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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2701/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18208/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200042074708000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11378/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze come per legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1 ha proposto ricorso nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 10 settembre 2024, in forza della quale è stato intimato al medesimo di pagare la somma di Euro 540,46 oltre accessori, in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2020
0042074708 000 presuntivamente notificata il 30.09.2021.
Il ricorrente impugna l'atto per i seguenti motivi:
1) difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge
160/19; manifesta illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e quindi nullità dell'intimazione di pagamento;
2) inesistenza e/o nullità della notifica, al ricorrente, della cartella di pagamento e di un atto di messa in mora ex art. 2943 c.c. . Non vi è prova che il messo notificatore abbia effettuato le ricerche anagrafiche dovute per legge secondo il principio dell'ordinaria diligenza;
In ogni caso chiede di essere rimesso in termini innanzi al giudice competente, per l'impugnazione delle cartelle di cui al dettaglio addebiti in atti, atteso l'obbligo per il concessionario, di indicare, su ogni atto, il termine e l'autorità innanzi alla quale opporre il provvedimento (art. 3, comma 4, della legge 241/90); rileva, in ogni caso, la nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento indicate nel dettaglio addebiti, di cui alla ingiunzione opposta, qualora manchi la firma del rappresentante del concessionario nonché l'indicazione del responsabile del procedimento (Corte Cost. n. 377/2007);
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973( Corte cost. 37/15), da cui l'inesistenza dei successivi atti e da qui l'illegittimità delle cartelle di pagamento nulle;
4) nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (statuto del contribuente legge 212/2000 ed ordinanza della Corte Costituzionale n. 377/2007);
Formula richiesta di esibizione di copia della cartella di pagamento ex art. 26 del DPR 602/1973 quale diritto del contribuente e chede annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Parte ricorrente ha poi depositato note di trattazione scritta e contestuali memorie illustrative per evidenziare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento notificata al portiere in violazione dell'obbligo di invio della raccomandata informativa ex art. 60 DPR n. 600 del 72 e la circostanza che la presa in carico di poste italiane è atto inidoneo a fornire prova della spedizione della raccomandata in questione.
L'Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per eccepire in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto la medesima intimazione di pagamento è stata impugnata in altro procedimento pendente presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma iscritto al n.
18200/2024.
Controparte del tutto illegittimamente avrebbe impugnato con diversi ricorsi ogni singola cartella di pagamento che compone l'intimazione di pagamento n. 09720249087486021000 notificata in data 10.09.2024. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23726/2007, ha evidenziato che la parcellizzazione giudiziaria delle azioni si risolve in un abuso degli strumenti processuali, che l'ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
con la conseguenza che la violazione di tale divieto processuale di frazionamento è sanzionata con la declaratoria di inammissibilità della domanda (cfr. Cass. 14143/2021).
Inoltre, si evidenzia che nei separati ricorsi sono state svolte identiche argomentazioni giuridiche, senza che il contribuente abbia indicato quale potrebbe essere stato il suo interesse alla promozione di separati giudizi.
2. Sull'eccepita mancata notifica del sollecito di pagamento.
L'art.
1 - Comma 795 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che: “Per il recupero di importi fino a
10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”. L'articolo in commento, tuttavia, non si applica al caso di specie poiché l'intimazione di pagamento oggi impugnata non costituisce né atto esecutivo né atto cautelare.
L'Amministrazione “non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”; di conseguenza la produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016
e 12888/2015). Inoltre, si produce il seguente atto interruttivo della prescrizione per la cartella oggetto del presente ricorso anch'esso non impugnato e quindi divenuto definitivo:
- Avviso di Intimazione n. 09720239030128486000 notificato il 07/04/2023 per la cartella di pagamento n. 29120180010338528000 (doc. 6). Tanto premesso e documentato, questa difesa eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249087486021000 notificata in data 10.09.2024 poiché questa difesa ha dato prova della notifica della cartella di pagamento sottesa e dei successivi atti interruttivi notificati (cfr. doc.ti 4-6); atti che non sono stati impugnati da controparte con conseguente irretrattabilità del credito ivi contenuto. Contrariamente a quanto affermato da controparte, il ruolo è stato reso esecutivo il 24.03.2022 come può leggersi dalla cartella versata in atti (cfr. doc. 4), con buona pace delle eccezioni avversarie. Anche il responsabile del procedimento è indicato ed è
Nominativo_2 per la cartella di pagamento sottesa e Nominativo_3 per l'intimazione di pagamento impugnata.
5. Circa il disconoscimento della documentazione eventualmente prodotta dall'Ufficio, sempre la Cassazione ha anche chiarito che l'eventuale disconoscimento deve essere riferito ad una copia individuata ed effettuato solo dopo la visione della stessa (Cass. V n. 1991/2006; conf. Cass. n 14416/13 e 10326/2014). Motivo per cui il disconoscimento di controparte eseguito al buio è privo di qualsiasi valore.
L'Ufficio della riscossione conclude in rito chiedendo la riunione del presente giudizio al procedimento precedentemente iscritto al n. 18200/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ricorrendone i presupposti;
e nel merito chiede di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto, confermare la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento, in ogni caso con vittoria di spese e competenze come per legge .
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19, va osservato che nessuna disposizione di legge sanziona l'omessa notifica con la previsione di nullità e che comunque l'intimazione di pagamento dopo la notifica della cartella ha comunque valore di mero sollecito finalizzato all'interruzione della prescrizione. Del resto, al contribuente risulta notificato anche precedente atto interruttivo della prescrizione per la cartella oggetto del presente ricorso, anch'esso non impugnato e quindi divenuto definitivo (avviso di intimazione n. 09720239030128486000 notificato il
07/04/2023 per la cartella di pagamento n. 29120180010338528000).
Destituita di fondamento è l'eccezione relativa al difetto di regolare notifica della cartella che risulta consegnata al portiere che ha accettato il documento, per assenza temporanea del destinatario e non per irreperibilità relativa dello stesso: nel caso di specie il notificatore ha attestato di aver spedito la raccomandata informativa indicandone il numero dulla relata e ciò appare sufficiente per la regolarità formale della notifica.
Nessuna nuova ricerca era pertanto necessaria, non trattandosi appunto di irreperibilità relativa. Qualora il concessionario della riscossione proceda alla notificazione diretta della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 a mezzo posta trovano poi applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 con la conseguenza che in caso di consegna al portiere la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario dell'atto
(Conf. Cass. 8293/2018; 17754/2018; 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016).
Neppure merita accoglimento la richiesta di rimessione in termini per impugnare le singole cartelle di cui all'intimazione: l'eccezione è generica e meramente esplorativa e come tale appare inammissibile, poichè attraverso l'impugnazione dell'intimazione mira a "recuperare" l'impugnazione delle sottostanti cartelle.
Analogamente deve essere respinta la censura di difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo, poichè lo stesso è incorporato nella cartella regolarmente notificata alla parte. La Corte di Cassazione ha enunciato il principio in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, secondo il quale l'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990 (cfr. sentenza del 01/10/2021 n.
8655 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione/Collegio 2).
Quanto all'eccepita nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l'intimazione reca puntualmente la relativa indicazione nominativa.
Laddove si intenda eccepire l'inutilizzabilità di documenti o di atti in fotocopia, non è sufficiente una contestazione meramente generica o imprecisa, occorrendo l'indicazione circostanziata di elementi che denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta. Non sussiste a carico dell'Ufficio un obbligo di produzione dell'originale della cartella di pagamento, in assenza di specifico provvedimento emesso dal giudice (cfr. sentenza del 06/06/2022 n. 2562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio
3); l'Amministrazione non è poi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.
Nè può essere infine pretermessa la circostanza, giustamente evidenziata da parte resistente, che la medesima intimazione di pagamento risulta già impugnata in altro procedimento pendente presso questa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma iscritto al n. 18200/2024: non è consentito impugnare con diversi ricorsi ogni singola cartella di pagamento che compone l'intimazione di pagamento, allo scopo di aumentare le probabilità di successo del ricorso, posto che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri.
Il ricorso deve essere pertanto respinto ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18208/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200042074708000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11378/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze come per legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1 ha proposto ricorso nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 10 settembre 2024, in forza della quale è stato intimato al medesimo di pagare la somma di Euro 540,46 oltre accessori, in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2020
0042074708 000 presuntivamente notificata il 30.09.2021.
Il ricorrente impugna l'atto per i seguenti motivi:
1) difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge
160/19; manifesta illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e quindi nullità dell'intimazione di pagamento;
2) inesistenza e/o nullità della notifica, al ricorrente, della cartella di pagamento e di un atto di messa in mora ex art. 2943 c.c. . Non vi è prova che il messo notificatore abbia effettuato le ricerche anagrafiche dovute per legge secondo il principio dell'ordinaria diligenza;
In ogni caso chiede di essere rimesso in termini innanzi al giudice competente, per l'impugnazione delle cartelle di cui al dettaglio addebiti in atti, atteso l'obbligo per il concessionario, di indicare, su ogni atto, il termine e l'autorità innanzi alla quale opporre il provvedimento (art. 3, comma 4, della legge 241/90); rileva, in ogni caso, la nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento indicate nel dettaglio addebiti, di cui alla ingiunzione opposta, qualora manchi la firma del rappresentante del concessionario nonché l'indicazione del responsabile del procedimento (Corte Cost. n. 377/2007);
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973( Corte cost. 37/15), da cui l'inesistenza dei successivi atti e da qui l'illegittimità delle cartelle di pagamento nulle;
4) nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (statuto del contribuente legge 212/2000 ed ordinanza della Corte Costituzionale n. 377/2007);
Formula richiesta di esibizione di copia della cartella di pagamento ex art. 26 del DPR 602/1973 quale diritto del contribuente e chede annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Parte ricorrente ha poi depositato note di trattazione scritta e contestuali memorie illustrative per evidenziare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento notificata al portiere in violazione dell'obbligo di invio della raccomandata informativa ex art. 60 DPR n. 600 del 72 e la circostanza che la presa in carico di poste italiane è atto inidoneo a fornire prova della spedizione della raccomandata in questione.
L'Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per eccepire in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto la medesima intimazione di pagamento è stata impugnata in altro procedimento pendente presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma iscritto al n.
18200/2024.
Controparte del tutto illegittimamente avrebbe impugnato con diversi ricorsi ogni singola cartella di pagamento che compone l'intimazione di pagamento n. 09720249087486021000 notificata in data 10.09.2024. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23726/2007, ha evidenziato che la parcellizzazione giudiziaria delle azioni si risolve in un abuso degli strumenti processuali, che l'ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
con la conseguenza che la violazione di tale divieto processuale di frazionamento è sanzionata con la declaratoria di inammissibilità della domanda (cfr. Cass. 14143/2021).
Inoltre, si evidenzia che nei separati ricorsi sono state svolte identiche argomentazioni giuridiche, senza che il contribuente abbia indicato quale potrebbe essere stato il suo interesse alla promozione di separati giudizi.
2. Sull'eccepita mancata notifica del sollecito di pagamento.
L'art.
1 - Comma 795 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che: “Per il recupero di importi fino a
10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”. L'articolo in commento, tuttavia, non si applica al caso di specie poiché l'intimazione di pagamento oggi impugnata non costituisce né atto esecutivo né atto cautelare.
L'Amministrazione “non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”; di conseguenza la produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016
e 12888/2015). Inoltre, si produce il seguente atto interruttivo della prescrizione per la cartella oggetto del presente ricorso anch'esso non impugnato e quindi divenuto definitivo:
- Avviso di Intimazione n. 09720239030128486000 notificato il 07/04/2023 per la cartella di pagamento n. 29120180010338528000 (doc. 6). Tanto premesso e documentato, questa difesa eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249087486021000 notificata in data 10.09.2024 poiché questa difesa ha dato prova della notifica della cartella di pagamento sottesa e dei successivi atti interruttivi notificati (cfr. doc.ti 4-6); atti che non sono stati impugnati da controparte con conseguente irretrattabilità del credito ivi contenuto. Contrariamente a quanto affermato da controparte, il ruolo è stato reso esecutivo il 24.03.2022 come può leggersi dalla cartella versata in atti (cfr. doc. 4), con buona pace delle eccezioni avversarie. Anche il responsabile del procedimento è indicato ed è
Nominativo_2 per la cartella di pagamento sottesa e Nominativo_3 per l'intimazione di pagamento impugnata.
5. Circa il disconoscimento della documentazione eventualmente prodotta dall'Ufficio, sempre la Cassazione ha anche chiarito che l'eventuale disconoscimento deve essere riferito ad una copia individuata ed effettuato solo dopo la visione della stessa (Cass. V n. 1991/2006; conf. Cass. n 14416/13 e 10326/2014). Motivo per cui il disconoscimento di controparte eseguito al buio è privo di qualsiasi valore.
L'Ufficio della riscossione conclude in rito chiedendo la riunione del presente giudizio al procedimento precedentemente iscritto al n. 18200/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ricorrendone i presupposti;
e nel merito chiede di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto, confermare la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento, in ogni caso con vittoria di spese e competenze come per legge .
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19, va osservato che nessuna disposizione di legge sanziona l'omessa notifica con la previsione di nullità e che comunque l'intimazione di pagamento dopo la notifica della cartella ha comunque valore di mero sollecito finalizzato all'interruzione della prescrizione. Del resto, al contribuente risulta notificato anche precedente atto interruttivo della prescrizione per la cartella oggetto del presente ricorso, anch'esso non impugnato e quindi divenuto definitivo (avviso di intimazione n. 09720239030128486000 notificato il
07/04/2023 per la cartella di pagamento n. 29120180010338528000).
Destituita di fondamento è l'eccezione relativa al difetto di regolare notifica della cartella che risulta consegnata al portiere che ha accettato il documento, per assenza temporanea del destinatario e non per irreperibilità relativa dello stesso: nel caso di specie il notificatore ha attestato di aver spedito la raccomandata informativa indicandone il numero dulla relata e ciò appare sufficiente per la regolarità formale della notifica.
Nessuna nuova ricerca era pertanto necessaria, non trattandosi appunto di irreperibilità relativa. Qualora il concessionario della riscossione proceda alla notificazione diretta della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 a mezzo posta trovano poi applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 con la conseguenza che in caso di consegna al portiere la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario dell'atto
(Conf. Cass. 8293/2018; 17754/2018; 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016).
Neppure merita accoglimento la richiesta di rimessione in termini per impugnare le singole cartelle di cui all'intimazione: l'eccezione è generica e meramente esplorativa e come tale appare inammissibile, poichè attraverso l'impugnazione dell'intimazione mira a "recuperare" l'impugnazione delle sottostanti cartelle.
Analogamente deve essere respinta la censura di difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo, poichè lo stesso è incorporato nella cartella regolarmente notificata alla parte. La Corte di Cassazione ha enunciato il principio in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, secondo il quale l'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990 (cfr. sentenza del 01/10/2021 n.
8655 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione/Collegio 2).
Quanto all'eccepita nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l'intimazione reca puntualmente la relativa indicazione nominativa.
Laddove si intenda eccepire l'inutilizzabilità di documenti o di atti in fotocopia, non è sufficiente una contestazione meramente generica o imprecisa, occorrendo l'indicazione circostanziata di elementi che denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta. Non sussiste a carico dell'Ufficio un obbligo di produzione dell'originale della cartella di pagamento, in assenza di specifico provvedimento emesso dal giudice (cfr. sentenza del 06/06/2022 n. 2562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio
3); l'Amministrazione non è poi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.
Nè può essere infine pretermessa la circostanza, giustamente evidenziata da parte resistente, che la medesima intimazione di pagamento risulta già impugnata in altro procedimento pendente presso questa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma iscritto al n. 18200/2024: non è consentito impugnare con diversi ricorsi ogni singola cartella di pagamento che compone l'intimazione di pagamento, allo scopo di aumentare le probabilità di successo del ricorso, posto che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri.
Il ricorso deve essere pertanto respinto ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )