Art. 2. Finalita' del contributo - Programma di interventi 1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli- Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.
2. Il programma di interventi e' presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose di interesse artistico".
2. Il programma di interventi e' presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose di interesse artistico".