Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1080/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL Parte_1
SINDACO PRO TEMPORE Parte_2 rapp. e dif. dall'Avv. Loredana Vaccaro
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO Controparte_1
PROCURATORE SPECIALE DOTT. CP_2
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Giustino Di Cecco
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la esponeva Controparte_1 di essere creditrice della somma di euro 31.141,55, nei confronti del Comune di Canicattì, giusta fatture esattamente indicate nella domanda monitoria relative al servizio di connettività SPC e di avere inutilmente richiesto il pagamento del quantum debeatur. Tanto premesso, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento
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222/2024, accoglieva integralmente la domanda formulata. L'ingiunto proponeva rituale opposizione con citazione del 10/05/2024, eccependo la non debenza della somma ingiunta, instando quindi per la revoca del provvedimento monitorio impugnato instando in via riconvenzionale al fine di sentir condannare la convenuta opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La menzionata ingiungente, costituendosi in giudizio contestava il fondamento dell'avverso rimedio instando per la conferma dell'ottenuto. Istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del
10/03/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, dunque, merita accoglimento.
Piace preliminarmente prima di visitare nel merito la controversia fornita alla nostra attenzione ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla
2 legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli
3 ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi
(basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre).
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si
4 distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Nel merito la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. L'opponente a sostegno delle proprie tesi volte a dimostrare l'inesistenza del credito monitoriamente azionato dall'opposta ha dedotto come tale credito dovesse ritenersi insussistente in conseguenza del recesso
5 dal contratto di somministrazione stipulato con la convenuta opposta e di conseguenza dell'illegittima fatturazione dei consumi fondati su un contratto ormai privo di giuridica efficacia. In primo luogo non può darsi rilievo alla circostanza, che l'opponente non abbia contestato le fatturazioni in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio. Nessuna decadenza dal diritto di contestare le tariffe applicate può concretamente discendere da contegni assunti prima e fuori dal giudizio;
né l'adempimento dell'utente del servizio, che ha provveduto a pagare le fatture, può essere interpretato come accettazione tacita delle tariffe applicate, ben potendo invece essere finalizzato ad evitare la sospensione della fornitura di un bene di prima necessità o, semplicemente, l'applicazione di interessi di mora, impregiudicati gli altri diritti. Piace ancora osservare come la qualificazione negoziale dei rapporti tra l'odierna convenuta e l'utente rispetto alla fornitura di energia elettrica abbia natura privatistica nonché il fatto che oggi si verta in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato, regolato dagli artt. 1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo ai sensi dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Il carattere privatistico del rapporto connota la posizione giuridica del privato come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo. Giova al riguardo ricordare che la tariffa del servizio di connettività si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo
6 di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì' in un contratto di utenza. Con riferimento al canone per l'erogazione del servizio di connettività SPC, il corrispondente credito del fornitore del servizio non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. La fornitura di tale servizio ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente e all'accettazione dell'ente che espleta il servizio. La natura di corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse. Nel caso in esame dalle esplicite affermazioni e difese in atti pacificamente risulta che l'odierna opposta ha calcolato gli importi nel periodo in contestazione da corrispondere per il servizio in argomento non sulla base del consumo effettivo, bensì, in base ad un consumo presunto calcolato. All'uopo occorre osservare come nella gestione del servizio per la distribuzione del sistema di connettività, non possa
7 determinarsi il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto i gestori del servizio hanno la possibilità di richiedere il pagamento solo per la fornitura effettivamente erogata. Pertanto, il fruitore in assenza di un'esplicita accettazione, come nel caso de quo ove manca la prova della stipula di un contratto ad hoc, non è tenuto a corrispondere un pagamento fondato sul calcolo presunto, ma solo sull'effettivo consumo. I suesposti principi consentono di ritenere che la aveva l'onere di Controparte_1 dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'opponente sulla base dell'effettivo consumo rilevato e di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente pattuita la corresponsione, non rilevando, l'eventualità che essa possa avere applicato quest'ultimo criterio solo in via provvisoria e di avere richiesto l'importo “salvo conguaglio“ alla verifica dell'effettivo consumo assunto quest'ultimo che viene riferito ai fini della sola eventuale differenza a saldo dovuta dall'utente e non alla restituzione a quest'ultimo della maggiore somma corrisposta. Se dunque le norme regolamentari prevedono l'obbligo della Controparte_1 di effettuare gli addebiti sulla base del servizio
[...] effettivamente reso, tale obbligo non puo' risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilita' del dato recato in fattura. L'utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo e il gestore del servizio e' tenuto a dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito
8 all'utente e il dato trascritto nella fattura. In particolare producendo la documentazione relativa all'utenza. Se tale documentazione (come nella specie) non e' stata fornita,
l'utente ha prova libera della contestazione e tale prova puo' essere a carattere presuntivo ovvero anche orale.
Piace a questo punto ricordare come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il creditore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento la risoluzione od il risarcimento del danno s'avvalga dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460. Orbene tale prova nell'odierna controversia appare alla luce di quanto appena affermato ampiamente fornita da parte dell'opponente il quale in presenza di una volontà di recedere dal rapporto contrattuale in argomento validamente espressa e legittimamente attuata non si è reso inadempiente agli obblighi scaturenti da un contratto che in riferimento all'epoca cui si ricollega il mancato pagamento delle fatture relative al servizio fornitogli monitoriamente fatto valere dall'opposta aveva in forza
9 del recesso dallo stesso opponente validamente posto in essere cessato ogni sua efficacia. Ne consegue, pertanto, la dichiarazione d'illegittimità della somma richiesta non avendo la società convenuta provato nulla al riguardo.
Conseguentemente, anche per il suindicato motivo devono dichiararsi non dovute, perché sine titulo, le somme richieste in via monitoria dalla convenuta come corrispettivo della fornitura del servizio ci connettività
SPC con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Deve essere infine respinta la domanda di condanna della convenuta opposta per responsabilità aggravata avanzata, in via riconvenzionale ex art. 96
c.p.c., dall'opponente non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave,
10 nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta. Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della convenuta opposta. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 222/2024; rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali ed oneri riflessi ritenuto il patrocinio dell'Avvocatura interna di parte opponente;
lascia a carico della parte opposta le spese del procedimento monitorio.
AGRIGENTO 13/03/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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