Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2022, proposto da
IA ZI NI AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA FU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Sesto Fiorentino Settore Sviluppo del Territorio, n. 636 del 23.8.2022, notificata alla ricorrente il 14.9.2022, avente a oggetto “interventi eseguiti in difformità dalla norma urbanistica ed in assenza di titolo ordine di demolizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 ed all'art. 201 della L.R.T. n. 65/14, nella parte in cui ordina alla ricorrente, in qualità di proprietaria, di provvedere alla rimozione della roulotte e dell'annessa veranda e alla rimozione del canile e del pollaio e al ripristino dello stato dei luoghi quale terreno vegetale entro il termine di 90 giorni dalla notifica; nonché nella parte in cui avverte che, decorso il termine sopra indicato senza che si sia provveduto ad eseguire la demolizione ordinata, saranno applicate, le sanzioni amministrative pecuniarie nonché la sanzione dell'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune dell'area di sedime.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Fiorentino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OB IA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso regolarmente notificato e depositato con cui la sig.ra IA ZI AN NI, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Sesto Fiorentino in via dei Frilli, angolo via Pasolini, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Comune di Sesto Fiorentino ha ordinato la rimessione in pristino mediante rimozione dei manufatti ivi meglio descritti;
Visto, l’atto di costituzione del Comune di Sesto Fiorentino;
Rilevato, che in data 4 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, rappresentando che nelle more del giudizio:
- con nota del 23.11.2022 il Comune di Sesto Fiorentino ha chiarito che “le sanzioni di natura pecuniaria e di natura reale opereranno nei confronti della proprietà solo nel caso in cui sia accertata la volontarietà dell’inottemperanza, volontarietà che presuppone che la proprietà sia nella disponibilità del bene”, come sostenuto nel ricorso proposto dalla Sig.ra NI;
- che con determinazione n. 1313 del 22.11.2023 il Comune di Sesto Fiorentino ha accertato che alla ricorrente, che non aveva la disponibilità del bene, non è imputabile alcun inadempimento volontario dell’ordinanza di demolizione impugnata, come sostenuto nel ricorso in oggetto;
- che con ordinanza n. 250 dell’11.3.2024 il Comune resistente ha ordinato lo sgombero dell’area ai soli occupanti abusivi della stessa, ingiungendo alla ricorrente di provvedere alla sua pulizia una volta liberata l’area dagli occupanti, cosa che nel frattempo è avvenuta tramite l’intervento della forza pubblica;
Considerato, che la ricorrente chiede la condanna alle spese sostenendo che il Comune resistente abbia adottato i suddetti atti solo a seguito e per effetto della proposizione dell’odierno ricorso;
Ritenuto, che l’istanza di condanna alle spese vada respinta e che invece sussistano giusti motivi per la loro compensazione posto che solo successivamente al provvedimento impugnato è risultata l’impossibilità di accesso all’area da parte della ricorrente e sono emersi i presupposti per cui non poteva ritenersi sussistente un inadempimento volontario all’ordinanza di demolizione da parte della proprietà;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, sul ricorso R.G. 1532/22 lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IA UC, Presidente, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB IA UC |
IL SEGRETARIO