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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2417 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Pozzan
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
-1) Il figlio viene affidato a entrambi i genitori, odierni ricorrenti, i quali, CP_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
-2) Il figlio della coppia avrà residenza e abitazione prevalente presso la madre ricorrente in
Schio (VI), vicolo Padre Vittorino di Villarazzo n.
7. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
-3) La casa familiare sita in Schio (VI), vicolo Padre Vittorino di Villarazzo n. 7 è assegnata al genitore ricorrente con tutti gli arredi. CP_1
-4) Il genitore ricorrente potrà vedere e tenere con sé il figlio con le CP_2 CP_3
modalità e i tempi di seguito indicati:
-per due fine settimana al mese, allorquando il padre avrà diritto di andare a prendere il figlio presso l'abitazione materna il venerdì sera, al termine del proprio orario di lavoro all'incirca alle ore 18,00 sino a domenica sera alle ore 21,00 quando la madre si recherà
presso il domicilio del padre per ritirarlo;
-il lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 circa fino alle 21,00, il mercoledì e giovedì sera dalle
18,00 sino alla mattina del giorno dopo quando lo accompagnerà a scuola nell'orario fissato per l'inizio delle lezioni ovvero, sempre nello stesso orario, durante le vacanze, presso il domicilio della madre nei fine settimana in cui il figlio sarà con quest'ultima;
- il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 circa fino alle 21,00, il mercoledì sera dalle 18,00 sino alla mattina del giorno dopo quando lo accompagnerà a scuola nell'orario fissato per l'inizio delle lezioni ovvero, sempre nello stesso orario, durante le vacanze, presso il domicilio della madre nei fine settimana in cui il figlio sarà con il padre.
Durante il periodo estivo i genitori ricorrenti potranno tenere con sé il figlio per un periodo,
anche non continuativo, di due settimane da concordarsi tra di loro tenuto conto delle disponibilità di ferie. Detta comunicazione dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la settimana da Natale a Capodanno e con l'altro la settimana dal 01 gennaio all'Epifania con diritto di visita dell'altro genitore nel giorno festivo.
Durante le vacanze di carnevale il figlio trascorrerà preferibilmente con il padre i giorni comprendenti il sabato e la domenica precedenti il mercoledì delle ceneri e, preferibilmente con la madre, il lunedì e il martedì precedenti lo stesso mercoledì.
Durante le festività e le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore i giorni comprendenti il sabato di vigilia e la domenica di Pasqua e, con l'altro, il Lunedì
dell'Angelo e il martedì successivo.
Il giorno della Festa del Patrono il figlio lo trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori ricorrenti.
I giorni e gli orari di visita di cui sopra potranno variare su preventivo accordo dei genitori in ragione dei loro impegni di lavoro, nel rispetto, comunque, delle superiori necessità ed esigenze, anche educative e scolastiche, del figlio;
-5) Il ricorrente stante l'attuale stato patrimoniale dei genitori, si obbliga a CP_2
corrispondere alla ricorrente un contributo mensile per il mantenimento del CP_1
figlio pari a € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 12 di ogni mese, da pagare a CP_3
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a deciso concordemente CP_1
dalle parti. Contributo da rivalutarsi annualmente, a dicembre, secondo l'indice Istat, oltre alla quota, ripartita nella misura del 50% tra i ricorrenti, delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, allegato al presente ricorso e al quale le parti fanno sin d'ora espresso rinvio.
-6) L'assegno unico e universale per il figlio verrà diviso al 50% tra i genitori ricorrenti.
La madre ricorrente, porterà in detrazione al 100% le spese mediche e CP_1
straordinarie sostenute sempre per il figlio così come attualmente avviene;
-7) i genitori ricorrenti si obbligano a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione significativa, sia essa relativa al proprio stato patrimoniale o alla loro situazione abitativa. Il presente accordo, qualora siano cambiate le condizioni sopra citate, è da considerarsi superato e deve essere obbligatoriamente aggiornato.
Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2025 e hanno CP_1 CP_2
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore
CP_3
All'esito dell'udienza del 23.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso CP_3
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Schio (VI), vicolo Padre Vittorino di Villarazzo n. 7, va assegnata a in quanto genitore convivente con il figlio minore. CP_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia CP_3
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, l'11.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2417 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Pozzan
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
-1) Il figlio viene affidato a entrambi i genitori, odierni ricorrenti, i quali, CP_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
-2) Il figlio della coppia avrà residenza e abitazione prevalente presso la madre ricorrente in
Schio (VI), vicolo Padre Vittorino di Villarazzo n.
7. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
-3) La casa familiare sita in Schio (VI), vicolo Padre Vittorino di Villarazzo n. 7 è assegnata al genitore ricorrente con tutti gli arredi. CP_1
-4) Il genitore ricorrente potrà vedere e tenere con sé il figlio con le CP_2 CP_3
modalità e i tempi di seguito indicati:
-per due fine settimana al mese, allorquando il padre avrà diritto di andare a prendere il figlio presso l'abitazione materna il venerdì sera, al termine del proprio orario di lavoro all'incirca alle ore 18,00 sino a domenica sera alle ore 21,00 quando la madre si recherà
presso il domicilio del padre per ritirarlo;
-il lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 circa fino alle 21,00, il mercoledì e giovedì sera dalle
18,00 sino alla mattina del giorno dopo quando lo accompagnerà a scuola nell'orario fissato per l'inizio delle lezioni ovvero, sempre nello stesso orario, durante le vacanze, presso il domicilio della madre nei fine settimana in cui il figlio sarà con quest'ultima;
- il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 circa fino alle 21,00, il mercoledì sera dalle 18,00 sino alla mattina del giorno dopo quando lo accompagnerà a scuola nell'orario fissato per l'inizio delle lezioni ovvero, sempre nello stesso orario, durante le vacanze, presso il domicilio della madre nei fine settimana in cui il figlio sarà con il padre.
Durante il periodo estivo i genitori ricorrenti potranno tenere con sé il figlio per un periodo,
anche non continuativo, di due settimane da concordarsi tra di loro tenuto conto delle disponibilità di ferie. Detta comunicazione dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la settimana da Natale a Capodanno e con l'altro la settimana dal 01 gennaio all'Epifania con diritto di visita dell'altro genitore nel giorno festivo.
Durante le vacanze di carnevale il figlio trascorrerà preferibilmente con il padre i giorni comprendenti il sabato e la domenica precedenti il mercoledì delle ceneri e, preferibilmente con la madre, il lunedì e il martedì precedenti lo stesso mercoledì.
Durante le festività e le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore i giorni comprendenti il sabato di vigilia e la domenica di Pasqua e, con l'altro, il Lunedì
dell'Angelo e il martedì successivo.
Il giorno della Festa del Patrono il figlio lo trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori ricorrenti.
I giorni e gli orari di visita di cui sopra potranno variare su preventivo accordo dei genitori in ragione dei loro impegni di lavoro, nel rispetto, comunque, delle superiori necessità ed esigenze, anche educative e scolastiche, del figlio;
-5) Il ricorrente stante l'attuale stato patrimoniale dei genitori, si obbliga a CP_2
corrispondere alla ricorrente un contributo mensile per il mantenimento del CP_1
figlio pari a € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 12 di ogni mese, da pagare a CP_3
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a deciso concordemente CP_1
dalle parti. Contributo da rivalutarsi annualmente, a dicembre, secondo l'indice Istat, oltre alla quota, ripartita nella misura del 50% tra i ricorrenti, delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, allegato al presente ricorso e al quale le parti fanno sin d'ora espresso rinvio.
-6) L'assegno unico e universale per il figlio verrà diviso al 50% tra i genitori ricorrenti.
La madre ricorrente, porterà in detrazione al 100% le spese mediche e CP_1
straordinarie sostenute sempre per il figlio così come attualmente avviene;
-7) i genitori ricorrenti si obbligano a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione significativa, sia essa relativa al proprio stato patrimoniale o alla loro situazione abitativa. Il presente accordo, qualora siano cambiate le condizioni sopra citate, è da considerarsi superato e deve essere obbligatoriamente aggiornato.
Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2025 e hanno CP_1 CP_2
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore
CP_3
All'esito dell'udienza del 23.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso CP_3
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Schio (VI), vicolo Padre Vittorino di Villarazzo n. 7, va assegnata a in quanto genitore convivente con il figlio minore. CP_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia CP_3
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, l'11.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello