Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 167
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Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia

    Il giudice di primo grado non ha affrontato le argomentazioni difensive della ricorrente in ordine alla natura di presunzione assoluta dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, limitandosi a valutare la genericità del contratto e la sproporzione dei costi rispetto ad altri sponsor.

  • Accolto
    Ultrapetizione

    Il giudice di primo grado ha fondato la decisione sulla contestazione della “certezza del costo in relazione al quantum” e sulla sovrafatturazione, profili contestati dall'Ufficio. Non risulta invece contestato nell'atto impositivo che il contratto fosse stato sottoscritto in forma non autenticata.

  • Accolto
    Errata interpretazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto un orientamento consolidato e univoco in merito alla portata di tale disposizione, riconoscendole natura di presunzione legale assoluta che esclude ogni sindacato dell'amministrazione finanziaria sui profili di inerenza e congruità della spesa. Nel caso di specie, risultano integrati tutti i requisiti normativi per l'applicazione della presunzione assoluta, con conseguente integrale deducibilità del costo sostenuto.

  • Accolto
    Diritto alla detrazione IVA

    Essendo stati i costi di sponsorizzazione riconosciuti come integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette in applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che presume l'inerenza all'attività di impresa, consegue il diritto alla piena detrazione dell'IVA assolta sulle relative fatture.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 167
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 167
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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