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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
1788/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata - Prima Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1788 R.G.A.C. ELl'anno 2025, avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente al corso Umberto I n. 39, rappresentato e difeso, giusta procura in atto, dall'avv. Raffaella
Spinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sammichele di Bari (BA) alla via T. Tasso n.
21/2
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento necessario EL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza EL 01.10.2025, parte istante si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il P.M., in data 03.10.2025, concludeva per l'accoglimento EL ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare, indipendentemente dall'adeguamento medico- chirurgico dei caratteri sessuali primari e secondari, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il comune di TO EL Greco (Na) di rettificare il genere e il pronome ELl'attrice, da Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] al corso
[...]
Umberto I n. 39, di sesso maschile, in nata a [...] il [...] e Persona_1 residente in [...] al corso Umberto I n. 39, di sesso femminile;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile pro tempore presso il comune di TO EL Greco (Na) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni sull'atto di nascita di rettificandolo Parte_1 in nonché ad oggi altro adempimento di legge. Per_1
1 A tal riguardo, l'istante, di anni 20, deduceva di essere celibe e senza prole, di aver vissuto una situazione di disagio sin all'infanzia derivante dalla discordanza tra le caratteristiche anatomiche EL proprio sesso maschile ed il vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile;
di aver ricevuto nel 2024, a seguito di valutazione presso l'U.O.C. Coordinamento Integrato Materno Infantile EL
Consultorio InConTra di Portici (NA) effettuata dalla dottoressa , diagnosi di Persona_2 disforia di genere;
di essersi sottoposto, nel giugno 2024, ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva e di avere anche avviato la terapia ormonale a base di estrogeni, ancora oggi in corso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione ELle parti, in data 01.10.2025 si procedeva all'ascolto ELl'istante - giunto in abiti e con aspetto femminili - che confermava le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, specificando di essersi da sempre identificato nel genere sessuale femminile, nonché di aver iniziato il percorso psicologico lo scorso anno e poco dopo di aver avviato il trattamento ormonale, oltre ad essersi sottoposto ad un intervento di mastoplastica additiva.
All'esito ELl'udienza, sulle conclusioni rassegnate dal difensore, la causa veniva riservata al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per rendere le proprie conclusioni.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, dalla documentazione depositata è emersa un'evidente identificazione ELl'istante con il sesso femminile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche. Valga osservare che la documentazione versata in atti, datata 17.06.2024, rilasciata dalla struttura pubblica U.O.C.
Coordinamento Integrato Materno Infantile EL Consultorio InConTra di Portici (NA), comprova la diagnosi in relazione alla persona ELl'attore, all'esito di un ciclo di colloqui effettuati col predetto, di disforia di genere, attestando la mancata emersione di elementi psicopatologici EL pensiero ovvero comportamentali. Inoltre, nel corso EL presente giudizio l'attore è stato sentito dal giudice istruttore e le dichiarazioni rese dalla parte hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, nonché disvelato la piena coscienza e consapevole volontà EL . Pt_1
In particolare, dalla relazione medica in atti si evince che: “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari. In particolare, appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattata come un membro EL genere femminile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro EL genere sessuale femminile”; che “sul piano psicopatologico, non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi ELlo stato di coscienza: l'utente è apparsa sempre orientata nei parametri spazio- temporali e riguardo alla propria ed alla altrui persona. Non sono stati rilevati né riferiti segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi ELla senso-percezione. Le capacità intellettive appaiono adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi ELla
2 sfera cognitiva. Nel corso dei colloqui clinici non i sono evidenziati disturbi EL corso e EL contenuto EL pensiero. Non si riscontra una franca elevazione EL tono ELl'umore, né una deflessione ELlo stesso. Risultano assenti segni e/o sintomi riferibili a Disturbi di Personalità così come assente è una sintomatologia ansiosa”.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato e ELla documentazione prodotta, sussistano le condizioni per autorizzare la rettifica anagrafica.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre considerare che, al riguardo, la Corte di Cassazione, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 ELla L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra “autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento EL soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 EL
1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo ELl'identità personale né breve né privo di interventi modificativi ELle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi ELle condizioni ELl'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo ELla scienza medica e ELla psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva ELla personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
La stessa Corte EDU, nella sentenza EL 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 EL 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza ELla identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 ELla legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che
3 prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari.
L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione ELl'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito. Infatti, l'evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti ELla rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 EL 2015).
Ancora, di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza 143/2024 ha statuito che “è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione EL tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento ELla domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione ELl'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo ELla sentenza ELla Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e ELla sentenza ELla Corte costituzionale n. 221 EL 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti ELla rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n.
180 EL 2017 ha quindi ribadito che agli effetti ELla rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento ELl'intervenuta oggettiva transizione ELl'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta ELl'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Dunque, nella fattispecie in esame, è sufficientemente dimostrato che l'istante - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, non può che essere accolta la domanda di rettificazione, indipendentemente dall'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri EL sesso anagrafico, e va ordinata la rettifica
4 ELl'attribuzione di sesso nei registri ELlo stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte ELl'istante EL nome “ in luogo EL nome “ ”. Per_1 Pt_1
In ordine alle spese di lite, nulla va disposto restando le stesse a carico ELl'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune EL luogo che ha formato l'atto di nascita di rettificare l'atto di , nato a [...] il [...], nel senso che Parte_1
l'indicazione EL sesso maschile deve essere modificata in sesso femminile e l'indicazione EL nome “ ” deve essere modificata in “ ; Pt_1 Per_1
2) nulla va disposto in merito alle spese di lite;
Così deciso in TO Annunziata in camera di consiglio EL 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata - Prima Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1788 R.G.A.C. ELl'anno 2025, avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente al corso Umberto I n. 39, rappresentato e difeso, giusta procura in atto, dall'avv. Raffaella
Spinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sammichele di Bari (BA) alla via T. Tasso n.
21/2
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento necessario EL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza EL 01.10.2025, parte istante si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il P.M., in data 03.10.2025, concludeva per l'accoglimento EL ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare, indipendentemente dall'adeguamento medico- chirurgico dei caratteri sessuali primari e secondari, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il comune di TO EL Greco (Na) di rettificare il genere e il pronome ELl'attrice, da Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] al corso
[...]
Umberto I n. 39, di sesso maschile, in nata a [...] il [...] e Persona_1 residente in [...] al corso Umberto I n. 39, di sesso femminile;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile pro tempore presso il comune di TO EL Greco (Na) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni sull'atto di nascita di rettificandolo Parte_1 in nonché ad oggi altro adempimento di legge. Per_1
1 A tal riguardo, l'istante, di anni 20, deduceva di essere celibe e senza prole, di aver vissuto una situazione di disagio sin all'infanzia derivante dalla discordanza tra le caratteristiche anatomiche EL proprio sesso maschile ed il vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile;
di aver ricevuto nel 2024, a seguito di valutazione presso l'U.O.C. Coordinamento Integrato Materno Infantile EL
Consultorio InConTra di Portici (NA) effettuata dalla dottoressa , diagnosi di Persona_2 disforia di genere;
di essersi sottoposto, nel giugno 2024, ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva e di avere anche avviato la terapia ormonale a base di estrogeni, ancora oggi in corso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione ELle parti, in data 01.10.2025 si procedeva all'ascolto ELl'istante - giunto in abiti e con aspetto femminili - che confermava le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, specificando di essersi da sempre identificato nel genere sessuale femminile, nonché di aver iniziato il percorso psicologico lo scorso anno e poco dopo di aver avviato il trattamento ormonale, oltre ad essersi sottoposto ad un intervento di mastoplastica additiva.
All'esito ELl'udienza, sulle conclusioni rassegnate dal difensore, la causa veniva riservata al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per rendere le proprie conclusioni.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, dalla documentazione depositata è emersa un'evidente identificazione ELl'istante con il sesso femminile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche. Valga osservare che la documentazione versata in atti, datata 17.06.2024, rilasciata dalla struttura pubblica U.O.C.
Coordinamento Integrato Materno Infantile EL Consultorio InConTra di Portici (NA), comprova la diagnosi in relazione alla persona ELl'attore, all'esito di un ciclo di colloqui effettuati col predetto, di disforia di genere, attestando la mancata emersione di elementi psicopatologici EL pensiero ovvero comportamentali. Inoltre, nel corso EL presente giudizio l'attore è stato sentito dal giudice istruttore e le dichiarazioni rese dalla parte hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, nonché disvelato la piena coscienza e consapevole volontà EL . Pt_1
In particolare, dalla relazione medica in atti si evince che: “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari. In particolare, appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattata come un membro EL genere femminile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro EL genere sessuale femminile”; che “sul piano psicopatologico, non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi ELlo stato di coscienza: l'utente è apparsa sempre orientata nei parametri spazio- temporali e riguardo alla propria ed alla altrui persona. Non sono stati rilevati né riferiti segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi ELla senso-percezione. Le capacità intellettive appaiono adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi ELla
2 sfera cognitiva. Nel corso dei colloqui clinici non i sono evidenziati disturbi EL corso e EL contenuto EL pensiero. Non si riscontra una franca elevazione EL tono ELl'umore, né una deflessione ELlo stesso. Risultano assenti segni e/o sintomi riferibili a Disturbi di Personalità così come assente è una sintomatologia ansiosa”.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato e ELla documentazione prodotta, sussistano le condizioni per autorizzare la rettifica anagrafica.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre considerare che, al riguardo, la Corte di Cassazione, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 ELla L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra “autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento EL soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 EL
1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo ELl'identità personale né breve né privo di interventi modificativi ELle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi ELle condizioni ELl'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo ELla scienza medica e ELla psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva ELla personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
La stessa Corte EDU, nella sentenza EL 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 EL 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza ELla identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 ELla legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che
3 prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari.
L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione ELl'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito. Infatti, l'evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti ELla rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 EL 2015).
Ancora, di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza 143/2024 ha statuito che “è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione EL tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento ELla domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione ELl'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo ELla sentenza ELla Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e ELla sentenza ELla Corte costituzionale n. 221 EL 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti ELla rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n.
180 EL 2017 ha quindi ribadito che agli effetti ELla rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento ELl'intervenuta oggettiva transizione ELl'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta ELl'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Dunque, nella fattispecie in esame, è sufficientemente dimostrato che l'istante - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, non può che essere accolta la domanda di rettificazione, indipendentemente dall'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri EL sesso anagrafico, e va ordinata la rettifica
4 ELl'attribuzione di sesso nei registri ELlo stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte ELl'istante EL nome “ in luogo EL nome “ ”. Per_1 Pt_1
In ordine alle spese di lite, nulla va disposto restando le stesse a carico ELl'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune EL luogo che ha formato l'atto di nascita di rettificare l'atto di , nato a [...] il [...], nel senso che Parte_1
l'indicazione EL sesso maschile deve essere modificata in sesso femminile e l'indicazione EL nome “ ” deve essere modificata in “ ; Pt_1 Per_1
2) nulla va disposto in merito alle spese di lite;
Così deciso in TO Annunziata in camera di consiglio EL 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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