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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Societa' Semplice - P.IVA_1
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 3 Medio Valdarno - 06432250485
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 320230669304040 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/come in atti.
Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2.2 Svolgimento del processo
1. La società Ricorrente_1 s.s. ha proposto ricorso dinanzi alla CGT di primo grado avverso l'avviso di pagamento contributi di bonifica 2023 n. 320230669304040, relativo a terreni siti nei Comuni di Casole
d'EL e ON, deducendone, tra l'altro, il difetto di motivazione, l'inesistenza o esiguità del beneficio specifico e diretto, errori catastali e di classifica, nonché errori di calcolo del contributo.
2. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso, sostenendo la natura tributaria della contribuzione, la legittimità dei piani consortili e la sufficienza della motivazione per relationem ai medesimi.
3. La ricorrente ha depositato articolata relazione tecnica di parte, con analisi dei singoli lotti, dei dati catastali, della morfologia dei terreni e del collegamento con il reticolo di bonifica, nonché della divergenza tra il contributo teorico, applicando i criteri dei piani, e quanto richiesto in avviso.
4. All'udienza del 14 gennaio 2026 le parti hanno concluso come da atti;
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.3 Motivi della decisione
2.3.1 Giurisdizione tributaria e impugnabilità dell'avviso consortile.
1. La controversia rientra nella giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, atteso che ha ad oggetto un'obbligazione di natura tributaria, correlata all'imposizione di contributi di bonifica a fronte di un preteso beneficio specifico e diretto a carico di immobili determinati.
2. L'avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno costituisce un atto impositivo idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata, determinata nell'an e nel quantum, e perciò è autonomamente impugnabile quale atto assimilabile all'avviso di accertamento.
2.3.2 Ammissibilità e tempestività del ricorso.
1. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso è stato proposto entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione dell'avviso di pagamento, con rispetto delle forme di proposizione del ricorso tributario, sicché esso deve ritenersi ammissibile e tempestivo.
2.3.3 Riparto dell'onere della prova e ruolo della relazione tecnica di parte
1. Nel processo tributario vige la regola generale per cui spetta all'ente impositore provare i fatti costitutivi della pretesa, e al contribuente provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi, senza presunzioni di legittimità in favore dell'atto amministrativo.
2. Nel caso dei contributi consortili, competono al Consorzio, in particolare: о la dimostrazione dell'inclusione corretta degli immobili nel perimetro di contribuenza;
о la prova del beneficio specifico e diretto arrecato dalle opere e attività di bonifica ai beni della ricorrente;
о la puntuale indicazione dei criteri di classifica e di calcolo applicati, con chiara riconducibilità di tali criteri ai singoli immobili, alle relative caratteristiche catastali e alla situazione morfologica e idraulica.
3. In capo alla ricorrente grava invece l'onere di allegare e provare l'assenza o l'esiguità del beneficio, nonché l'eventuale esistenza di errori catastali, di classifica o di calcolo nel quantum richiesto.
4. La relazione tecnica di parte, che analizza partitamente lotti, categorie catastali, superfici, posizione rispetto al reticolo di bonifica e differenze tra il contributo teorico – secondo i piani consortili · - e l'importo
-
richiesto in avviso, costituisce valido elemento probatorio a sostegno delle allegazioni della contribuente, integrando un principio di prova specifico su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, specie laddove l'ente impositore non fornisca adeguata prova contraria.
5. Nel caso concreto, a fronte di tale elaborata relazione tecnica, il Consorzio non ha fornito in giudizio una dimostrazione analitica e puntuale dei criteri applicati alle singole particelle né ha confutato in modo specifico le contestazioni tecniche mosse dalla ricorrente, limitandosi a richiamare in via generale i propri piani e il perimetro di contribuenza.
2.3.4 Vizio di motivazione dell'avviso e motivazione per relationem ai piani consortili.
1. L'atto impositivo deve contenere un'esposizione sufficiente dei presupposti di fatto e delle ragioni giustificative della pretesa, tale da consentire al contribuente di comprendere la genesi del tributo richiesto e di esercitare pienamente il diritto di difesa, eventualmente anche solo sulla base dell'atto medesimo.
2. È ammissibile che la motivazione faccia rinvio per relationem ad altri atti (come piani di classifica, di riparto, piani delle attività), purché tali atti siano portati nella sfera di conoscenza del contribuente, ovvero allegati o riprodotti nei loro elementi essenziali, e, soprattutto, purché il collegamento tra i criteri ivi contenuti e i singoli immobili oggetto di imposizione sia reso esplicito e comprensibile.
3. Dall'esame dell'avviso di pagamento in oggetto emerge che, pur riportando l'elenco delle particelle, i relativi dati catastali e gli importi dovuti, esso si limita a un generico rinvio ai Piani di Classifica, di Riparto
e delle Attività 2023, senza spiegare in modo chiaro e concreto:
in che modo le singole particelle della ricorrente siano state classificate;
quali parametri (coefficiente di beneficio, classe di contribuenza, eventuali correttivi di superficie o destinazione) siano stati applicati;
come tali parametri si traducano nel quantum richiesto per ciascuna particella.
4. Tale impostazione, che si risolve in un rinvio per relationem non adeguatamente esplicitato, non consente di cogliere il nesso concreto tra criteri generali dei piani e i singoli immobili della ricorrente, con conseguente insufficienza della motivazione e violazione dell'obbligo di rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. Ne deriva il vizio di motivazione dell'avviso, che comporta la sua illegittimità, anche in considerazione del fatto che l'ente non ha colmato nel giudizio tale carenza con una compiuta ricostruzione dei criteri specificamente applicati alle particelle della ricorrente.
2.3.5 Impossibilità di attendibile rideterminazione giudiziale del quantum e conseguente annullamento totale.
1. Benché il giudice tributario, in presenza di vizi parziali o di errori quantitativi, possa in astratto procedere a una rideterminazione del quantum, nel caso concreto ciò risulta impraticabile in modo attendibile, in ragione:
о della complessità tecnico-amministrativa dei dati sottesi alla contribuzione consortile (reti idrauliche, classi di beneficio, coefficienze, piani pluriennali);
della mancanza, negli atti consortili depositati, di una dettagliata e verificabile applicazione dei criteri di classifica e di calcolo ai singoli immobili della ricorrente;
о del carattere non esaustivo, ai fini della ricostruzione del carico impositivo, anche della pur approfondita relazione tecnica di parte, che evidenzia criticità ma non può sostituirsi al potere tecnico- discrezionale dell'ente nella definizione dei parametri di contribuenza.
2. In tali condizioni, una rideterminazione giudiziale parziale o un ricalcolo delle somme dovute si risolverebbe in una sostanziale sostituzione del giudice all'amministrazione nell'esercizio del potere di pianificazione e riparto consortile, sulla base di elementi tecnici incompleti, con inaccettabile margine di approssimazione.
3. Ne consegue che, accertato il vizio di motivazione e la carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, è necessario procedere all'annullamento integrale dell'avviso di pagamento impugnato, restando salva la facoltà del Consorzio di rieditare il potere impositivo, se ed in quanto ancora nei termini decadenziali, previa corretta motivazione e adeguata applicazione dei propri criteri ai singoli immobili.
2.3.6 Domanda di rimborso e spese di lite.
1. L'annullamento dell'avviso di pagamento comporta il venir meno del titolo giustificativo delle somme eventualmente versate dalla ricorrente in esecuzione del medesimo, con conseguente diritto al loro rimborso, maggiorate degli interessi legali dalla data del versamento al saldo.
2. Quanto alle spese di lite, trova applicazione il criterio della soccombenza, dovendosi porre integralmente a carico del Consorzio resistente le spese del presente giudizio, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 s.s. contro il Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di pagamento contributi di bonifica 2023 n. 320230669304040 emesso dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno nei confronti della ricorrente;
2. dichiara il diritto della ricorrente al rimborso delle somme eventualmente versate in esecuzione del predetto avviso di pagamento, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento al saldo;
3. ferma restando, nei limiti dei termini decadenziali, la facoltà del Consorzio di rieditare il potere impositivo attraverso l'emissione di un nuovo atto adeguatamente motivato e fondato su criteri tecnici correttamente applicati;
4. condanna il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Societa' Semplice - P.IVA_1
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 3 Medio Valdarno - 06432250485
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 320230669304040 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/come in atti.
Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2.2 Svolgimento del processo
1. La società Ricorrente_1 s.s. ha proposto ricorso dinanzi alla CGT di primo grado avverso l'avviso di pagamento contributi di bonifica 2023 n. 320230669304040, relativo a terreni siti nei Comuni di Casole
d'EL e ON, deducendone, tra l'altro, il difetto di motivazione, l'inesistenza o esiguità del beneficio specifico e diretto, errori catastali e di classifica, nonché errori di calcolo del contributo.
2. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso, sostenendo la natura tributaria della contribuzione, la legittimità dei piani consortili e la sufficienza della motivazione per relationem ai medesimi.
3. La ricorrente ha depositato articolata relazione tecnica di parte, con analisi dei singoli lotti, dei dati catastali, della morfologia dei terreni e del collegamento con il reticolo di bonifica, nonché della divergenza tra il contributo teorico, applicando i criteri dei piani, e quanto richiesto in avviso.
4. All'udienza del 14 gennaio 2026 le parti hanno concluso come da atti;
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.3 Motivi della decisione
2.3.1 Giurisdizione tributaria e impugnabilità dell'avviso consortile.
1. La controversia rientra nella giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, atteso che ha ad oggetto un'obbligazione di natura tributaria, correlata all'imposizione di contributi di bonifica a fronte di un preteso beneficio specifico e diretto a carico di immobili determinati.
2. L'avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno costituisce un atto impositivo idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata, determinata nell'an e nel quantum, e perciò è autonomamente impugnabile quale atto assimilabile all'avviso di accertamento.
2.3.2 Ammissibilità e tempestività del ricorso.
1. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso è stato proposto entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione dell'avviso di pagamento, con rispetto delle forme di proposizione del ricorso tributario, sicché esso deve ritenersi ammissibile e tempestivo.
2.3.3 Riparto dell'onere della prova e ruolo della relazione tecnica di parte
1. Nel processo tributario vige la regola generale per cui spetta all'ente impositore provare i fatti costitutivi della pretesa, e al contribuente provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi, senza presunzioni di legittimità in favore dell'atto amministrativo.
2. Nel caso dei contributi consortili, competono al Consorzio, in particolare: о la dimostrazione dell'inclusione corretta degli immobili nel perimetro di contribuenza;
о la prova del beneficio specifico e diretto arrecato dalle opere e attività di bonifica ai beni della ricorrente;
о la puntuale indicazione dei criteri di classifica e di calcolo applicati, con chiara riconducibilità di tali criteri ai singoli immobili, alle relative caratteristiche catastali e alla situazione morfologica e idraulica.
3. In capo alla ricorrente grava invece l'onere di allegare e provare l'assenza o l'esiguità del beneficio, nonché l'eventuale esistenza di errori catastali, di classifica o di calcolo nel quantum richiesto.
4. La relazione tecnica di parte, che analizza partitamente lotti, categorie catastali, superfici, posizione rispetto al reticolo di bonifica e differenze tra il contributo teorico – secondo i piani consortili · - e l'importo
-
richiesto in avviso, costituisce valido elemento probatorio a sostegno delle allegazioni della contribuente, integrando un principio di prova specifico su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, specie laddove l'ente impositore non fornisca adeguata prova contraria.
5. Nel caso concreto, a fronte di tale elaborata relazione tecnica, il Consorzio non ha fornito in giudizio una dimostrazione analitica e puntuale dei criteri applicati alle singole particelle né ha confutato in modo specifico le contestazioni tecniche mosse dalla ricorrente, limitandosi a richiamare in via generale i propri piani e il perimetro di contribuenza.
2.3.4 Vizio di motivazione dell'avviso e motivazione per relationem ai piani consortili.
1. L'atto impositivo deve contenere un'esposizione sufficiente dei presupposti di fatto e delle ragioni giustificative della pretesa, tale da consentire al contribuente di comprendere la genesi del tributo richiesto e di esercitare pienamente il diritto di difesa, eventualmente anche solo sulla base dell'atto medesimo.
2. È ammissibile che la motivazione faccia rinvio per relationem ad altri atti (come piani di classifica, di riparto, piani delle attività), purché tali atti siano portati nella sfera di conoscenza del contribuente, ovvero allegati o riprodotti nei loro elementi essenziali, e, soprattutto, purché il collegamento tra i criteri ivi contenuti e i singoli immobili oggetto di imposizione sia reso esplicito e comprensibile.
3. Dall'esame dell'avviso di pagamento in oggetto emerge che, pur riportando l'elenco delle particelle, i relativi dati catastali e gli importi dovuti, esso si limita a un generico rinvio ai Piani di Classifica, di Riparto
e delle Attività 2023, senza spiegare in modo chiaro e concreto:
in che modo le singole particelle della ricorrente siano state classificate;
quali parametri (coefficiente di beneficio, classe di contribuenza, eventuali correttivi di superficie o destinazione) siano stati applicati;
come tali parametri si traducano nel quantum richiesto per ciascuna particella.
4. Tale impostazione, che si risolve in un rinvio per relationem non adeguatamente esplicitato, non consente di cogliere il nesso concreto tra criteri generali dei piani e i singoli immobili della ricorrente, con conseguente insufficienza della motivazione e violazione dell'obbligo di rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. Ne deriva il vizio di motivazione dell'avviso, che comporta la sua illegittimità, anche in considerazione del fatto che l'ente non ha colmato nel giudizio tale carenza con una compiuta ricostruzione dei criteri specificamente applicati alle particelle della ricorrente.
2.3.5 Impossibilità di attendibile rideterminazione giudiziale del quantum e conseguente annullamento totale.
1. Benché il giudice tributario, in presenza di vizi parziali o di errori quantitativi, possa in astratto procedere a una rideterminazione del quantum, nel caso concreto ciò risulta impraticabile in modo attendibile, in ragione:
о della complessità tecnico-amministrativa dei dati sottesi alla contribuzione consortile (reti idrauliche, classi di beneficio, coefficienze, piani pluriennali);
della mancanza, negli atti consortili depositati, di una dettagliata e verificabile applicazione dei criteri di classifica e di calcolo ai singoli immobili della ricorrente;
о del carattere non esaustivo, ai fini della ricostruzione del carico impositivo, anche della pur approfondita relazione tecnica di parte, che evidenzia criticità ma non può sostituirsi al potere tecnico- discrezionale dell'ente nella definizione dei parametri di contribuenza.
2. In tali condizioni, una rideterminazione giudiziale parziale o un ricalcolo delle somme dovute si risolverebbe in una sostanziale sostituzione del giudice all'amministrazione nell'esercizio del potere di pianificazione e riparto consortile, sulla base di elementi tecnici incompleti, con inaccettabile margine di approssimazione.
3. Ne consegue che, accertato il vizio di motivazione e la carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, è necessario procedere all'annullamento integrale dell'avviso di pagamento impugnato, restando salva la facoltà del Consorzio di rieditare il potere impositivo, se ed in quanto ancora nei termini decadenziali, previa corretta motivazione e adeguata applicazione dei propri criteri ai singoli immobili.
2.3.6 Domanda di rimborso e spese di lite.
1. L'annullamento dell'avviso di pagamento comporta il venir meno del titolo giustificativo delle somme eventualmente versate dalla ricorrente in esecuzione del medesimo, con conseguente diritto al loro rimborso, maggiorate degli interessi legali dalla data del versamento al saldo.
2. Quanto alle spese di lite, trova applicazione il criterio della soccombenza, dovendosi porre integralmente a carico del Consorzio resistente le spese del presente giudizio, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 s.s. contro il Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di pagamento contributi di bonifica 2023 n. 320230669304040 emesso dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno nei confronti della ricorrente;
2. dichiara il diritto della ricorrente al rimborso delle somme eventualmente versate in esecuzione del predetto avviso di pagamento, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento al saldo;
3. ferma restando, nei limiti dei termini decadenziali, la facoltà del Consorzio di rieditare il potere impositivo attraverso l'emissione di un nuovo atto adeguatamente motivato e fondato su criteri tecnici correttamente applicati;
4. condanna il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.