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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
AG NA, RE
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5646/2019 depositato il 25/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni e fa presente di aver prodotto le relate di notifica dell'atto presupposto delle cartelle di pagamento, pertanto insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.11.2019 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento comunicata mezzo pec in data 3.5.2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo, per l'anno 2015 l'importo complessivo di € 9.124,48 di cui € 1.675,47 a titolo di IRPEF, € 139,78 a titolo di Add.le Com.le all'IRPEF,
€ 384,43 a titolo di Add.le Com.le all'IRPEF, € 4.178,80 a titolo di IVA, €. 718,23 a titolo di interessi ed
€ 1.756,28 a titolo di sanzioni.
Lamenta parte ricorrente l'inesistenza e/o la nullità insanabile della notifica per mancanza della relata e di ulteriori elementi essenziali alla stessa. Inoltre, lamenta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento a mezzo p.e.c. in violazione degli art. 148 e 149 bis del c.p.c. e/o la nullità della stessa e della relativa iscrizione a ruolo ai sensi del combinato disposto dell'art 60 del DPR 600/73 e dell'art 26 del DPR
n. 602/73 .
Nel merito deduce la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n.
212/2000 e degli artt. 36 bis delDPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72.
In via subordinata, si rileva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancanza di motivazione e/
o violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000. Assenza del metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Nel merito rileva la infondattezza della pretesa tributaria e infine 'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in quanto il mancato pagamento non è dovuto a comportamento doloso o colposo del ricorrente.
Si dà atto che è costituita l'Agenzia delle Entrate che controdeduce e conclude con risciesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Per economia di giudizio viene esaminata la censura relativa alla omessa notificazione dell'avviso bonario.
In merito l'Agenzia delle Entrate, da un lato rileva non essere obbligata a comunicare l'avviso bonario in caso di 'iscrizione a ruolo scaturente dalla liquidazione automatizzata ex art.36/bis del D.P.R. 600/73, sebbene nel caso che ci occupa contesta anche mancato versamento IVA annoi 2014,, dall'altro precisa di avere notificato la raccomandata per compiuta giacenza, come dimostrata dal referto di notifica che ha versato in atti.
In materia di notifica di atti tributari per compiuta giacenza , con vari arresti giurisprudenziali della Corte di
Cassazione, (l'ordinanza n. 3141 del 02 febbraio 2022), in tema di validità della notifica di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza, ha stabilito che a prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Tale principio espresso anche dalle Sezioni Unite rispetta le formalità prescritte che prevede appunto, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi.
L'Agenzia delle Entrate in vero ha solamente depositato il referto dell'agente postale per compiuta giacenza, senza in alcun modo dimostrare della spedizione della raccomandata informativa, nè tantomeno ha depositato la C.A.D, che riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso".
L'accoglimento della sopradetta censura assorbe le altre contestazioni.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
AG NA, RE
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5646/2019 depositato il 25/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005874216 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni e fa presente di aver prodotto le relate di notifica dell'atto presupposto delle cartelle di pagamento, pertanto insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.11.2019 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento comunicata mezzo pec in data 3.5.2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo, per l'anno 2015 l'importo complessivo di € 9.124,48 di cui € 1.675,47 a titolo di IRPEF, € 139,78 a titolo di Add.le Com.le all'IRPEF,
€ 384,43 a titolo di Add.le Com.le all'IRPEF, € 4.178,80 a titolo di IVA, €. 718,23 a titolo di interessi ed
€ 1.756,28 a titolo di sanzioni.
Lamenta parte ricorrente l'inesistenza e/o la nullità insanabile della notifica per mancanza della relata e di ulteriori elementi essenziali alla stessa. Inoltre, lamenta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento a mezzo p.e.c. in violazione degli art. 148 e 149 bis del c.p.c. e/o la nullità della stessa e della relativa iscrizione a ruolo ai sensi del combinato disposto dell'art 60 del DPR 600/73 e dell'art 26 del DPR
n. 602/73 .
Nel merito deduce la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n.
212/2000 e degli artt. 36 bis delDPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72.
In via subordinata, si rileva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancanza di motivazione e/
o violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000. Assenza del metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Nel merito rileva la infondattezza della pretesa tributaria e infine 'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in quanto il mancato pagamento non è dovuto a comportamento doloso o colposo del ricorrente.
Si dà atto che è costituita l'Agenzia delle Entrate che controdeduce e conclude con risciesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Per economia di giudizio viene esaminata la censura relativa alla omessa notificazione dell'avviso bonario.
In merito l'Agenzia delle Entrate, da un lato rileva non essere obbligata a comunicare l'avviso bonario in caso di 'iscrizione a ruolo scaturente dalla liquidazione automatizzata ex art.36/bis del D.P.R. 600/73, sebbene nel caso che ci occupa contesta anche mancato versamento IVA annoi 2014,, dall'altro precisa di avere notificato la raccomandata per compiuta giacenza, come dimostrata dal referto di notifica che ha versato in atti.
In materia di notifica di atti tributari per compiuta giacenza , con vari arresti giurisprudenziali della Corte di
Cassazione, (l'ordinanza n. 3141 del 02 febbraio 2022), in tema di validità della notifica di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza, ha stabilito che a prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Tale principio espresso anche dalle Sezioni Unite rispetta le formalità prescritte che prevede appunto, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi.
L'Agenzia delle Entrate in vero ha solamente depositato il referto dell'agente postale per compiuta giacenza, senza in alcun modo dimostrare della spedizione della raccomandata informativa, nè tantomeno ha depositato la C.A.D, che riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso".
L'accoglimento della sopradetta censura assorbe le altre contestazioni.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE