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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/10/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice MA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9621/2016 R.G.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giordano CodiceFiscale_2
Vincenzo, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti; attori – convenuti in via riconvenzionale
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 degli avv.ti Nargiso Maria Luisa e Nargiso Claudia, che lo rappresentano e difendono, giusta man- dato in atti;
convenuto – attore in via riconvenzionale
CONTRO
C.F. Controparte_2 P.IVA_1 terza chiamata in causa contumace
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 7.6.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, preci- sando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio l'avv. , chiedendo che sia condannato a risarcire il Controparte_1 danno cagionato loro per colpa professionale.
Gli attori hanno riferito di avere acquistato, con atto pubblico di compravendita del
4.8.1999, un fondo rustico di estensione pari a 4.44.47 ha da di avere accertato, CP_3 successivamente, che l'estensione effettiva dell'appezzamento è significativamente inferiore a quel- la dichiarata, essendo pari a 3.53.86; di avere conferito mandato al affinché attivasse il giu- CP_1 dizio per l'accertamento dell'estensione del fondo con conseguente domanda di riduzione del prez- zo pagato per l'appezzamento; che il professionista, pur avendo diffidato la venditrice con nota dell'1.7.2000, ha introdotto il giudizio solo in data 31.1.2005; che il Tribunale di Foggia –
[...]
, con sentenza n. 894/2014 R.G., ha rigettato la domanda promossa dal Controparte_4
ritenendo l'azione di riduzione del prezzo prescritta ex art. 1541 c.c.; che tale esito è impu- CP_1 tabile alla condotta colpevole del professionista che ha fatto decorrere inutilmente il termine annua- le di prescrizione causando un danno patrimoniale quantificato dai in € 42.040,84 per Parte_1 mancata riduzione del prezzo di vendita, inferiore rendita del terreno dovuta alla minore estensione, esborso delle spese di Ctu e legali, nonché imposte erariali sempre relative a quel giudizio;
di avere perciò chiesto il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata a/r del 10.2.2015, riscon- trata negativamente dal con nota del 16.3.2015; infine, di avere infruttuosamente tentato CP_1 una soluzione bonaria della controversia, prima di introdurre il presente giudizio.
I hanno, quindi, rassegnato le loro conclusioni chiedendo di accertare e dichia- Parte_1 rare la responsabilità per colpa professionale del e, per l'effetto, dichiarare che nulla è do- CP_1 vuto al professionista a titolo di onorario e ordinare la restituzione di quanto eventualmente già per- cepito dallo stesso;
inoltre, hanno chiesto di dichiarare che il danno conseguente all'intervenuta pre- scrizione e al mancato accoglimento della domanda di riduzione del prezzo di vendita del fondo è imputabile al professionista, con condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 42.040,84, o, in subordine, di quanto dovuto fino a concorrenza della maggiore o minor somma che dovesse risul- tare in corso di causa;
il tutto con interessi fino al soddisfo e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.3.2017, si è costituito in giudizio CP_5
, impugnando e contestando le avverse deduzioni e richieste in quanto infondate in fatto e in
[...] diritto.
2 Il convenuto ha riferito che i con atto pubblico del 4.8.1999, hanno acquistato Parte_1 dalla un fondo rustico dell'estensione dichiarata di 4.44.47 ha, sito in agro di Lesina e CP_3 censito in catasto comunale al foglio 50 particella 149; che lo stesso giorno le parti della compra- vendita hanno stipulato un contratto preliminare per scrittura privata, con contestuale immissione nel possesso, avente ad oggetto l'acquisto della restante porzione di terreno per 1.23.60 ha, indivi- duata al foglio 50 particelle 45 e 102, rimasta invenduta in attesa della prova del titolo di proprietà della che, successivamente, gli attori hanno rilevato una difformità di estensione delle su- CP_3 perfici rispetto a quanto dichiarato dalla venditrice e hanno perciò chiesto a quest'ultima di procede- re a delle verifiche in contraddittorio, all'esito delle quali è risultata indubbia la minore estensione della particella 149, mentre è risultata controversa – tra le parti – l'estensione delle particelle 45 e
102, avendo il tecnico della rilevato l'esistenza dell'ulteriore particella 155 posseduta da CP_3 oltre vent'anni dalla venditrice;
che, date le incertezze residue, gli attori hanno chiesto al di CP_1 redigere la lettera di diffida dell'1.7.2000, con cui il professionista ha intimato alla di rim- CP_3 borsare la maggior somma versata per l'acquisto del fondo;
che, però, successivamente, sono inter- corse trattative dirette tra i e la e che, quindi, i clienti hanno deciso di non in- Parte_1 CP_3 traprendere alcuna azione giudiziaria nei confronti della venditrice;
che dopo quattro anni, non es- sendo le parti addivenute alla soluzione bonaria della lite, hanno ripreso lo scambio epistolare con lettere spedite tra il 16.7.2004 e il 23.11.2004, ma che il è stato coinvolto solo per l'invio CP_1 della missiva del 21.8.2004 e che, nel Gennaio 2005, i gli hanno conferito mandato per Parte_1 agire giudizialmente contro la che, ritenendo l'esistenza di un collegamento negoziale tra CP_3 compravendita e preliminare di vendita del 4.8.1999, ha introdotto il giudizio n. 37/2005 R.G. (riu- nito al n. 30/2005 R.G. promosso dalla chiedendo non già il trasferimento della superficie CP_3 venduta o la riduzione del prezzo, ma l'accertamento del prezzo da corrispondere alla CP_3 all'atto della stipula del definitivo in base all'effettiva estensione complessiva dei fondi venduti e promessi in vendita, in ragione dell'unicità dell'operazione negoziale;
che il giudice ha erroneamen- te rigettato la domanda così formulata, tant'è che ha proposto ai di impugnare tale de- Parte_1 cisione, i quali hanno rifiutato, stipulando, successivamente, la transazione del 19.1.2015 con la che i , nel febbraio 2015, gli hanno chiesto – con lettera raccomandata – il ri- CP_3 Parte_1 sarcimento del danno da colpa professionale, che egli ha prontamente contestato con missiva del
16.3.2015, comunicando il sinistro alla propria compagnia assicurativa Controparte_2
Il ha, quindi, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_1 Controparte_2 per essere manlevato da ogni eventuale responsabilità nei confronti degli attori, per effetto
[...] delle polizze n. 251100642 e n. 271100607 sottoscritte con la compagnia assicuratrice;
ha, inoltre,
3 chiesto il rigetto delle domande dei , ritenendo non solo che il danno sia imputabile alla Parte_1 condotta dei clienti, ma anche di avere agito con diligenza nell'ambito del giudizio del 2005, fermo restando l'infondatezza della pretesa di controparte anche nel quantum; infine, ha chiesto in via ri- convenzionale che la controparte sia condannata al risarcimento del danno da lesione della reputa- zione professionale e personale quantificato in € 25.000 (poi ridotti a € 20.000); il tutto con vittoria di spese di lite.
II.- Assegnati i termini per esperire il tentativo di negoziazione assistita, rivelatosi infruttuo- so, è stata autorizzata la chiamata in causa di dichiarata la contumacia della Controparte_2 compagnia assicurativa e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione in assenza di attività istruttoria, è pervenuta, dopo una serie di rinvii, all'udienza di pre- cisazione delle conclusioni del 3.7.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
III.- Preliminarmente, si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari del ruolo in data 18.11.2020.
In premessa, è opportuno soffermarsi sulle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale e sui relativi criteri di riparto dell'onus probandi.
In linea generale, il combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 c.c. traccia un regime di re- sponsabilità contrattuale nel quale la risarcibilità è circoscritta al danno cagionato da un inadempi- mento quantomeno colposo del debitore;
la colpa del debitore – che, lo si anticipa, è presunta in via relativa – deve essere valutata avuto riguardo al grado di diligenza esigibile in relazione alla natura della prestazione oggetto del contratto e, comunque, alla luce del principio di buona fede oggettiva, che, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazio- ne della prestazione contrattuale nella misura in cui impone il compimento di quanto necessario o utile alla salvaguardia degli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
In particolare, con riguardo al grado di diligenza richiesto al debitore professionista, la
[...]
ha da tempo chiarito che “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività Pt_3 professionale, la diligenza non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art.
1176, comma I, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, comma
II, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costitui- scono la conoscenza della professione […] Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altre parole, sta a significare l'applicazione di regole tecniche all'esecuzione
4 dell'obbligo, e quindi diventa un criterio generale ed oggettivo, non soggettivo. Ciò comporta […] che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro d'imputazione del man- cato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione” (Cass. civ. n.
589/1999).
Ne deriva che, anche l'avvocato, in quanto professionista, è tenuto ad eseguire il contratto di prestazione d'opera secondo i canoni della diligenza qualificata;
ciò, tuttavia, non equivale a dire che egli assume l'obbligo di garantire l'esito favorevole del giudizio, considerata l'alea e le difficol- tà tecniche connaturate all'attività forense;
difatti, nonostante si affermi che “l'avvocato, nella pre- stazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata”, si ritiene, al contempo, che “la responsabilità risarcito- ria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pre- giudizio” (Cass. civ. n. 15526/2025; v. altresì Cass. civ. n. 2836/2002).
Dal punto di vista causale, dunque, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può essere affermata per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professio- nale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile o meno alla condotta del legale e, in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
inoltre, occorre verificare, in caso di condotta omissiva, se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta do- vuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso tra la condotta del legale ed il risultato de- rivatone.
Sul piano probatorio, le considerazioni fin qui svolte si traducono nel seguente riparto dell'onus probandi: il cliente che alleghi di avere subito un danno derivante dall'inesatto adempi- mento del mandato professionale del suo avvocato è tenuto ad allegare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, a provare l'esistenza del danno (e, cioè, la lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti) e il nesso di causalità (eventualmente anche in termini di perdita di chance); per converso, sull'avvocato incombe l'onere di negare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento nel danno oppure di smentire la presunzione di colpa fornendo la prova liberatoria dell'esistenza di un impedimento giuridicamente rilevante, in quanto non prevedibile o evitabile neanche con il grado di diligenza esigibile in relazione alla natura della prestazione ogget-
5 to del contratto (ad es., caso fortuito, forza maggiore, illecito del terzo, comportamento scorretto del creditore o factum principis).
Chiariti i principi cardine che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'av- vocato, occorre applicarli alla vicenda per cui è causa, esaminando le domande proposte dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico delle stesse.
In primo luogo, devono essere esaminate le domande degli attori, i quali hanno chiesto che sia accertata e dichiarata la responsabilità professionale dell'avv. per la “mancata attivazio- CP_1 ne del giudizio civile nei confronti del venditore [ del fondo nei termini prescritti, in viola- CP_3 zione dell'art. 1541 c.c. che statuisce il termine di prescrizione annuale” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale) e, per l'effetto, che nulla è dovuto al convenuto a titolo di onorario (con conseguente diritto alla restituzione di quanto eventualmente percepito) ed, infine, che il professionista è tenuto al risarcire il danno causato agli attori, quantificato nella somma di € 42.040,84, oltre interessi fino al soddisfo.
A fronte di tali richieste, il si è difeso deducendo, anzitutto, che l'intervenuta pre- CP_1 scrizione del diritto alla riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del 4.8.1999 è imputabile esclusivamente alla scelta dei consistita nell'aver deciso, a seguito della missiva Parte_1 dell'1.7.2000 a firma dell'avvocato, di intavolare trattative dirette e autonome con la venditrice anziché agire in giudizio nei suoi confronti;
ha aggiunto che, quando, nel 2005, a seguito CP_3 del fallimento delle trattative, gli è stato conferito mandato per introdurre il procedimento n.
37/2005 R.G. (che è stato riunito al n. 30/2005 R.G.), ha agito con diligenza considerando la miglio- re strategia difensiva possibile a fronte dell'intervenuta prescrizione dell'azione quanti minoris, tan- to che la soccombenza sarebbe derivata esclusivamente dalle erronee valutazioni del G.O.T., che ha ritenuto l'insussistenza del collegamento negoziale tra i due negozi stipulati in data 4.8.1999 e ri- qualificato la domanda come actio quanti minoris rigettandola per decorso del termine di cui all'art. 1541 c.c.
Così delineato il perimetro del thema probandum, considerato che – in applicazione dei ri- chiamati principi in tema di onere della prova – grava anzitutto su chi agisce per l'inadempimento fornire la dimostrazione dell'esistenza degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria da colpa professionale, va osservato che i non hanno provato – a fronte delle contestazioni pre- Parte_1 cise e puntuali sollevate dal professionista – l'esistenza di un nesso causale tra la condotta imputata al convenuto e gli eventi lamentati.
Da un lato, è certamente risultato provato per tabulas che gli attori hanno incaricato l'avv.
nel 2000 di diffidare la sig.ra a rimborsare la differenza di prezzo versato, pari al- CP_1 CP_3
6 la minor superficie accertata;
che, nel 2005, è stato introdotto un giudizio davanti al Tribunale di
Foggia, articolazione , in cui i sono stati assistiti dal professioni- Controparte_4 Parte_1 sta, che si è concluso con la loro soccombenza;
che sussiste, effettivamente, una differenza negativa di estensione dei terreni venduti e promessi in vendita che – come accertato dal Ctu del predetto giudizio – è pari a 1.77.86 ha, ciò che avrebbe dato agli stessi, almeno in astratto, ricorrendo tutti gli elementi previsti, il diritto a conseguire una riduzione di prezzo;
che la sentenza n. 894/2014 del
14.11.2024 non è stata appellata ed è, pertanto, passata in giudicato.
Ciò che è controverso è a chi sia imputabile la decisione di aver agito in giudizio nel 2005 – ad azione quanti minoris già prescritta – anziché nella immediatezza dei fatti e cioè dopo la missiva dell'1.7.2000.
Secondo gli attori, la scelta sarebbe imputabile al professionista, mentre secondo quest'ultimo, la decisione sarebbe stata presa dagli attori, i quali avrebbero deciso di intavolare una serie di trattative con la controparte, protrattesi per anni, estromettendo del tutto l'avvocato, che sa- rebbe stato ricontattato solo a seguito del fallimento delle stesse, ricevendo incarico di agire in giu- dizio.
Ciò posto, deve ritenersi che gli attori non siano riusciti a dimostrare che l'asserita prescri- zione ex art. 1541 c.c. e la successiva soccombenza nel giudizio n. 30/2005 R.G. siano effettiva- mente derivate dalla condotta del professionista, essendo viceversa emerso che entrambi gli eventi sono imputabili a scelte difensive dei stessi. Parte_1
In particolare, dai documenti in atti, la circostanza dedotta dal professionista, secondo cui gli attori lo avrebbero escluso dalle trattative intercorse tra le parti, non è solo verosimile – non essen- dovi alcuna ragione logica alla base della scelta di agire in giudizio a distanza di cinque anni dalla missiva di messa in mora – ma è peraltro suffragata dalle prove documentali prodotte agli atti, ol- treché mai espressamente smentita dalla controparte.
Invero, dopo la missiva a firma dell'avvocato datata 1.7.2000, la corrispondenza riprende tra le sole parti in data 16.7.2004 (doc. 7, 8 e 9 comparsa di costituzione e risposta), mentre la prima missiva nuovamente a firma dell'avvocato è del 21.8.2004 (doc. 10 comparsa di costituzione e ri- sposta), a cui è seguita l'introduzione del giudizio di risoluzione contrattuale, iscritto al n. 30/2005
R.G., promosso dalla (a cui è stato riunito il giudizio di accertamento dei confini e deter- CP_3 minazione del prezzo da saldare all'atto del definitivo di vendita, iscritto al n. 37/2005 R.G. pro- mosso dagli odierni attori).
Dal tenore letterale delle missive che si sono scambiate la venditrice e gli acquirenti, si evin- ce che i rapporti sono proseguiti nel corso degli anni (si veda racc. a/r del 19.7.2004 inviata dagli
7 attori alla sig.ra “malgrado i ripetuti inviti, sia verbali che scritti”) e che le parti hanno CP_3 più volte tentato di addivenire alla stipula del definitivo, senza tuttavia riuscirci, in virtù del manca- to rispetto – a dire degli attori – delle condizioni da loro imposte (in quanto ritenute necessarie) alla venditrice per la stipula dell'atto di vendita.
Nello stesso atto introduttivo del giudizio n. 30/2005 R.G., la venditrice ha dato at- CP_3 to di aver comunicato verbalmente ai promissari acquirenti (odierni attori), nel mese di gennaio
2001, che era possibile perfezionare la vendita, senza necessità di proporre alcun giudizio di usuca- pione (cfr. all. 12 comparsa di costituzione), così confermando che le trattative sono andate avanti tra le sole parti dopo il ricevimento della missiva dell'avv. del 2000. CP_1
Alla luce di tali univoche circostanze ed in assenza di elementi di segno contrario, deve rite- nersi provato che gli attori abbiano deciso di non avvalersi della prestazione professionale dell'avv.
dopo la missiva del 2000 e fino al 2004, a partire da quando hanno nuovamente ricontattato CP_1 il professionista incaricandolo di redigere la missiva del 28.10.2004 per poi agire in giudizio (come di fatto avvenuto).
Dall'accertamento dei fatti fin qui rappresentati, deriva che il professionista non può essere ritenuto responsabile dell'intervenuta prescrizione, imputabile alla sola scelta dei clienti di non agi- re in giudizio poiché impegnati in trattative dirette con la specie alla luce del fatto che i CP_3
non hanno mai dedotto alcun profilo di colpa professionale del per omessa in- Parte_1 CP_1 formazione sul rischio di prescrizione del diritto durante le trattative.
Peraltro, anche laddove si ritenesse che il , avendo ricevuto un unico mandato inizia- CP_1 le risalente al 2000, abbia colpevolmente lasciato che il diritto alla riduzione del prezzo si prescri- vesse nel corso della propria attività difensiva, deve osservarsi che i – all'esito negati- Parte_1 vo delle trattative intavolate con la – avrebbero potuto ancora conseguire una tutela effet- CP_3 tiva delle loro pretese nel giudizio del 2005, impugnando la sentenza n. 894/2014 R.G., come sug- gerito loro dal , atteso che il rigetto delle domande relative all'accertamento del minor prez- CP_1 zo da versare per la stipula del definitivo in relazione alla minore estensione della totalità dei fondi compravenduti e da compravendere, è imputabile alle erronee valutazioni del G.O.T. nel giudizio n.
30/2005 R.G., consistite nel mancato riconoscimento di un collegamento negoziale tra l'atto pubbli- co di compravendita del 4.8.1999 e la scrittura privata redatta in pari data – sulla base del presunto disconoscimento della lettera del 12.4.2000 della effettuato dalla stessa con memoria 184 CP_3
c.p.c., in realtà del tutto inidoneo a determinare gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., in quanto assolu- tamente generico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 35290/2023) – e nella conseguente riqualificazione
8 dell'azione proposta dal come azione di accertamento del prezzo da corrispondere per la CP_1 stipula del definitivo, in termini di actio quanti minoris.
A ciò deve aggiungersi che, pur avendo il suggerito di proporre impugnazione av- CP_1 verso la predetta sentenza, finanche dichiarandosi disponibile ad anticipare le spese, data l'elevata probabilità di accoglimento dell'appello, i hanno preferito sottoscrivere una transazio- Parte_1 ne con la (cfr. scrittura privata del 19.1.2015: all. 23 comparsa di costituzione), non solo CP_3 escludendo (ancora una volta) il professionista dalle trattative con la controparte, ma addirittura ri- nunciando definitivamente a contestare il provvedimento sfavorevole e ottenendo, per converso,
l'impegno della venditrice al trasferimento del fondo di cui al preliminare del 4.8.1999 contro il versamento di un prezzo convenuto e la promessa di versare alla venditrice le spese di lite per Ctu e onorari relative al giudizio n. 30/2005 R.G., così recidendo definitivamente – ove ancora fosse ne- cessario – il nesso di causalità tra la condotta del e gli asseriti danni. CP_1
Dall'esclusione della sussistenza del nesso di causalità per le ragioni fin qui esposte, deriva il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità del e, con essa, di tutte le altre CP_1 domande formulate dagli attori in quanto fondate sul medesimo presupposto (sussistenza di colpa professionale).
Di conseguenza, non deve neppure essere esaminata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, in quanto subordinata all'accoglimento delle pretese degli attori, che invece si sono rivelate infondate.
Va, invece, scrutinata la domanda riconvenzionale formulata dal , la quale non è me- CP_1 ritevole di accoglimento e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Il professionista ha chiesto, in particolare, che i vengano condannati al risarci- Parte_1 mento del danno da lesione della reputazione professionale e personale derivato dalla diffusione della notizia della proposizione dell'odierno giudizio in un contesto di appena tredicimila abitanti, in cui le “voci corrono veloci, spesso enfatizzando i fatti”.
Va anzitutto premesso, in linea generale, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ri- badito come “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produt- tiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descri- zione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo compor- tamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probato- rio al riguardo” (Cass. civ. n. 691/2012).
9 Proprio con riguardo al tema del “danno all'immagine ed alla reputazione […] inteso come danno conseguenza”, la Cassazione ha chiarito che “non sussiste 'in re ipsa', dovendo essere alle- gato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere com- piuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che sia- no fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di rife- rimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”
(cass. civ. 4005/2020).
Ciò chiarito, facendo applicazione di tali arresti giurisprudenziali nella vicenda per cui è causa, si ritiene la domanda del radicalmente carente già sotto il profilo allegatorio, non CP_1 avendo il convenuto descritto compiutamente lo specifico pregiudizio subito, essendosi limitato a lamentare una generica e astratta lesione della reputazione riconducibile alla proposizione nei suoi confronti di un giudizio professionale (e alla incontrollata circolazione della notizia nel piccolo pae- se di residenza dello stesso), ciò che di per sé costituisce estrinsecazione legittima del diritto di dife- sa degli odierni attori, salvo eventuali profili diffamatori imputabili ai , mai specifica- Parte_1 tamente dedotti nel corso di questo giudizio (vale incidentalmente osservare che per la stessa ragio- ne sono state ritenute inammissibile le richieste di assunzioni di mezzi istruttori formulati sul punto dalla parte).
Pertanto, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
IV.- A fronte della reciproca soccombenza di parte attrice e parte convenuta (rigetto della domanda formulata in via principale dagli attori e di quella formulata in via riconvenzionale dal convenuto), si stima equo compensare integralmente le spese di lite.
Nulla, invece, deve disporsi con riguardo alla compagnia assicuratrice, essendo rimasta la stessa contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande pro- poste in via principale e riconvenzionale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande attoree;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
10 3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra gli attori,
e il convenuto Parte_2 Controparte_1
4. NULLA sulle spese di lite della terza chiamata contumace.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Foggia, 31 Ottobre 2025
11
e Parte_1
;
Il Giudice – MA Valeriani