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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio – ammonimento tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA Parte_1 C.F._1 CACCHIONE, elettivamente domiciliata in VIA MARIO PAGANO N. 44, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. VALERIA CACCHIONE
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI ER Per la ricorrente: “A) disporre l'affidamento superesclusivo dei minori e alla ERona_2 madre;
Parte_1
B) in via gradata, disporre l'affidamento superesclusivo alla madre quantomeno per le decisioni relative alla salute ed all'istruzione; ER C) in via ancor più gradata, disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla ERona_2 madre;
pagina 1 di 4 D) in ogni caso, ridefinire il diritto di visita del padre, eventualmente con l'intervento del Servizio Sociale del Comune di Termoli e comunque senza pernotto dei figli;
E) aumentare a € 350,00 per ogni figlio l'importo per il mantenimento in capo al;
Per_2
F) ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 cpc., ammonire il resistente per il mancato rispetto dell'accordo per l'affidamento dei figli.
In via istruttoria si chiede di essere autorizzati alla prova per testi con le sigg. e Tes_1 [...]
residenti in [...], salvo altri, sulle seguenti circostanze: Testimone_2
1) Vero che dall'estate 2023 il sig. si è sottratto al rispetto del diritto/dovere di visita sia nei Per_2 giorni stabiliti in accordo che in giorni differenti;
2) vero che egli è mancato sia durante tutte le festività natalizie 2023 e pasquali 2024, sia nei giorni dei compleanni dei figli;
ER
3) vero che il sig. ha riportato la figlia a casa per cena tutte le volte in cui l'ha Per_2 prelevata;
4) Vero che egli si disinteressa delle decisioni per i figli sia in relazione alle questioni sanitarie sia che per l'istruzione, lasciando ogni responsabilità alla madre;
5) Vero che in occasione della processione a mare per S. Basso il 3 agosto sulla barca di proprietà di
è presente un gran quantitativo di alcol di cui lo stesso abusa nell'occasione; Per_2
6) Vero che è abitudine del offendere e mancare di rispetto alla sig.ra ; Per_2 Parte_1
7) Vero che la sig.ra è costretta a sollecitare mensilmente il versamento dell'importo del Parte_1 mantenimento per i figli”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 25/07/2024, ha proposto nei confronti dell'ex compagno Parte_1
domanda di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, formulando le conclusioni analiticamente riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
All'udienza di prima comparizione, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza della parte convenuta, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate con le note sostitutive dell'udienza del 23/09/2025, riportandosi a quelle trascritte in epigrafe.
In data 07/10/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'assetto di fatto in essere riguardo alla collocazione dei figli minori, che li vede stabilmente conviventi con la madre, e il prolungato e ingiustificato disinteresse del padre verso i figli, desunto non soltanto dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 19/02/2025 ma anche dalla messaggistica whatsapp depositata con il ricorso introduttivo, suggeriscono di affidare i minori in via esclusiva alla madre, con facoltà/dovere, per la madre, di assumere da sola anche le decisioni di pagina 2 di 4 maggiore importanza per i figli. La prolungata assenza del padre dalla vita dei figli negli ultimi due anni e l'età dei minori (dieci anni l'una e cinque anni l'altro) rendono doverosa la presa in carico dei minori da parte del Servizio sociale competente, al fine di verificare se esistano margini, nell'interesse dei minori, per il recupero del rapporto con la figura paterna e, nell'affermativa, di individuare le modalità, anche temporali, più idonee a favorirlo.
Per la stessa ragione, nonché per l'irregolare e insufficiente contribuzione nel pagamento delle spese straordinarie, il convenuto deve essere ammonito al rispetto dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla regolarità nell'esercizio del diritto di visita dei figli e nel pagamento delle spese straordinarie.
Il programma di frequentazione fra il padre e i figli minori, già alquanto ridotto (sono previsti, infatti, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16 alle ore 21, oltre alle festività natalizie – tre giorni un anno e due giorni l'altro – e pasquali – un giorno – e alle vacanze estive, queste ultime con tempi da concordare fra i genitori), non deve essere ulteriormente ristretto, al fine di non rendere, di fatto, impossibile il recupero del rapporto padre/figli.
In assenza di modifiche nei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e non essendo stati dedotti mutamenti riguardo alle esigenze di vita dei minori e alle condizioni economico-patrimoniali dei genitori, non deve essere disposto il chiesto aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, atteso l'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico del contumace e devono essere liquidate, quanto ai compensi, secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e di ammonimento, proposta con ricorso depositato il 25/07/2024 da Parte_1 contro , con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa
[...] Controparte_1 richiesta o conclusione, così provvede:
pagina 3 di 4 ER a) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre , con Per_2 Parte_1 facoltà/dovere, per la madre, di assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza per i figli;
b) conferma, quanto ai tempi di permanenza dei minori presso il padre e al loro mantenimento, anche in ordine alle spese straordinarie, le condizioni in essere come risultanti dall'accordo recepito nel decreto di questo Tribunale del 18/03/2020;
c) ammonisce , richiamandolo al rispetto dei doveri inerenti alla Controparte_1 responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla regolarità nell'esercizio del diritto di visita dei figli e nel pagamento delle spese straordinarie;
d) dispone che il Servizio sociale del Comune di Termoli prenda in carico i minori Per_3
nata il [...] a [...], e , nato il [...] a [...], al fine
[...] ERona_2 di verificare se esistano margini, nell'interesse dei minori, per il recupero del rapporto con la figura paterna e, nell'affermativa, di individuare le modalità, anche temporali, più idonee a favorirlo;
e) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore liquidati in Euro 2.538,50, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) dispone trasmettersi la presente decisione al per l'esecuzione della Controparte_2 statuizione sub d).
Così deciso in camera di consiglio l'11/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio – ammonimento tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA Parte_1 C.F._1 CACCHIONE, elettivamente domiciliata in VIA MARIO PAGANO N. 44, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. VALERIA CACCHIONE
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI ER Per la ricorrente: “A) disporre l'affidamento superesclusivo dei minori e alla ERona_2 madre;
Parte_1
B) in via gradata, disporre l'affidamento superesclusivo alla madre quantomeno per le decisioni relative alla salute ed all'istruzione; ER C) in via ancor più gradata, disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla ERona_2 madre;
pagina 1 di 4 D) in ogni caso, ridefinire il diritto di visita del padre, eventualmente con l'intervento del Servizio Sociale del Comune di Termoli e comunque senza pernotto dei figli;
E) aumentare a € 350,00 per ogni figlio l'importo per il mantenimento in capo al;
Per_2
F) ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 cpc., ammonire il resistente per il mancato rispetto dell'accordo per l'affidamento dei figli.
In via istruttoria si chiede di essere autorizzati alla prova per testi con le sigg. e Tes_1 [...]
residenti in [...], salvo altri, sulle seguenti circostanze: Testimone_2
1) Vero che dall'estate 2023 il sig. si è sottratto al rispetto del diritto/dovere di visita sia nei Per_2 giorni stabiliti in accordo che in giorni differenti;
2) vero che egli è mancato sia durante tutte le festività natalizie 2023 e pasquali 2024, sia nei giorni dei compleanni dei figli;
ER
3) vero che il sig. ha riportato la figlia a casa per cena tutte le volte in cui l'ha Per_2 prelevata;
4) Vero che egli si disinteressa delle decisioni per i figli sia in relazione alle questioni sanitarie sia che per l'istruzione, lasciando ogni responsabilità alla madre;
5) Vero che in occasione della processione a mare per S. Basso il 3 agosto sulla barca di proprietà di
è presente un gran quantitativo di alcol di cui lo stesso abusa nell'occasione; Per_2
6) Vero che è abitudine del offendere e mancare di rispetto alla sig.ra ; Per_2 Parte_1
7) Vero che la sig.ra è costretta a sollecitare mensilmente il versamento dell'importo del Parte_1 mantenimento per i figli”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 25/07/2024, ha proposto nei confronti dell'ex compagno Parte_1
domanda di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, formulando le conclusioni analiticamente riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
All'udienza di prima comparizione, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza della parte convenuta, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate con le note sostitutive dell'udienza del 23/09/2025, riportandosi a quelle trascritte in epigrafe.
In data 07/10/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'assetto di fatto in essere riguardo alla collocazione dei figli minori, che li vede stabilmente conviventi con la madre, e il prolungato e ingiustificato disinteresse del padre verso i figli, desunto non soltanto dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 19/02/2025 ma anche dalla messaggistica whatsapp depositata con il ricorso introduttivo, suggeriscono di affidare i minori in via esclusiva alla madre, con facoltà/dovere, per la madre, di assumere da sola anche le decisioni di pagina 2 di 4 maggiore importanza per i figli. La prolungata assenza del padre dalla vita dei figli negli ultimi due anni e l'età dei minori (dieci anni l'una e cinque anni l'altro) rendono doverosa la presa in carico dei minori da parte del Servizio sociale competente, al fine di verificare se esistano margini, nell'interesse dei minori, per il recupero del rapporto con la figura paterna e, nell'affermativa, di individuare le modalità, anche temporali, più idonee a favorirlo.
Per la stessa ragione, nonché per l'irregolare e insufficiente contribuzione nel pagamento delle spese straordinarie, il convenuto deve essere ammonito al rispetto dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla regolarità nell'esercizio del diritto di visita dei figli e nel pagamento delle spese straordinarie.
Il programma di frequentazione fra il padre e i figli minori, già alquanto ridotto (sono previsti, infatti, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16 alle ore 21, oltre alle festività natalizie – tre giorni un anno e due giorni l'altro – e pasquali – un giorno – e alle vacanze estive, queste ultime con tempi da concordare fra i genitori), non deve essere ulteriormente ristretto, al fine di non rendere, di fatto, impossibile il recupero del rapporto padre/figli.
In assenza di modifiche nei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e non essendo stati dedotti mutamenti riguardo alle esigenze di vita dei minori e alle condizioni economico-patrimoniali dei genitori, non deve essere disposto il chiesto aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, atteso l'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico del contumace e devono essere liquidate, quanto ai compensi, secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e di ammonimento, proposta con ricorso depositato il 25/07/2024 da Parte_1 contro , con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa
[...] Controparte_1 richiesta o conclusione, così provvede:
pagina 3 di 4 ER a) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre , con Per_2 Parte_1 facoltà/dovere, per la madre, di assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza per i figli;
b) conferma, quanto ai tempi di permanenza dei minori presso il padre e al loro mantenimento, anche in ordine alle spese straordinarie, le condizioni in essere come risultanti dall'accordo recepito nel decreto di questo Tribunale del 18/03/2020;
c) ammonisce , richiamandolo al rispetto dei doveri inerenti alla Controparte_1 responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla regolarità nell'esercizio del diritto di visita dei figli e nel pagamento delle spese straordinarie;
d) dispone che il Servizio sociale del Comune di Termoli prenda in carico i minori Per_3
nata il [...] a [...], e , nato il [...] a [...], al fine
[...] ERona_2 di verificare se esistano margini, nell'interesse dei minori, per il recupero del rapporto con la figura paterna e, nell'affermativa, di individuare le modalità, anche temporali, più idonee a favorirlo;
e) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore liquidati in Euro 2.538,50, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) dispone trasmettersi la presente decisione al per l'esecuzione della Controparte_2 statuizione sub d).
Così deciso in camera di consiglio l'11/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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