Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2701
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento

    La Corte rileva che nessuna disposizione di legge sanziona l'omessa notifica con la nullità e che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento dopo la notifica della cartella ha valore di mero sollecito finalizzato all'interruzione della prescrizione. Inoltre, risulta notificato un precedente atto interruttivo della prescrizione, anch'esso non impugnato.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento e dell'atto di messa in mora

    La Corte ritiene la notifica regolare poiché la cartella risulta consegnata al portiere per assenza temporanea del destinatario, e il notificatore ha attestato l'invio della raccomandata informativa. Non essendo il destinatario irreperibile, non erano necessarie ulteriori ricerche anagrafiche. La notifica a mezzo posta ordinaria, in caso di consegna al portiere, si considera avvenuta alla data dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di invio di raccomandata informativa al destinatario.

  • Rigettato
    Richiesta di rimessione in termini per impugnare le cartelle sottostanti

    La richiesta è respinta in quanto generica, meramente esplorativa e inammissibile, poiché attraverso l'impugnazione dell'intimazione si mira a recuperare l'impugnazione delle sottostanti cartelle.

  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento per mancanza di firma del rappresentante e indicazione del responsabile del procedimento

    La censura relativa al difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo è respinta poiché il ruolo è incorporato nella cartella regolarmente notificata. L'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana. La nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di indicazione del responsabile del procedimento è infondata, poiché l'atto reca puntualmente la relativa indicazione nominativa.

  • Rigettato
    Difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo

    La censura è respinta poiché il ruolo è incorporato nella cartella regolarmente notificata. L'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana. L'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve allegare elementi specifici e concreti. La natura vincolata del ruolo comporta l'applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità.

  • Inammissibile
    Impugnazione della medesima intimazione in altro procedimento pendente

    La Corte rileva che l'impugnazione della medesima intimazione di pagamento in altro procedimento pendente rende inammissibile il presente ricorso. Non è consentito impugnare con diversi ricorsi ogni singola cartella di pagamento che compone l'intimazione, allo scopo di aumentare le probabilità di successo, posto che l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2701
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2701
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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