Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2024, proposto da
Fisio Pineta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cirone, con domicilio eletto presso il suo studio in RA, via Ravenna 28, e dall'avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Comune di RA, Sportello Unico delle Attività Produttive di RA, Azienda Sanitaria Locale di RA, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Centro Medico Salus S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Antonucci, Salvatore Tarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione n. DPF018/42 del 13/07/2023 con la quale Regione Abruzzo ha rilasciato il parere di compatibilità programmatoria alla Centro Medico Salus S.r.l.s. per la realizzazione di una struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale di: cardiologia, dermatologia, fisioterapia, ortopedia, ginecologia, urologia, andrologia, psichiatria, neurologia e medicina dello sport;
della nota prot. 34164/23 del 19/04/2023 con la quale la ASL di RA ha rilasciato alla Centro Medico Salus S.r.l.s. il proprio parere igienico-sanitario favorevole per la realizzazione di un poliambulatorio per le seguenti specialità: medica, chirurgica, medicina dello sport e professioni sanitarie;
del provvedimento n. 106/SUAP/2023 prot. 148083 del 17/07/2023 con il quale il Comune di RA ha autorizzato la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione di una struttura sanitaria per prestazioni di: 1. ambulatorio di Specialistica Medica per le seguenti specialità; cardiologia, dermatologia, ortopedia, ginecologia, urologia, psichiatria, neurologia; 2. ambulatorio delle Professioni Sanitarie: fisioterapia; ambulatorio di Medicina dello Sport di I° livello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Centro Medico Salus S.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.- In data 30/05/2023 la società Fisio Pineta S.r.l. presentava istanza ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.32/2007 volta alla realizzazione nel Comune di RA di un ambulatorio per l’erogazione di riabilitazione-stabilimento di fisiochinesiterapia.
In data 13/06/2023 il Dipartimento di Prevenzione della ASL di RA esprimeva il relativo parere favorevole rispetto a detta istanza.
Di poi, la Regione Abruzzo, con nota DPF018/87 del 15/12/2023, comunicava al Comune di RA il proprio parere negativo di compatibilità programmatoria regionale che veniva motivato in ragione del fatto che il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024, approvato con DGR 110 del 03/03/2023, pubblicato sul BURA in data 12/04/2023, prevedeva per il territorio della ASL03-distretto 681 (RA) un unico punto di medicina fisica e riabilitativa (FKT) e che con Determinazione n. DPF018/42 del 13/07/2023 la Regione Abruzzo aveva già rilasciato il parere di compatibilità programmatoria per la realizzazione, tra l’altro, di un punto di fiosioterapia ad altro operatore, ovvero alla Centro Medico Salus S.r.l.s..
Di talchè non risultando disponibili ulteriori punti erogativi, la Regione accertava l’assenza dei presupposti di fatto per il rilascio nei confronti della attuale ricorrente dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale di fisioterapia nel Comune di RA. Seguiva quindi il diniego dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura Sanitaria prot. 2260 in data 04/01/2024 a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune di RA.
Tutti i predetti atti venivano impugnati dalla Società Fisio Pineta S.r.l. con separato ricorso allibrato al n.r.g. 53/2024.
2.- Con il gravame in esame la società ricorrente impugna i seguenti atti adottati in favore della Centro Medico Salus S.r.l.s. rispetto all’istanza ex art.3 L.R. 32/2007 dal medesimo centro di fisioterapia presentata in data 17/03/2023 per l’autorizzazione alla realizzazione di un Poliambulatorio per l’erogazione di cinque prestazioni in regime ambulatoriale tra cui anche delle professioni sanitarie: i) la Determinazione n. DPF018/42 del 13/07/2023 con la quale Regione Abruzzo ha rilasciato il relativo parere di compatibilità programmatoria; ii) la nota prot. 34164/23 del 19/04/2023 con la quale la ASL di RA ha rilasciato il proprio parere igienico-sanitario favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del poliambulatorio per le specialità medica, chirurgica, medicina dello sport e delle professioni sanitarie; iii) il provvedimento n. 106/SUAP/2023 prot. 148083 del 17/07/2023 con cui il Comune di RA ha autorizzato la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione di una struttura sanitaria che tra l’altro contempla anche un ambulatorio delle Professioni sanitarie di fisioterapia.
Espone la ricorrente che con il predetto parere prot. 34164/23 del 19/04/2023 la ASL di RA non autorizzava la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione di un ambulatorio di riabilitazione, non essendo presente la palestra di almeno mq. 45. Per la medesima ragione il Comune di RA, con il predetto provvedimento 106/SUAP/2023 prot. 148083 del 17/07/2023, autorizzava la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione, tra l’altro, dell’ambulatorio della sola Professione sanitaria “ fisioterapia ” e non anche a quello di riabilitazione.
La ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti adottati in favore della Centro Medico Salus S.r.l.s. con cui è stata esaurita la disponibilità di punti erogativi previsti nel piano di fabbisogno regionale, così determinando l’adozione degli atti alla medesima sfavorevoli impugnati con il ricorso n.r.g. 53/2024.
3.- L’impugnativa è affidata alla denuncia della seguente articolata censura con cui si deduce:
“ I. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L.R. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32. Violazione e falsa applicazione della DGR n. 110 del 03/03/2023, pubblicata sul BURA in data 12/04/2023, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento dell’azione amministrativa, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto di istruttoria” .
Secondo la tesi della società ricorrente gli atti impugnati contrasterebbero con i requisiti stabiliti dalla Regione Abruzzo con Deliberazione GR n. 110 del 03/03/2023, pubblicata sul BURA in data 12/04/2023, di approvazione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024. Deduce al riguardo la ricorrente che l’unico punto erogativo di “ Medicina Fisica e Riabilitativa FKT ” (Fisiokinesiterapia) previsto nei Distretti 1-2 (nord/sud) del Comune di RA comprenderebbe necessariamente lo svolgimento di attività integrate avente a oggetto l’attività di fisioterapia e l’attività di riabilitazione con la realizzazione dell’apposita palestra riabilitativa.
Stante il rapporto inscindibile tra le due attività, illegittimamente la Società Centro Medico Salus S.r.l.s sarebbe stata autorizzata alla realizzazione di una struttura sanitaria per la sola fisioterapia (essendo stata negata l’attività riabilitativa), esaurendo così la disponibilità di punti erogativi previsti nel piano di fabbisogno regionale DGR n. 110 del 03/03/2023 per la ASL di RA, e determinando, conseguentemente, l’adozione degli atti di reiezione della istanza dalla medesima proposta.
4.- Si sono costituite in resistenza al ricorso la Regione Abruzzo e la Società Centro Medico Salus S.r.l.s. che hanno depositato agli atti di causa documenti e rispettive memorie con cui hanno contestato sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti e hanno concluso per il rigetto del gravame in quanto privo di merito di fondatezza.
5.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
6.- All’udienza pubblica del 27 marzo 2026, dopo la discussione, la causa è stata chiamata e introitata per la decisione.
7.- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento.
La ricorrente muove dall’erroneo presupposto che i punti erogativi di “ Medicina Fisica e Riabilitativa FKT ” (Fisiokinesiterapia) debbano necessariamente comprendere, sulla base del fabbisogno regionale di cui alla DGR n. 110 del 03/03/2023, anche l’attività di riabilitazione.
Invero, come si evince dall’allegato al predetto fabbisogno (pagg. 6 e 7 Tabelle 4 e 5) il “ Raggruppamento Branche ” denominato “ Medicina Fisica e Riabilitativa FKT ” comprende in sé la sola prestazione specialistica ambulatoriale di “ 9. Fisioterapia ” e non anche la riabilitazione. Di talché non ha pregio giuridico la tesi della ricorrente secondo cui la ratio della programmazione sarebbe quella di garantire un servizio completo e integrato di fisioterapia e riabilitazione.
Ne consegue quindi che il parere di compatibilità programmatoria rilasciato dalla Regione Abruzzo alla Società Centro Medico Salus S.r.l.s. ha inciso sul contingente programmato relativo alla Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT) esaurendo i punti erogativi disponibili inerenti al fabbisogno di fisioterapia nell’ambito del distretto di RA.
8.- In definitiva, sulla base delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto.
9.- Da ultimo, le specifiche circostanze inerenti alla peculiarità del caso di specie costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO