Art. 71.
I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquanta, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.
I sottufficiali delle, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquanta sono collocati in congedo assoluto.
I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquanta, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.
I sottufficiali delle, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquanta sono collocati in congedo assoluto.