CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1695/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4120/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54310 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo dichiarò estinto il giudizio, per sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati, in ordine al ricorso proposto da
Nominativo_1 e Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento loro notificati relativamente alla TARI pretesa dal Comune di Palermo per l'anno 2019 e compensò integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ricorrente_1 ha proposto appello, con cui ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di controparte alla rifusione delle spese di primo grado.
L'appellato non si è costituito.
Indi, all'udienza del 16 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Infatti, una volta annullati in autotutela gli atti impugnati e riconosciuta, quindi, da parte del Comune la fondatezza del ricorso proposto dal Ricorrente_1, il primo giudice, in base al principio della cd. soccombenza virtuale, avrebbe dovuto riconoscergli il diritto al rimborso delle spese di primo grado.
In riforma della pronuncia impugnata, il Comune di Palermo va, di conseguenza, condannato a rifondere quelle spese all'odierno appellante ed esse possono essere liquidate in complessivi euro 263,00, di cui euro
30,00 per rimborso del CUT, oltre accessori.
L'appellato va, altresì, condannato a pagare al Ric._1 anche le spese di questo secondo grado, che possono essere determinate in complessivi euro 170,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 2004/2024 del 6 giugno 2024, appellata da Ricorrente_1, condanna il Comune di Palermo a rifondere a quest'ultimo le spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 263,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Condanna, altresì, l'appellato a pagare al Ric._1 le spese di questo secondo grado del giudizio, che liquida in euro 170,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Palermo, 20 febbraio 2026
Il Presidente est.
NI VA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4120/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54310 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo dichiarò estinto il giudizio, per sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati, in ordine al ricorso proposto da
Nominativo_1 e Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento loro notificati relativamente alla TARI pretesa dal Comune di Palermo per l'anno 2019 e compensò integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ricorrente_1 ha proposto appello, con cui ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di controparte alla rifusione delle spese di primo grado.
L'appellato non si è costituito.
Indi, all'udienza del 16 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Infatti, una volta annullati in autotutela gli atti impugnati e riconosciuta, quindi, da parte del Comune la fondatezza del ricorso proposto dal Ricorrente_1, il primo giudice, in base al principio della cd. soccombenza virtuale, avrebbe dovuto riconoscergli il diritto al rimborso delle spese di primo grado.
In riforma della pronuncia impugnata, il Comune di Palermo va, di conseguenza, condannato a rifondere quelle spese all'odierno appellante ed esse possono essere liquidate in complessivi euro 263,00, di cui euro
30,00 per rimborso del CUT, oltre accessori.
L'appellato va, altresì, condannato a pagare al Ric._1 anche le spese di questo secondo grado, che possono essere determinate in complessivi euro 170,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 2004/2024 del 6 giugno 2024, appellata da Ricorrente_1, condanna il Comune di Palermo a rifondere a quest'ultimo le spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 263,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Condanna, altresì, l'appellato a pagare al Ric._1 le spese di questo secondo grado del giudizio, che liquida in euro 170,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Palermo, 20 febbraio 2026
Il Presidente est.
NI VA