Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1695
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'amministrazione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, poiché l'annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte del Comune implica il riconoscimento della fondatezza del ricorso del contribuente e, di conseguenza, il diritto al rimborso delle spese di primo grado in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

  • Accolto
    Soccombenza dell'amministrazione nel secondo grado

    La Corte ha condannato l'appellato (Comune di Palermo) a pagare le spese del secondo grado al Ricorrente_1, dato l'accoglimento dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1695
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1695
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo