CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1368/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2869/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3699/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0044067/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società contribuente Resistente_1 srl è titolare del diritto di superficie di una unità adibita ad impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) che fino alla data del 14/06/2017 era censita al Foglio Dati_catastali_1 Rendita Catastale 12.200,00 (cfr. documentazione in atti).
In data 15 giugno 2017, con dichiarazione Doc.fa (DM 701/94), ha rideterminato la rendita (art. 1 c.
22 legge 208-2015 - c.d. sbullonamento dell'impianto) proponendo un “abbattimento” della rendita in euro
3.440,00.
La variazione (ex lege 208/2015) era stata già presentata dalla Società il 18 maggio 2016: l'Agenzia rilevato che non vi erano ulteriori elementi da eliminare dalla stima ha ripristinato il classamento ed ha notificato l'Avviso n. 44067 (cfr. provvedimento in atti).
La Società impugnava il provvedimento chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice accoglieva il ricorso annullando il provvedimento in contestazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi ch di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha controdedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello in esame non è fondato.
1.- A mente di quanto disposto dall' art.14 D.lgs 546/1992 e dall'art. 102 del c.p.c. il litisconsorzio deve ritenersi necessario qualora il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio abbia natura “inscindibile”.
Nell'ipotesi in cui, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia possa regolare utilmente i rapporti dei partecipanti al giudizio, lasciando impregiudicata la posizione degli altri, il litisconsorzio non potrà considerarsi “necessario”.
La costituzione del “diritto di superficie” realizza un'ipotesi di “proprietà temporanea” che esclude la compresente proprietà dei proprietari del terreno: questi ultimi non possono essere considerati “parte” del rapporto tributario in contestazione. 2.- La rendita catastale era stata già ridefinita con DOCFA del 08/09/2016 (p. SR0068482) secondo quanto disposto dalla Circolare n. 2E del febbraio 2016 (e seguenti modificazioni) e con l'ausilio di una perizia tecnica (cfr. consulenza tecnica in atti).
Con il DOCFA del 04/04/2017 (p. SR0028069) non sono state apportate modifiche alla rendita catastale di € 2.646,00 che è stata convalidata dall' Agenzia delle entrate (data di entrata in vigore 09/09/2016).
La Resistente_1 s.r.l. ha supportato la stima con la relazione tecnica in atti.
Di contro nessun apprezzabile elemento concreto di segno contrario è stato addotto dall'Agenzia delle entrate: con Ordinanza di legittimità n. 29811 del 2024 è stato ribadito che in caso di rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente, spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare la legittimità della propria pretesa.
- Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni sottese ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2869/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3699/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0044067/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società contribuente Resistente_1 srl è titolare del diritto di superficie di una unità adibita ad impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) che fino alla data del 14/06/2017 era censita al Foglio Dati_catastali_1 Rendita Catastale 12.200,00 (cfr. documentazione in atti).
In data 15 giugno 2017, con dichiarazione Doc.fa (DM 701/94), ha rideterminato la rendita (art. 1 c.
22 legge 208-2015 - c.d. sbullonamento dell'impianto) proponendo un “abbattimento” della rendita in euro
3.440,00.
La variazione (ex lege 208/2015) era stata già presentata dalla Società il 18 maggio 2016: l'Agenzia rilevato che non vi erano ulteriori elementi da eliminare dalla stima ha ripristinato il classamento ed ha notificato l'Avviso n. 44067 (cfr. provvedimento in atti).
La Società impugnava il provvedimento chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice accoglieva il ricorso annullando il provvedimento in contestazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi ch di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha controdedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello in esame non è fondato.
1.- A mente di quanto disposto dall' art.14 D.lgs 546/1992 e dall'art. 102 del c.p.c. il litisconsorzio deve ritenersi necessario qualora il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio abbia natura “inscindibile”.
Nell'ipotesi in cui, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia possa regolare utilmente i rapporti dei partecipanti al giudizio, lasciando impregiudicata la posizione degli altri, il litisconsorzio non potrà considerarsi “necessario”.
La costituzione del “diritto di superficie” realizza un'ipotesi di “proprietà temporanea” che esclude la compresente proprietà dei proprietari del terreno: questi ultimi non possono essere considerati “parte” del rapporto tributario in contestazione. 2.- La rendita catastale era stata già ridefinita con DOCFA del 08/09/2016 (p. SR0068482) secondo quanto disposto dalla Circolare n. 2E del febbraio 2016 (e seguenti modificazioni) e con l'ausilio di una perizia tecnica (cfr. consulenza tecnica in atti).
Con il DOCFA del 04/04/2017 (p. SR0028069) non sono state apportate modifiche alla rendita catastale di € 2.646,00 che è stata convalidata dall' Agenzia delle entrate (data di entrata in vigore 09/09/2016).
La Resistente_1 s.r.l. ha supportato la stima con la relazione tecnica in atti.
Di contro nessun apprezzabile elemento concreto di segno contrario è stato addotto dall'Agenzia delle entrate: con Ordinanza di legittimità n. 29811 del 2024 è stato ribadito che in caso di rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente, spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare la legittimità della propria pretesa.
- Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni sottese ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE