Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5900 del 2025, proposto da
Full S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Basile e Bruno Garante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Basile in Napoli, largo Francesco Torraca, n. 71;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Torre Annunziata (NA) sulla richiesta di certificazione attestante la classificazione della Strada denominata Via Bottaro ed, in particolare, il tratto stradale insistente tra la SS 145 e Via Provinciale Vigne Sant'Antonio, formulata dalla ricorrente in data 04/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (che dichiara di essere titolare di un impianto di distribuzione carburante ubicato nel territorio comunale di Torre Annunziata alla Via Ercole Ercoli 16), con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., notificato il 27/10/2025 e depositato in giudizio il 05/11/2025, chiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Torre Annunziata (NA) sulla richiesta di certificazione attestante la classificazione della Strada denominata Via Bottaro ed, in particolare, il tratto stradale insistente tra la SS 145 e Via Provinciale Vigne Sant’Antonio, formulata dalla ricorrente, a mezzo p.e.c., in data 04/02/2025 (e protocollata con n. 6243 del 05/02/2025), anche alla luce del fatto che l’Ente comunale, con atto prot. n. 19/V/25 del 28/01/2025, ha provveduto al mero annullamento in autotutela della nota prot. n. 123/NO/2024 del 10/07/2024, con cui il Comandante di P.M. aveva provveduto alla classificazione della strada in questione, rilasciando certificato attestante che “ il tratto di strada interessato è classificato in strada urbana di quartiere (cat. E) in quanto strada ad unica careggiata con due corsie e marciapiedi ”. Chiede, altresì, di nominare un commissario ad acta , il quale, scaduto il termine assegnato alla P.A., potrà sostituirsi ad essa.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2 DELLA L. 07.08.1990 N. 241 - VIOLAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ALTRI ASPETTI.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Torre Annunziata.
Nella Camera di Consiglio del 13/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso - proposto, ex art. 31 e 117 c.p.a., il 27/10/2025 e depositato in giudizio il 05/11/2025, nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi di seguito precisati.
1. - Il Tribunale ritiene fondato il primo ed unico pluriarticolato motivo di ricorso, nella parte incentrata sulla violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, con il quale afferma che “ la P.A. ha il dovere di concludere un procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, secondo il precetto normativo contenuto nell’art. 2 della L. 241 del 1990 ”.
Osserva, infatti, il Tribunale che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, dall’altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, inoltre, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, si rileva che, dopo la richiesta di certificazione avanzata dalla ricorrente in data 04/02/2025 (protocollata con n. 6243 del 05/02/2025), attestante la classificazione della Strada denominata Via Bottaro ed, in particolare, il tratto stradale insistente tra la SS 145 e Via Provinciale Vigne Sant’Antonio, anche alla luce dell’annullamento in autotutela della nota prot. n. 123/NO/2024 del 10/07/2024, il Comune intimato non si è ancora determinato con provvedimento espresso sulla predetta richiesta della ricorrente.
Sicché il Collegio ritiene che il Comune intimato abbia l’obbligo di riscontrare espressamente la predetta richiesta di certificazione del 04/02/2025 (protocollata con n. 6243 del 05/02/2025), essendosi il silenzio della P.A. protratto oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi.
2. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto nei sensi sopra precisati, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Torre Annunziata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di certificazione avanzata dalla ricorrente in data 04/02/2025 (protocollata con n. 6243 del 05/02/2025) e comunicare la relativa determinazione alla ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a., Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, provvederà - in sostituzione del Comune di Torre Annunziata - con atto espresso a riscontrare la richiesta di certificazione avanzata dalla ricorrente in data 04/02/2025 (protocollata con n. 6243 del 05/02/2025). Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Comune intimato e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Torre Annunziata e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Torre Annunziata di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi espressamente sulla richiesta di certificazione avanzata dalla ricorrente in data 04/02/2025 (protocollata con n. 6243 del 05/02/2025) e comunicando la relativa determinazione alla medesima ricorrente.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, determinando in € 1.000,00 (Mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Comune intimato.
Condanna il Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco pro-tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA DA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TE | AR RA DA |
IL SEGRETARIO