenza comporta che le stesse vengano poste a carico della RT e del comune di Castelvolturno, anche se rimasti contumaci, come da dispositivo.
In proposito, con ordinanza n. 17022 del 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche nel caso di contumacia della parte convenuta, la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese. In questa prospettiva, al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, la Corte ha affermato che essenziale criterio rivelatore della soccombenza è rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio.
Di conseguenza, la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la RT e il comune di Castel Volturno al pagamento, in solido, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 400, per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge se dovuti, da attribuire al procuratore antistatario, avv. Difensore_1.