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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.774/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Giacinto D'Urso
Email_1
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/02/2019, parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_2
proponendo opposizione ad avviso di addebito n. 33420180005863691000, notificato in data
06/02/2019 per il pagamento di complessivi euro 5.069,27 a titolo di contribuzione IVS e sanzioni, asseritamente dovute dal 1/2017 al 3/2018 a titolo di gestione artigiani, rappresentando di non essere più titolare della “CS ASCENSORI S.R.L.” dal 28/3/2017 (data di cessione della propria quota sociale), ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo e dei presupposti per l'avvenuta iscrizione alla gestione artigiani per il periodo oggetto di accertamento.
Si è costituito in giudizio rappresentando che l'avviso di addebito era stato oggetto di CP_2 sgravio nelle more del giudizio e che restavano dovuti soltanto i contributi relativi al primo trimestre 2017, periodo in cui il ricorrente era amministratore unico della CS ascensori s.r.l.
La causa è stata istruita documentalmente.
*****
Occorre preliminarmente evidenziare che l' resistente ha dato prova nel corso del CP_1
giudizio di aver proceduto allo sgravio parziale dei contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto, a partire dal secondo trimestre 2017 e precisamente, dal 4/2017 sino al 3/2018 (cfr. provvedimento di sgravio in all. memoria di costituzione . CP_2
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento ai suddetti crediti previdenziali.
Diversamente, la domanda è infondata nella restante parte e non merita accoglimento.
In fatto, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta cessione della propria quota sociale della
“CS ascensori s.r.l.”, solo a partire dal 28.3.2017, data della stipula del contratto di cessione della quota sociale, con atto a rogito del notaio dott. (contratto registrato il Persona_1
3.4.2017).
Pertanto, la contribuzione richiesta da per il primo trimestre 2017 (dal 1/2017 al 3/2017) CP_2
è dovuta, risultando sussistenti i presupposti richiesti ex lege per l'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dal 4/2017 al 3/2018;
- rigetta nel resto la proposta opposizione e dichiara dovuti i crediti contributivi per il primo trimestre 2017;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Giacinto D'Urso
Email_1
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/02/2019, parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_2
proponendo opposizione ad avviso di addebito n. 33420180005863691000, notificato in data
06/02/2019 per il pagamento di complessivi euro 5.069,27 a titolo di contribuzione IVS e sanzioni, asseritamente dovute dal 1/2017 al 3/2018 a titolo di gestione artigiani, rappresentando di non essere più titolare della “CS ASCENSORI S.R.L.” dal 28/3/2017 (data di cessione della propria quota sociale), ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo e dei presupposti per l'avvenuta iscrizione alla gestione artigiani per il periodo oggetto di accertamento.
Si è costituito in giudizio rappresentando che l'avviso di addebito era stato oggetto di CP_2 sgravio nelle more del giudizio e che restavano dovuti soltanto i contributi relativi al primo trimestre 2017, periodo in cui il ricorrente era amministratore unico della CS ascensori s.r.l.
La causa è stata istruita documentalmente.
*****
Occorre preliminarmente evidenziare che l' resistente ha dato prova nel corso del CP_1
giudizio di aver proceduto allo sgravio parziale dei contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto, a partire dal secondo trimestre 2017 e precisamente, dal 4/2017 sino al 3/2018 (cfr. provvedimento di sgravio in all. memoria di costituzione . CP_2
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento ai suddetti crediti previdenziali.
Diversamente, la domanda è infondata nella restante parte e non merita accoglimento.
In fatto, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta cessione della propria quota sociale della
“CS ascensori s.r.l.”, solo a partire dal 28.3.2017, data della stipula del contratto di cessione della quota sociale, con atto a rogito del notaio dott. (contratto registrato il Persona_1
3.4.2017).
Pertanto, la contribuzione richiesta da per il primo trimestre 2017 (dal 1/2017 al 3/2017) CP_2
è dovuta, risultando sussistenti i presupposti richiesti ex lege per l'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dal 4/2017 al 3/2018;
- rigetta nel resto la proposta opposizione e dichiara dovuti i crediti contributivi per il primo trimestre 2017;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).