Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 22/04/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 71/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. RI VI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30861 del registro di segreteria proposto da
P.C.G. nata a [...] il Omissis, residente in Omissis Via Omissis, cf. Omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Esposti per procura in atti, elettivamente domiciliata in Milano, Via C. Farini n. 8, presso lo studio del difensore
ricorrente
contro
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’ n. 1, nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell’Avvocato antistatario.
Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
FATTO
In data 9.3.2022 la Signora P.C.G. presentava all’INPS domanda di pensione anticipata cd. “quota 100” in regime di cumulo contributivo, in considerazione di contribuzione accreditata presso l’INPS sia nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (AGO-FPLD), sia nella gestione pubblica Cassa Pensioni Lavoratori Dipendenti Enti Locali (CPDEL).
Con provvedimento in data Omissis l’INPS di Milano comunicava alla ricorrente la liquidazione della pensione anticipata cat. Omissis n. Omissis con decorrenza Omissis “in applicazione dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 (Pensione Quota 100)”.
La liquidazione del trattamento pensionistico, tuttavia, era ad avviso della ricorrente erronea per difetto, non essendo stati computati alcuni periodi contributivi.
Le istanze presentate in via amministrativa non sortivano esito positivo, e dunque la sig.ra P. ha proposto il presente ricorso giurisdizionale.
Si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Dopo alcuni rinvii, finalizzati a verificare il corretto calcolo della pensione oggetto di controversia, l’INPS ha depositato memoria, dando atto di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale e alla corresponsione degli arretrati.
La causa è stata discussa all’udienza del 22.04.2026.
L’INPS ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
La ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese di lite, da distrarsi in favore dell’Avvocato antistatario.
DIRITTO
Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’INPS liquidato il trattamento pensionistico della ricorrente, e corrisposto gli arretrati, in senso conforme alla domanda giudiziale.
Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
L’ INPS deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo, e con distrazione in favore dell’Avvocato antistatario), secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”, poiché le ragioni attoree sono state riconosciute con ritardo, e solo in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l’INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato antistatario.
Milano, 22.04.2026 Il Giudice
RI VI
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 22.04.2026 Il Direttore della Segreteria
AL VE
(firmato digitalmente)