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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 662/2021 depositato il 28/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 S.a.s. Di Ricorrente_2& C. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 20/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I401038 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I401031 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I401032 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I400938 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Ferrara e consegnato in data 27/03/2018, venivano rilevate
Ricorrente_4 Ricorrente_2 Ricorrente_3irregolarità nella contabilità della società S.a.s. di e , esercente attività di bar, con riferimento agli anni d'imposta 2014 e 2015.
Per quanto attiene all'anno d'imposta 2015, oggetto del presente giudizio, i verificatori rilevavano:
a) anomalie nella scheda contabile "Fatture da ricevere", da cui emergeva una sopravvenienza attiva di € 77.709,61. Nel corso della verifica, i rappresentanti della società avevano consegnato la scheda contabile relativa al conto "Fatture da ricevere" recante registrazione datata 31/12/2010 in cui si rilevava un costo di € 85.000,00 riferito a una prestazione di servizi, unitamente a una dichiarazione del sig. Ricorrente_2 attestante di
"dover ancora ricevere fatture, per un importo di € 85.000,00, come prestazione di terzi". Di tale annotazione, tuttavia, i verificatori non rinvenivano alcun riscontro documentale circa la natura della prestazione, né contratti né fatture ricevute negli anni successivi;
b) doppia registrazione di fatture/note di accredito negli anni 2014 e 2015, per un ammontare complessivo di € 11.641,53, con conseguente indebita detrazione IVA per € 2.351,92 nell'anno 2015.
A seguito del p.v.c., l'Ufficio richiedeva con invito n. I00569/2018 la documentazione relativa alla sopravvenienza attiva che la società dichiarava di aver contabilizzato nel 2015.
La documentazione consegnata il 17/10/2018 confermava che la società aveva effettivamente indicato nel Bilancio al 31/12/2015 una sopravvenienza attiva di € 136.042,57.
Tuttavia, al rigo RF 55 del Modello Unico/SP 2016 risultava riportata una variazione in diminuzione di pari importo (ridotta a € 75.723,22 per storni parziali), che neutralizzava completamente la sopravvenienza attiva, sottraendola a tassazione.
In data 6 e 13 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate notificava gli avvisi di accertamento n. THD02I400938/2019 alla società (con rideterminazione del reddito d'impresa in € 120.294,00 e recupero IVA per € 2.352,00) e i conseguenti avvisi nn. THD01I401032/2019,
THD01I401038/2019 e THD01I401031/2019 ai soci Ricorrente_2, Ricorrente_3 e
Ricorrente_1 per la tassazione per trasparenza del maggior reddito.
In data 9 dicembre 2019, la società presentava istanza di accertamento con adesione, senza seguito.
In data 4 giugno 2020, la società e i soci notificavano separati ricorsi-reclamo avverso gli avvisi di accertamento: i ricorsi venivano notificati con un'unica trasmissione via p.e.c. (protocollo in entrata n. 20426 del 4.6.2020) all'indirizzo dell'AGENZIA DELLE ENTRATE –
D.P. di FERRARA, senza apposizione della firma digitale sui files trasmessi;
i ricorsi, firmati a mano e scansionati in formato PDF, non recavano la sottoscrizione digitale p7m del difensore, Dott. Nominativo_1.
Nei ricorsi, i contribuenti eccepivano che l'Ufficio aveva erroneamente ripreso a tassazione nell'anno 2015, come sopravvenienza attiva, fatture da ricevere del 2010, sostenendo che si trattasse di passività fittizie non disciplinate dall'art. 88 del TUIR e che il recupero avrebbe dovuto avvenire nell'anno d'imposta 2010, ormai prescritto. Non venivano contestate le riprese IVA per € 2.352,00.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di FERRARA depositando controdeduzioni con cui -nel ribadire la legittimità del proprio operato-:
a) chiedeva la riunione dei ricorsi della società e dei soci;
b) eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi per mancanza di firma digitale, rilevando che, vigente il nuovo processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019, i ricorsi notificati a mezzo p.e.c. senza firma digitale dovevano ritenersi giuridicamente inesistenti, in quanto privi del requisito di validità costituito dalla sottoscrizione digitale equiparata alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.
546/1992;
c) difendeva nel merito gli avvisi, sottolineando che la rettifica non atteneva alla sopravvenienza attiva (correttamente dichiarata), bensì al disconoscimento della variazione in diminuzione ingiustificata di € 75.723,00.
Nelle date 25 febbraio e 1° marzo 2021, la società depositava memorie con cui contrastava l'eccezione di inammissibilità, richiamando giurisprudenza favorevole al principio del raggiungimento dello scopo, e insisteva sulla natura fittizia della scrittura contabile del
2010. Confermava di non aver contestato il recupero IVA per € 2.352,00.
L'Ufficio replicava con memoria dell'11 marzo 2021, insistendo sull'inammissibilità e richiamando l'orientamento della CTP di Ferrara in ordine alla mancanza di firma digitale sul ricorso (sentenze n. 129/02/2020 e n. 43/02/2021) e della Corte di Cassazione (ordinanze n. 14338/2017 e n. 7206/2021).
Con sentenza n. 104/02/2021, depositata il 20 aprile 2021, la Commissione Tributaria
Provinciale di Ferrara, riuniti i ricorsi, dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi -con assorbimento di ogni altro motivo e questione- e compensava le spese di lite.
Nella motivazione, il Giudice di primo grado rilevava:
- che la firma digitale non costituisce un accessorio discrezionale dell'atto, ma un requisito necessario di validità, poiché sostituisce la firma autografa in tutto e per tutto;
- che la sua mancanza determina una situazione analoga a quella del ricorso privo di sottoscrizione, causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.
546/1992;
- che l'utilizzo della p.e.c. fornisce la prova dell'invio e della ricezione dell'atto, ma non la certezza dell'identità del sottoscrittore, e che non si trattava di nullità sanabile, bensì di inesistenza giuridica dell'atto.
Ricorrente_4 Ricorrente_2 Difensore_2 Ricorrente_2La società S.a.s. di e nonchè i soci ,
Ricorrente_3 Ricorrente_1 e , quindi, hanno impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecitano l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo i seguenti motivi
-attinenti unicamente alla questione dell'ammissibilità del ricorso di primo grado senza alcun riferimento al merito-, con richiesta di dichiarazione di ammissibilità con rinvio al Giudice di primo grado per la decisione di merito, ovvero, in subordine, la trattazione del merito da parte di questa Corte:
1) contestavano la contraddittorietà tra le difese dell'Ufficio e la sentenza sulla qualificazione del vizio come inesistenza anziché nullità;
2) sostenevano che, essendo la sentenza "solo formale", non conteneva alcuna conferma della fondatezza della pretesa tributaria;
3) richiamavano abbondante giurisprudenza della Suprema Corte e di merito a sostegno della tesi della possibile sanatoria derivante dal deposito del ricorso o dal raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. SS.UU. n. 7665/2016, Cass. SS.UU. n.
23620/2018, Cass. n. 21328/2020, Cass. n. 14326/2020, CTR Emilia Romagna n. 630/2019).
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di FERRARA si costituiva depositando controdeduzioni in data 6 luglio 2021, con cui:
a) insisteva sull'inammissibilità per mancanza di firma digitale, evidenziando che la giurisprudenza richiamata dagli appellanti si riferiva a fattispecie preesistenti all'introduzione del processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019 o a processi diversi da quello tributario;
b) sottolineava che, nel processo tributario telematico, l'atto da depositare deve contenere gli stessi file digitali notificati, trattandosi del medesimo atto digitale, e che la mancanza della firma digitale non può essere sanata se non entro il termine perentorio per la proposizione del ricorso;
c) in subordine, ribadiva la fondatezza degli avvisi di accertamento nel merito, evidenziando che il recupero atteneva alla variazione in diminuzione non documentata e che il momento rilevante per la tassazione della sopravvenienza è quello in cui la posta attiva emerge e acquista certezza.
All'udienza del giorno 2 febbraio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato, anche se con diversa motivazione atteso che il ricorso in primo grado è ammissibile anche se infondato nel merito.
2. Va disattesa la richiesta di rimessione al giudice di primo grado in quanto il giudice di appello è giudice di merito e, quindi, la questione sull'ammissibilità del ricorso in primo grado
è del tutto irrilevante in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e quindi non potrebbe mai rimettere la causa al primo giudice bensì deve comunque decidere sul merito.
2.1 E ciò vale anche per il processo tributario per il quale, a norma dell'art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992, la decisione in rito e non nel merito nella motivazione della sentenza di primo grado non è compresa fra i casi di rimessione al primo giudice.
3. Va dapprima affrontata la questione preliminare attinente alla validità della notificazione via p.e.c. di atti processuali privi di firma digitale del difensore nel processo tributario telematico posta a base della pronuncia di inammissibilità dei ricorsi da parte del giudice di primo grado.
3.1 In materia, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, prevede che "le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione". 3.1.1 Il Decreto n. 163/2013 stabilisce all'art. 3, comma 1, che "gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento".
3.1.2 Dal 1° luglio 2019, per effetto dell'art. 16, comma 5, del D.L. n. 119/2018, il processo tributario telematico è divenuto obbligatorio per i giudizi instaurati in primo e secondo grado.
3.2 L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi di primo grado rilevando che gli stessi, pur notificati via p.e.c., erano costituiti da files in formato PDF privi della sottoscrizione digitale del difensore, mancando il formato “.p7m” che attesta la firma digitale.
3.2.1 Secondo l'A.F., la firma digitale costituisce requisito di validità dell'atto in quanto equiparata alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.
546/1992, che commina l'inammissibilità per i ricorsi non sottoscritti e che la trasmissione via p.e.c., pur attestando la provenienza dell'atto dal mittente, non surrogherebbe la sottoscrizione digitale dell'originale dell'atto.
3.3 Gli appellanti hanno sostenuto che la mancanza di firma digitale costituirebbe un vizio sanabile mediante il deposito del ricorso entro il termine per la costituzione in giudizio, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., e che la notifica via p.e.c. da casella certificata del difensore regolarmente censita garantirebbe comunque la paternità dell'atto e la conoscibilità da parte del destinatario.
3.4 La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara ha accolto l'eccezione dell'Ufficio, dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi con assorbimento di ogni altra censura di merito.
3.4.1 Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la firma digitale non costituisca un accessorio discrezionale dell'atto, ma un requisito necessario di validità che sostituisce la firma autografa in tutto e per tutto. La sua mancanza determinerebbe una situazione analoga a quella del ricorso privo di sottoscrizione, causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 18, commi 3
e 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
3.4.2 La C.T.P. ha escluso l'applicabilità del principio di sanatoria, ritenendo che non si trattasse di nullità sanabile, bensì di inesistenza giuridica dell'atto al quale non sarebbe attribuibile alcuna paternità, nonostante l'invio via p.e.c. fornisca prova dell'invio e della ricezione, ma non la certezza dell'identità del sottoscrittore.
3.5 La questione ha dato luogo a orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
3.5.1 Un primo orientamento, più rigoroso, ritiene che la mancanza di firma digitale determini l'inesistenza o l'inammissibilità dell'atto: in tal senso si è espressa la Suprema
Corte (sez. VI-5, 15/03/2021, n. 7206) secondo cui "la firma digitale costituisce requisito indispensabile di validità dell'atto introduttivo del giudizio notificato a mezzo posta elettronica certificata, in quanto attiene alla stessa formazione dell'atto da notificare e alla sua riconducibilità al soggetto che lo ha formato".
3.5.2 Tuttavia, un orientamento più recente e maggiormente attento al principio di effettività della tutela giurisdizionale ha temperato tale rigore: si è affermato infatti (Cass. civ., SS.UU.,
12/03/2024, n. 6477) che la mancanza di sottoscrizione con firma digitale sull'originale informatico non determina l'inesistenza o l'inammissibilità dell'atto qualora la paternità certa dello stesso sia desumibile aliunde da elementi qualificanti univoci. Secondo il medesimo arresto, costituiscono elementi qualificanti idonei a rendere certa la paternità dell'atto la notificazione dalla casella p.e.c. censita nel registro generale degli indirizzi elettronici e riferibile al difensore abilitato, unitamente al deposito della copia corredata da attestazione di conformità sottoscritta dal medesimo difensore.
3.5.3 Ancora più significativa è una successiva pronuncia di legittimità (Cass. civ., sez. V, 03/12/2024, n. 30950), che ha affrontato una fattispecie analoga a quella in esame e che ha stabilito che il ricorso introduttivo del giudizio redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo, trasformato in copia-immagine mediante scannerizzazione e notificato all'Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma affetto da nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. e che la sanatoria opera quando l'atto, pur difforme dallo schema legale per non essere nativo digitale e privo di firma digitale, consenta comunque di instaurare un effettivo contraddittorio, risultando intelligibile nel contenuto della domanda giudiziale, certa nella provenienza dal difensore munito di procura e idoneo a determinare la costituzione della controparte con svolgimento di difese nel merito.
3.6 Nel caso di specie, i ricorsi sono stati redatti in formato cartaceo con firma autografa del Nominativo_1difensore, poi scannerizzati e notificati via p.e.c. dalla casella certificata del Dott. Nominativo_1 (Email_3), regolarmente censita nei pubblici elenchi.
3.6.1 I ricorsi recavano procura alle liti sottoscritta dalle parti e autenticata dal difensore. Successivamente, gli stessi files sono stati depositati telematicamente presso la
Commissione Tributaria Provinciale.
3.7 Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, questa Corte ritiene che il vizio debba essere qualificato come nullità e non come inesistenza dell'atto: la paternità dei ricorsi è infatti desumibile con certezza da una pluralità di elementi convergenti: la notificazione dalla casella p.e.c. del difensore regolarmente censita, la presenza della procura alle liti autenticata, il deposito telematico degli stessi files presso la Commissione, la costituzione dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto gli atti, li ha compresi e ha svolto difese articolate nel merito.
3.7.1 L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha partecipato al procedimento di mediazione, ha depositato controdeduzioni corredate di undici allegati documentali, ha svolto memorie istruttorie e tale circostanza dimostra inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il suo scopo essenziale: instaurare il contraddittorio e consentire alla controparte di esercitare pienamente il diritto di difesa.
3.7.2 Applicando il principio di strumentalità delle forme processuali e il favor per l'ammissibilità delle impugnazioni, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. ("La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"), questa Corte ritiene che la nullità derivante dalla mancanza di firma digitale debba considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.
3.7.3 Tale soluzione è conforme ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.) e al principio di ragionevolezza, evitando che un formalismo eccessivo precluda l'accesso alla giustizia in presenza di un atto che ha comunque consentito l'instaurazione di un regolare contraddittorio. 3.8 I ricorsi di primo grado devono pertanto considerarsi validamente notificati e ammissibili, con conseguente necessità di esaminare il merito della controversia.
4. Il nucleo della controversia attiene alla qualificazione di importi pari a € 75.723,22 come sopravvenienza attiva nell'anno 2015, derivante dalla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
4.1 Dall'istruttoria è emerso che:
- nel 2010 la società aveva iscritto in contabilità un costo di € 85.000,00 per prestazioni di servizi, con contropartita "fatture da ricevere";
- nel corso della verifica, i rappresentanti della società non erano riusciti a fornire documentazione probatoria dell'effettività di tale prestazione;
- nel 2015 la società aveva correttamente contabilizzato una sopravvenienza attiva di € 136.042,57 che ricomprendeva anche la passività contestata;
- tuttavia, con variazione in diminuzione al rigo RF55 del Modello Unico 2016, la società aveva neutralizzato fiscalmente tale sopravvenienza.
5. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 88 del TUIR, che qualifica come sopravvenienze attive "la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".
5.1 La giurisprudenza di legittimità (sez. V, 13/02/2025, n. 3682) ha chiarito che l'applicazione dell'art. 88 del D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di sopravvenienze attive presuppone che la posta passiva iscritta in bilancio in precedenti esercizi fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione e che la sua insussistenza sia sopravvenuta, derivante cioè da eventi ulteriori che ne modifichino l'effettività cosicchè non rientra tra le sopravvenienze attive tassabili ai sensi dell'art. 88 TUIR l'accertamento sopravvenuto dell'insussistenza originaria di una posta passiva, ancorché iscritta nel bilancio di un precedente esercizio, precisando (Cass. civ., sez. V, 23/04/2024 n. 10988) che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria già annotata come tale debba ritenersi cessata e assuma in bilancio una connotazione attiva. 6. Quanto al momento di tassazione della sopravvenienza, l'art. 109 del TUIR stabilisce che i componenti del reddito concorrono a formarlo "nell'esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni".
6.1 La giurisprudenza (Cass. civ., sez. V, 17/07/2023, n. 20608) ha precisato che una sopravvenienza attiva derivante dal venir meno di un costo contabilmente rappresentato da uno storno di fattura o dall'emissione di una nota di credito deve essere assoggettata ad imposizione in riferimento all'esercizio in cui la posta attiva acquista certezza giuridica.
6.2 Nel caso di specie, la società aveva correttamente contabilizzato la sopravvenienza nel 2015, anno in cui aveva acquisito certezza dell'insussistenza della passività per propria stessa ammissione mentre l'errore è consistito nella successiva neutralizzazione fiscale mediante una variazione in diminuzione priva di giustificazione.
6.3 Il vero oggetto del contendere, infatti, non è la sopravvenienza attiva (correttamente iscritta in bilancio e dichiarata in quanto ricompresa nell'utile di esercizio esposto al rigo RF4
– doc. 7 AdE in primo grado), ma la variazione in diminuzione di € 75.723,22 operata al rigo
RF55 del Modello Unico 2016 senza adeguata giustificazione.
6.3.1 L'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale variazione, ripristinando la corretta tassazione della sopravvenienza attiva già iscritta in bilancio dalla contribuente e quindi non accertata dall'A.F. perchè -si ripete- ricompresa nell'utile di esercizio esposto al rigo RF4
(doc. 7 AdE in primo grado).
6.3.2 Al riguardo è incontestato che l'utile di esercizio 2015 indicato in bilancio e riportato al rigo RF4 del Modello Unico/SP 2016 è di € 176.645,00 e tiene conto (correttamente) della sopravvenienza attiva (determinata in accertamento in € 75.723,00), che però veniva azzerata dal riporto al rigo RF55 dello stesso modello Unico/SP 2016 per il tramite di una ingiustificata (e pertanto disconosciuta dall'A.F.) variazione in diminuzione di pari importo, col preciso scopo di neutralizzarla.
6.4 La questione dirimente per statuire sulla fattispecie oggetto della presente controversia è accertare se la posta passiva iscritta in bilancio in precedenti esercizi fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione ed, in caso positivo, l'ulteriore circostanza se la sua insussistenza sia sopravvenuta.
6.4.1 Riguardo il primo profilo il Collegio osserva come sia stato proprio il legale rappresentante della società contribuente a consegnare la scheda contabile relativa al conto
“Fattura da ricevere” con data registrazione 31/12/2010 in cui si rilevava il costo di €
85.000,00, nonché la dichiarazione dal medesimo sottoscritta attestante di “dover ancora ricevere fatture, per un importo di € 85.000,00, come prestazione di terzi” (doc. 4 AdE in primo grado).
6.4.1.1 A fronte di tale spontanea dichiarazione confessoria della contribuente quest'ultima non ha opposto in giudizio alcun elemento riscontrabile che potesse confutare quanto emerso nella fase istruttoria accertativa.
6.4.2 Il fatto che la posta passiva iscritta in bilancio in precedenti esercizi -per cui è causa- fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione a bilancio rende superfluo verificare se la sua insussistenza sia sopravvenuta o meno.
7. Incidentalmente, infine, va pure ribadito come sia pacifico che gli appellanti non abbiano contestato il recupero IVA di € 2.352,00 per la doppia registrazione di fatture negli anni 2014
e 2015; tale rilievo rimane quindi definitivo.
8. Resta, infine, da affrontare la richiesta dell'A.F. nelle proprie controdeduzioni in cui si legge “in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio” possa configurare la proposizione di un appello incidentale che risulterebbe così proposto esclusivamente nelle conclusioni dell'atto di costituzione, senza specifica impugnazione nel corpo dell'atto stesso.
8.1 Al riguardo il Collegio osserva che:
- la disciplina dell'appello incidentale nel processo tributario è regolata dall'art. 54 del D.
Lgs. n. 546/1992, che stabilisce che "nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale" e la norma richiama l'art. 23 per quanto riguarda le modalità di costituzione in giudizio della parte resistente;
- l'appello incidentale deve contenere elementi sostanziali specifici per essere considerato validamente proposto, ma la mera richiesta generica di "vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio" contenuta nelle sole conclusioni, senza alcuna specifica impugnazione della statuizione di compensazione delle spese del primo grado nel corpo dell'atto, non può considerarsi un valido appello incidentale;
- a tale conclusione si perviene dalla natura stessa dell'appello incidentale, che deve contenere, analogamente all'appello principale, "l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", come previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.
546 del 1992 per la forma dell'appello;
- anche nel processo tributario trova applicazione il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 05/09/2023, n. 25820; Cass. civ., sez. VI,
18/03/2021, n. 7616; Cass. civ., sez. III, 29/10/2019, n. 27606; Cass. civ., sez. III,
07/01/2004, n. 58), ai sensi del quale il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre -in caso di conferma della decisione impugnata- la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
8.2 Nella presente controversia l'AGENZIA DELLE ENTRATE non ha formulato alcuna specifica censura o argomentazione alla statuizione di compensazione delle spese del primo grado nel corpo delle controdeduzioni, limitandosi a una richiesta generica di "vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio" contenuta nelle sole conclusioni e tale modalità non integra i requisiti sostanziali dell'appello incidentale, che richiede una vera e propria impugnazione del capo di sentenza sfavorevole.
8.3 In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni che precedono e stante il rigetto dell'appello principale, il Collegio non potrà che statuire solo sulle spese del presente grado.
9. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso
10. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta, nel merito, l'appello e, per l'effetto, dichiara la legittimità degli atti impugnati;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di FERRARA che liquida in Euro
7.650,00 oltre accessori.
Così deciso in Bologna il 2 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT ON BR QU CC
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 662/2021 depositato il 28/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 S.a.s. Di Ricorrente_2& C. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 20/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I401038 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I401031 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I401032 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I400938 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Ferrara e consegnato in data 27/03/2018, venivano rilevate
Ricorrente_4 Ricorrente_2 Ricorrente_3irregolarità nella contabilità della società S.a.s. di e , esercente attività di bar, con riferimento agli anni d'imposta 2014 e 2015.
Per quanto attiene all'anno d'imposta 2015, oggetto del presente giudizio, i verificatori rilevavano:
a) anomalie nella scheda contabile "Fatture da ricevere", da cui emergeva una sopravvenienza attiva di € 77.709,61. Nel corso della verifica, i rappresentanti della società avevano consegnato la scheda contabile relativa al conto "Fatture da ricevere" recante registrazione datata 31/12/2010 in cui si rilevava un costo di € 85.000,00 riferito a una prestazione di servizi, unitamente a una dichiarazione del sig. Ricorrente_2 attestante di
"dover ancora ricevere fatture, per un importo di € 85.000,00, come prestazione di terzi". Di tale annotazione, tuttavia, i verificatori non rinvenivano alcun riscontro documentale circa la natura della prestazione, né contratti né fatture ricevute negli anni successivi;
b) doppia registrazione di fatture/note di accredito negli anni 2014 e 2015, per un ammontare complessivo di € 11.641,53, con conseguente indebita detrazione IVA per € 2.351,92 nell'anno 2015.
A seguito del p.v.c., l'Ufficio richiedeva con invito n. I00569/2018 la documentazione relativa alla sopravvenienza attiva che la società dichiarava di aver contabilizzato nel 2015.
La documentazione consegnata il 17/10/2018 confermava che la società aveva effettivamente indicato nel Bilancio al 31/12/2015 una sopravvenienza attiva di € 136.042,57.
Tuttavia, al rigo RF 55 del Modello Unico/SP 2016 risultava riportata una variazione in diminuzione di pari importo (ridotta a € 75.723,22 per storni parziali), che neutralizzava completamente la sopravvenienza attiva, sottraendola a tassazione.
In data 6 e 13 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate notificava gli avvisi di accertamento n. THD02I400938/2019 alla società (con rideterminazione del reddito d'impresa in € 120.294,00 e recupero IVA per € 2.352,00) e i conseguenti avvisi nn. THD01I401032/2019,
THD01I401038/2019 e THD01I401031/2019 ai soci Ricorrente_2, Ricorrente_3 e
Ricorrente_1 per la tassazione per trasparenza del maggior reddito.
In data 9 dicembre 2019, la società presentava istanza di accertamento con adesione, senza seguito.
In data 4 giugno 2020, la società e i soci notificavano separati ricorsi-reclamo avverso gli avvisi di accertamento: i ricorsi venivano notificati con un'unica trasmissione via p.e.c. (protocollo in entrata n. 20426 del 4.6.2020) all'indirizzo dell'AGENZIA DELLE ENTRATE –
D.P. di FERRARA, senza apposizione della firma digitale sui files trasmessi;
i ricorsi, firmati a mano e scansionati in formato PDF, non recavano la sottoscrizione digitale p7m del difensore, Dott. Nominativo_1.
Nei ricorsi, i contribuenti eccepivano che l'Ufficio aveva erroneamente ripreso a tassazione nell'anno 2015, come sopravvenienza attiva, fatture da ricevere del 2010, sostenendo che si trattasse di passività fittizie non disciplinate dall'art. 88 del TUIR e che il recupero avrebbe dovuto avvenire nell'anno d'imposta 2010, ormai prescritto. Non venivano contestate le riprese IVA per € 2.352,00.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di FERRARA depositando controdeduzioni con cui -nel ribadire la legittimità del proprio operato-:
a) chiedeva la riunione dei ricorsi della società e dei soci;
b) eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi per mancanza di firma digitale, rilevando che, vigente il nuovo processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019, i ricorsi notificati a mezzo p.e.c. senza firma digitale dovevano ritenersi giuridicamente inesistenti, in quanto privi del requisito di validità costituito dalla sottoscrizione digitale equiparata alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.
546/1992;
c) difendeva nel merito gli avvisi, sottolineando che la rettifica non atteneva alla sopravvenienza attiva (correttamente dichiarata), bensì al disconoscimento della variazione in diminuzione ingiustificata di € 75.723,00.
Nelle date 25 febbraio e 1° marzo 2021, la società depositava memorie con cui contrastava l'eccezione di inammissibilità, richiamando giurisprudenza favorevole al principio del raggiungimento dello scopo, e insisteva sulla natura fittizia della scrittura contabile del
2010. Confermava di non aver contestato il recupero IVA per € 2.352,00.
L'Ufficio replicava con memoria dell'11 marzo 2021, insistendo sull'inammissibilità e richiamando l'orientamento della CTP di Ferrara in ordine alla mancanza di firma digitale sul ricorso (sentenze n. 129/02/2020 e n. 43/02/2021) e della Corte di Cassazione (ordinanze n. 14338/2017 e n. 7206/2021).
Con sentenza n. 104/02/2021, depositata il 20 aprile 2021, la Commissione Tributaria
Provinciale di Ferrara, riuniti i ricorsi, dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi -con assorbimento di ogni altro motivo e questione- e compensava le spese di lite.
Nella motivazione, il Giudice di primo grado rilevava:
- che la firma digitale non costituisce un accessorio discrezionale dell'atto, ma un requisito necessario di validità, poiché sostituisce la firma autografa in tutto e per tutto;
- che la sua mancanza determina una situazione analoga a quella del ricorso privo di sottoscrizione, causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.
546/1992;
- che l'utilizzo della p.e.c. fornisce la prova dell'invio e della ricezione dell'atto, ma non la certezza dell'identità del sottoscrittore, e che non si trattava di nullità sanabile, bensì di inesistenza giuridica dell'atto.
Ricorrente_4 Ricorrente_2 Difensore_2 Ricorrente_2La società S.a.s. di e nonchè i soci ,
Ricorrente_3 Ricorrente_1 e , quindi, hanno impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecitano l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo i seguenti motivi
-attinenti unicamente alla questione dell'ammissibilità del ricorso di primo grado senza alcun riferimento al merito-, con richiesta di dichiarazione di ammissibilità con rinvio al Giudice di primo grado per la decisione di merito, ovvero, in subordine, la trattazione del merito da parte di questa Corte:
1) contestavano la contraddittorietà tra le difese dell'Ufficio e la sentenza sulla qualificazione del vizio come inesistenza anziché nullità;
2) sostenevano che, essendo la sentenza "solo formale", non conteneva alcuna conferma della fondatezza della pretesa tributaria;
3) richiamavano abbondante giurisprudenza della Suprema Corte e di merito a sostegno della tesi della possibile sanatoria derivante dal deposito del ricorso o dal raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. SS.UU. n. 7665/2016, Cass. SS.UU. n.
23620/2018, Cass. n. 21328/2020, Cass. n. 14326/2020, CTR Emilia Romagna n. 630/2019).
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di FERRARA si costituiva depositando controdeduzioni in data 6 luglio 2021, con cui:
a) insisteva sull'inammissibilità per mancanza di firma digitale, evidenziando che la giurisprudenza richiamata dagli appellanti si riferiva a fattispecie preesistenti all'introduzione del processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019 o a processi diversi da quello tributario;
b) sottolineava che, nel processo tributario telematico, l'atto da depositare deve contenere gli stessi file digitali notificati, trattandosi del medesimo atto digitale, e che la mancanza della firma digitale non può essere sanata se non entro il termine perentorio per la proposizione del ricorso;
c) in subordine, ribadiva la fondatezza degli avvisi di accertamento nel merito, evidenziando che il recupero atteneva alla variazione in diminuzione non documentata e che il momento rilevante per la tassazione della sopravvenienza è quello in cui la posta attiva emerge e acquista certezza.
All'udienza del giorno 2 febbraio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato, anche se con diversa motivazione atteso che il ricorso in primo grado è ammissibile anche se infondato nel merito.
2. Va disattesa la richiesta di rimessione al giudice di primo grado in quanto il giudice di appello è giudice di merito e, quindi, la questione sull'ammissibilità del ricorso in primo grado
è del tutto irrilevante in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e quindi non potrebbe mai rimettere la causa al primo giudice bensì deve comunque decidere sul merito.
2.1 E ciò vale anche per il processo tributario per il quale, a norma dell'art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992, la decisione in rito e non nel merito nella motivazione della sentenza di primo grado non è compresa fra i casi di rimessione al primo giudice.
3. Va dapprima affrontata la questione preliminare attinente alla validità della notificazione via p.e.c. di atti processuali privi di firma digitale del difensore nel processo tributario telematico posta a base della pronuncia di inammissibilità dei ricorsi da parte del giudice di primo grado.
3.1 In materia, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, prevede che "le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione". 3.1.1 Il Decreto n. 163/2013 stabilisce all'art. 3, comma 1, che "gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento".
3.1.2 Dal 1° luglio 2019, per effetto dell'art. 16, comma 5, del D.L. n. 119/2018, il processo tributario telematico è divenuto obbligatorio per i giudizi instaurati in primo e secondo grado.
3.2 L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi di primo grado rilevando che gli stessi, pur notificati via p.e.c., erano costituiti da files in formato PDF privi della sottoscrizione digitale del difensore, mancando il formato “.p7m” che attesta la firma digitale.
3.2.1 Secondo l'A.F., la firma digitale costituisce requisito di validità dell'atto in quanto equiparata alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.
546/1992, che commina l'inammissibilità per i ricorsi non sottoscritti e che la trasmissione via p.e.c., pur attestando la provenienza dell'atto dal mittente, non surrogherebbe la sottoscrizione digitale dell'originale dell'atto.
3.3 Gli appellanti hanno sostenuto che la mancanza di firma digitale costituirebbe un vizio sanabile mediante il deposito del ricorso entro il termine per la costituzione in giudizio, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., e che la notifica via p.e.c. da casella certificata del difensore regolarmente censita garantirebbe comunque la paternità dell'atto e la conoscibilità da parte del destinatario.
3.4 La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara ha accolto l'eccezione dell'Ufficio, dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi con assorbimento di ogni altra censura di merito.
3.4.1 Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la firma digitale non costituisca un accessorio discrezionale dell'atto, ma un requisito necessario di validità che sostituisce la firma autografa in tutto e per tutto. La sua mancanza determinerebbe una situazione analoga a quella del ricorso privo di sottoscrizione, causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 18, commi 3
e 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
3.4.2 La C.T.P. ha escluso l'applicabilità del principio di sanatoria, ritenendo che non si trattasse di nullità sanabile, bensì di inesistenza giuridica dell'atto al quale non sarebbe attribuibile alcuna paternità, nonostante l'invio via p.e.c. fornisca prova dell'invio e della ricezione, ma non la certezza dell'identità del sottoscrittore.
3.5 La questione ha dato luogo a orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
3.5.1 Un primo orientamento, più rigoroso, ritiene che la mancanza di firma digitale determini l'inesistenza o l'inammissibilità dell'atto: in tal senso si è espressa la Suprema
Corte (sez. VI-5, 15/03/2021, n. 7206) secondo cui "la firma digitale costituisce requisito indispensabile di validità dell'atto introduttivo del giudizio notificato a mezzo posta elettronica certificata, in quanto attiene alla stessa formazione dell'atto da notificare e alla sua riconducibilità al soggetto che lo ha formato".
3.5.2 Tuttavia, un orientamento più recente e maggiormente attento al principio di effettività della tutela giurisdizionale ha temperato tale rigore: si è affermato infatti (Cass. civ., SS.UU.,
12/03/2024, n. 6477) che la mancanza di sottoscrizione con firma digitale sull'originale informatico non determina l'inesistenza o l'inammissibilità dell'atto qualora la paternità certa dello stesso sia desumibile aliunde da elementi qualificanti univoci. Secondo il medesimo arresto, costituiscono elementi qualificanti idonei a rendere certa la paternità dell'atto la notificazione dalla casella p.e.c. censita nel registro generale degli indirizzi elettronici e riferibile al difensore abilitato, unitamente al deposito della copia corredata da attestazione di conformità sottoscritta dal medesimo difensore.
3.5.3 Ancora più significativa è una successiva pronuncia di legittimità (Cass. civ., sez. V, 03/12/2024, n. 30950), che ha affrontato una fattispecie analoga a quella in esame e che ha stabilito che il ricorso introduttivo del giudizio redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo, trasformato in copia-immagine mediante scannerizzazione e notificato all'Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma affetto da nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. e che la sanatoria opera quando l'atto, pur difforme dallo schema legale per non essere nativo digitale e privo di firma digitale, consenta comunque di instaurare un effettivo contraddittorio, risultando intelligibile nel contenuto della domanda giudiziale, certa nella provenienza dal difensore munito di procura e idoneo a determinare la costituzione della controparte con svolgimento di difese nel merito.
3.6 Nel caso di specie, i ricorsi sono stati redatti in formato cartaceo con firma autografa del Nominativo_1difensore, poi scannerizzati e notificati via p.e.c. dalla casella certificata del Dott. Nominativo_1 (Email_3), regolarmente censita nei pubblici elenchi.
3.6.1 I ricorsi recavano procura alle liti sottoscritta dalle parti e autenticata dal difensore. Successivamente, gli stessi files sono stati depositati telematicamente presso la
Commissione Tributaria Provinciale.
3.7 Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, questa Corte ritiene che il vizio debba essere qualificato come nullità e non come inesistenza dell'atto: la paternità dei ricorsi è infatti desumibile con certezza da una pluralità di elementi convergenti: la notificazione dalla casella p.e.c. del difensore regolarmente censita, la presenza della procura alle liti autenticata, il deposito telematico degli stessi files presso la Commissione, la costituzione dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto gli atti, li ha compresi e ha svolto difese articolate nel merito.
3.7.1 L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha partecipato al procedimento di mediazione, ha depositato controdeduzioni corredate di undici allegati documentali, ha svolto memorie istruttorie e tale circostanza dimostra inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il suo scopo essenziale: instaurare il contraddittorio e consentire alla controparte di esercitare pienamente il diritto di difesa.
3.7.2 Applicando il principio di strumentalità delle forme processuali e il favor per l'ammissibilità delle impugnazioni, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. ("La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"), questa Corte ritiene che la nullità derivante dalla mancanza di firma digitale debba considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.
3.7.3 Tale soluzione è conforme ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.) e al principio di ragionevolezza, evitando che un formalismo eccessivo precluda l'accesso alla giustizia in presenza di un atto che ha comunque consentito l'instaurazione di un regolare contraddittorio. 3.8 I ricorsi di primo grado devono pertanto considerarsi validamente notificati e ammissibili, con conseguente necessità di esaminare il merito della controversia.
4. Il nucleo della controversia attiene alla qualificazione di importi pari a € 75.723,22 come sopravvenienza attiva nell'anno 2015, derivante dalla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
4.1 Dall'istruttoria è emerso che:
- nel 2010 la società aveva iscritto in contabilità un costo di € 85.000,00 per prestazioni di servizi, con contropartita "fatture da ricevere";
- nel corso della verifica, i rappresentanti della società non erano riusciti a fornire documentazione probatoria dell'effettività di tale prestazione;
- nel 2015 la società aveva correttamente contabilizzato una sopravvenienza attiva di € 136.042,57 che ricomprendeva anche la passività contestata;
- tuttavia, con variazione in diminuzione al rigo RF55 del Modello Unico 2016, la società aveva neutralizzato fiscalmente tale sopravvenienza.
5. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 88 del TUIR, che qualifica come sopravvenienze attive "la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".
5.1 La giurisprudenza di legittimità (sez. V, 13/02/2025, n. 3682) ha chiarito che l'applicazione dell'art. 88 del D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di sopravvenienze attive presuppone che la posta passiva iscritta in bilancio in precedenti esercizi fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione e che la sua insussistenza sia sopravvenuta, derivante cioè da eventi ulteriori che ne modifichino l'effettività cosicchè non rientra tra le sopravvenienze attive tassabili ai sensi dell'art. 88 TUIR l'accertamento sopravvenuto dell'insussistenza originaria di una posta passiva, ancorché iscritta nel bilancio di un precedente esercizio, precisando (Cass. civ., sez. V, 23/04/2024 n. 10988) che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria già annotata come tale debba ritenersi cessata e assuma in bilancio una connotazione attiva. 6. Quanto al momento di tassazione della sopravvenienza, l'art. 109 del TUIR stabilisce che i componenti del reddito concorrono a formarlo "nell'esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni".
6.1 La giurisprudenza (Cass. civ., sez. V, 17/07/2023, n. 20608) ha precisato che una sopravvenienza attiva derivante dal venir meno di un costo contabilmente rappresentato da uno storno di fattura o dall'emissione di una nota di credito deve essere assoggettata ad imposizione in riferimento all'esercizio in cui la posta attiva acquista certezza giuridica.
6.2 Nel caso di specie, la società aveva correttamente contabilizzato la sopravvenienza nel 2015, anno in cui aveva acquisito certezza dell'insussistenza della passività per propria stessa ammissione mentre l'errore è consistito nella successiva neutralizzazione fiscale mediante una variazione in diminuzione priva di giustificazione.
6.3 Il vero oggetto del contendere, infatti, non è la sopravvenienza attiva (correttamente iscritta in bilancio e dichiarata in quanto ricompresa nell'utile di esercizio esposto al rigo RF4
– doc. 7 AdE in primo grado), ma la variazione in diminuzione di € 75.723,22 operata al rigo
RF55 del Modello Unico 2016 senza adeguata giustificazione.
6.3.1 L'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale variazione, ripristinando la corretta tassazione della sopravvenienza attiva già iscritta in bilancio dalla contribuente e quindi non accertata dall'A.F. perchè -si ripete- ricompresa nell'utile di esercizio esposto al rigo RF4
(doc. 7 AdE in primo grado).
6.3.2 Al riguardo è incontestato che l'utile di esercizio 2015 indicato in bilancio e riportato al rigo RF4 del Modello Unico/SP 2016 è di € 176.645,00 e tiene conto (correttamente) della sopravvenienza attiva (determinata in accertamento in € 75.723,00), che però veniva azzerata dal riporto al rigo RF55 dello stesso modello Unico/SP 2016 per il tramite di una ingiustificata (e pertanto disconosciuta dall'A.F.) variazione in diminuzione di pari importo, col preciso scopo di neutralizzarla.
6.4 La questione dirimente per statuire sulla fattispecie oggetto della presente controversia è accertare se la posta passiva iscritta in bilancio in precedenti esercizi fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione ed, in caso positivo, l'ulteriore circostanza se la sua insussistenza sia sopravvenuta.
6.4.1 Riguardo il primo profilo il Collegio osserva come sia stato proprio il legale rappresentante della società contribuente a consegnare la scheda contabile relativa al conto
“Fattura da ricevere” con data registrazione 31/12/2010 in cui si rilevava il costo di €
85.000,00, nonché la dichiarazione dal medesimo sottoscritta attestante di “dover ancora ricevere fatture, per un importo di € 85.000,00, come prestazione di terzi” (doc. 4 AdE in primo grado).
6.4.1.1 A fronte di tale spontanea dichiarazione confessoria della contribuente quest'ultima non ha opposto in giudizio alcun elemento riscontrabile che potesse confutare quanto emerso nella fase istruttoria accertativa.
6.4.2 Il fatto che la posta passiva iscritta in bilancio in precedenti esercizi -per cui è causa- fosse reale ed effettiva al momento della sua iscrizione a bilancio rende superfluo verificare se la sua insussistenza sia sopravvenuta o meno.
7. Incidentalmente, infine, va pure ribadito come sia pacifico che gli appellanti non abbiano contestato il recupero IVA di € 2.352,00 per la doppia registrazione di fatture negli anni 2014
e 2015; tale rilievo rimane quindi definitivo.
8. Resta, infine, da affrontare la richiesta dell'A.F. nelle proprie controdeduzioni in cui si legge “in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio” possa configurare la proposizione di un appello incidentale che risulterebbe così proposto esclusivamente nelle conclusioni dell'atto di costituzione, senza specifica impugnazione nel corpo dell'atto stesso.
8.1 Al riguardo il Collegio osserva che:
- la disciplina dell'appello incidentale nel processo tributario è regolata dall'art. 54 del D.
Lgs. n. 546/1992, che stabilisce che "nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale" e la norma richiama l'art. 23 per quanto riguarda le modalità di costituzione in giudizio della parte resistente;
- l'appello incidentale deve contenere elementi sostanziali specifici per essere considerato validamente proposto, ma la mera richiesta generica di "vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio" contenuta nelle sole conclusioni, senza alcuna specifica impugnazione della statuizione di compensazione delle spese del primo grado nel corpo dell'atto, non può considerarsi un valido appello incidentale;
- a tale conclusione si perviene dalla natura stessa dell'appello incidentale, che deve contenere, analogamente all'appello principale, "l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", come previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.
546 del 1992 per la forma dell'appello;
- anche nel processo tributario trova applicazione il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 05/09/2023, n. 25820; Cass. civ., sez. VI,
18/03/2021, n. 7616; Cass. civ., sez. III, 29/10/2019, n. 27606; Cass. civ., sez. III,
07/01/2004, n. 58), ai sensi del quale il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre -in caso di conferma della decisione impugnata- la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
8.2 Nella presente controversia l'AGENZIA DELLE ENTRATE non ha formulato alcuna specifica censura o argomentazione alla statuizione di compensazione delle spese del primo grado nel corpo delle controdeduzioni, limitandosi a una richiesta generica di "vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio" contenuta nelle sole conclusioni e tale modalità non integra i requisiti sostanziali dell'appello incidentale, che richiede una vera e propria impugnazione del capo di sentenza sfavorevole.
8.3 In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni che precedono e stante il rigetto dell'appello principale, il Collegio non potrà che statuire solo sulle spese del presente grado.
9. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso
10. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta, nel merito, l'appello e, per l'effetto, dichiara la legittimità degli atti impugnati;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di FERRARA che liquida in Euro
7.650,00 oltre accessori.
Così deciso in Bologna il 2 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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