Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 131
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso di primo grado privo di firma digitale

    La Corte ritiene che il vizio debba essere qualificato come nullità e non inesistenza, poiché la paternità dei ricorsi è desumibile con certezza da elementi convergenti (notifica da PEC censita, procura, deposito telematico, costituzione dell'Agenzia delle Entrate che ha svolto difese nel merito). L'atto ha raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio, pertanto la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Legittimità della tassazione della sopravvenienza attiva e disconoscimento della variazione in diminuzione

    La Corte ritiene che la disciplina di riferimento sia l'art. 88 del TUIR. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'applicazione dell'art. 88 presuppone che la posta passiva fosse reale al momento della sua iscrizione e che la sua insussistenza sia sopravvenuta. Nel caso di specie, la società aveva iscritto un costo per prestazioni di servizi nel 2010. La società ha poi neutralizzato fiscalmente tale sopravvenienza con una variazione in diminuzione ingiustificata. L'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale variazione, ripristinando la corretta tassazione della sopravvenienza attiva. La questione dirimente è se la posta passiva fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione; il legale rappresentante della società ha fornito una dichiarazione confessoria in tal senso, non confutata in giudizio. Pertanto, la posta passiva era reale ed effettiva al momento della sua iscrizione.

  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso di primo grado privo di firma digitale

    La Corte ritiene che il vizio debba essere qualificato come nullità e non inesistenza, poiché la paternità dei ricorsi è desumibile con certezza da elementi convergenti (notifica da PEC censita, procura, deposito telematico, costituzione dell'Agenzia delle Entrate che ha svolto difese nel merito). L'atto ha raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio, pertanto la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Legittimità della tassazione della sopravvenienza attiva e disconoscimento della variazione in diminuzione

    La Corte ritiene che la disciplina di riferimento sia l'art. 88 del TUIR. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'applicazione dell'art. 88 presuppone che la posta passiva fosse reale al momento della sua iscrizione e che la sua insussistenza sia sopravvenuta. Nel caso di specie, la società aveva iscritto un costo per prestazioni di servizi nel 2010. La società ha poi neutralizzato fiscalmente tale sopravvenienza con una variazione in diminuzione ingiustificata. L'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale variazione, ripristinando la corretta tassazione della sopravvenienza attiva. La questione dirimente è se la posta passiva fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione; il legale rappresentante della società ha fornito una dichiarazione confessoria in tal senso, non confutata in giudizio. Pertanto, la posta passiva era reale ed effettiva al momento della sua iscrizione.

  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso di primo grado privo di firma digitale

    La Corte ritiene che il vizio debba essere qualificato come nullità e non inesistenza, poiché la paternità dei ricorsi è desumibile con certezza da elementi convergenti (notifica da PEC censita, procura, deposito telematico, costituzione dell'Agenzia delle Entrate che ha svolto difese nel merito). L'atto ha raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio, pertanto la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Legittimità della tassazione della sopravvenienza attiva e disconoscimento della variazione in diminuzione

    La Corte ritiene che la disciplina di riferimento sia l'art. 88 del TUIR. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'applicazione dell'art. 88 presuppone che la posta passiva fosse reale al momento della sua iscrizione e che la sua insussistenza sia sopravvenuta. Nel caso di specie, la società aveva iscritto un costo per prestazioni di servizi nel 2010. La società ha poi neutralizzato fiscalmente tale sopravvenienza con una variazione in diminuzione ingiustificata. L'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale variazione, ripristinando la corretta tassazione della sopravvenienza attiva. La questione dirimente è se la posta passiva fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione; il legale rappresentante della società ha fornito una dichiarazione confessoria in tal senso, non confutata in giudizio. Pertanto, la posta passiva era reale ed effettiva al momento della sua iscrizione.

  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso di primo grado privo di firma digitale

    La Corte ritiene che il vizio debba essere qualificato come nullità e non inesistenza, poiché la paternità dei ricorsi è desumibile con certezza da elementi convergenti (notifica da PEC censita, procura, deposito telematico, costituzione dell'Agenzia delle Entrate che ha svolto difese nel merito). L'atto ha raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio, pertanto la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Legittimità della tassazione della sopravvenienza attiva e disconoscimento della variazione in diminuzione

    La Corte ritiene che la disciplina di riferimento sia l'art. 88 del TUIR. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'applicazione dell'art. 88 presuppone che la posta passiva fosse reale al momento della sua iscrizione e che la sua insussistenza sia sopravvenuta. Nel caso di specie, la società aveva iscritto un costo per prestazioni di servizi nel 2010. La società ha poi neutralizzato fiscalmente tale sopravvenienza con una variazione in diminuzione ingiustificata. L'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale variazione, ripristinando la corretta tassazione della sopravvenienza attiva. La questione dirimente è se la posta passiva fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione; il legale rappresentante della società ha fornito una dichiarazione confessoria in tal senso, non confutata in giudizio. Pertanto, la posta passiva era reale ed effettiva al momento della sua iscrizione.

  • Rigettato
    Mancanza di contestazione del recupero IVA

    La Corte prende atto che gli appellanti non hanno contestato il recupero IVA di € 2.352,00 per la doppia registrazione di fatture negli anni 2014 e 2015, pertanto tale rilievo rimane definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 131
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo