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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2852/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2852/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, Via Milazzo n. 231, giusta procura in calce al ricorso;
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CONCLUSIONI Il ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 21 ottobre 2025 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo. Conclusioni per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di OR SA (CS) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 333, parte 1, Serie A, anno 2005), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, Per_ rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di OR SA (CS), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 17.04.2025 chiedeva che il Tribunale adito lo autorizzasse Parte_1
a ottenere l'attribuzione di sesso femminile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di OR SA (CS) di rettificare il proprio certificato di nascita. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente riferiva di possedere un'identità di genere femminile e di avere iniziato a sviluppare un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, avendo iniziato in particolare ad avvertire un profondo malessere rispetto alle proprie caratteristiche fisiche maschili. Nell'ottobre del 2023 ha quindi deciso di rivolgersi al Centro Controparte_1 dove è entrato in contatto con uno Psicologo, il Dott. che l'ha sottoposto ad una
[...] Persona_2 serie di colloqui clinici, test e questionari in esito ai quali ha ritenuto sussistere le condizioni per la diagnosi di disforia di genere. Di conseguenza, il suddetto specialista nel novembre 2023 ha concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante. Da gennaio 2024, si è così affidato al Centro Auxologico di Milano, dove è stato preso in Parte_1 carico dalla dott.ssa medico endocrinologo, ed ha così iniziando ad assumere la terapia Persona_3 ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico. All'udienza del giorno 21 ottobre 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla Procura della Repubblica, procedeva all'audizione dell'interessato, il quale dichiarava:
“ho iniziato il percorso di transizione da un paio di anni ma erano anni che ci pensavo. Attualmente vivo con mia sorella e il suo ragazzo. Tra qualche giorno andrò a vivere da mio ragazzo. Ho intenzione di cercare un lavoro per poter contribuire alle spese quando andrò a vivere con lui. La mia famiglia ha preso tranquillamente la mia decisione. Vivo con mia sorella da circa due anni. Non mi trovavo bene con il mio corpo, ho aspettato i 18 anni anche se comunque i miei genitori non mi hanno mai detto che non era d'accordo; ovviamente si sono stupiti ma non si sono opposti. Ho seguito il percorso al Centro Auxologico e sono seguita dal percorso psicologico sui generis. La terapia ormonale viene fatta dalla dottoressa dell'Auxologico. Ho conosciuto il mio ragazzo poco dopo l'inizio della transizione e Per_3 mi appoggia in tutto. Gli amici mi hanno sempre sostenuto. Rappresento che qui fuori ci sono il mio fidanzato e mia sorella a dimostrazione del loro appoggio.” II. Principiando dalla domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti,
“costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione del dr.
datata 29 gennaio 2025, specialista che segue dall'anno 2023, nella quale si Persona_2 Parte_1 concludeva che: “[…] è stato possibile evidenziare come i vissuti disforici, legati alla propria immagine corporea e alla possibilità di creare relazioni pienamente soddisfacenti con gli altri, abbiano inciso e tuttora incidano sulla salute psicologica della paziente. L'incongruenza tra la presentazione di genere attuale e il genere riportato sui documenti espone la sig.ra ad un concreto rischio di discriminazione e di Pt_1 disagio personale. Si valuta, pertanto, che la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali siano le uniche pratiche a poter consentire un pieno e continuativo stato di salute e benessere psicofisico.” (cfr. doc. 5 ricorrente). Il ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione della dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, che lo segue dal 2024 per la somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione su Per_ citata la dott.ssa ha certificato che “ è assolutamente consapevole del trattamento Persona_3 ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un lungo periodo (comprese la sterilità). È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito allo stesso. È adesso in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di sesso e di poter Per_ andare incontro ad interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale e affettivo e il percosso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelte di terapia e con posologia congrue con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.” (cfr. doc. 6 ricorrente). Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla patologia meglio Parte_1 nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di transizione dal Parte_1 genere maschile a quello femminile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che il ricorrente da tempo si comporta come se fosse una donna e che lo stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice, infine, presenta non solo i modi e Parte_1
l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di una donna e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come Parte_1 donna sotto il nome di è irreversibile e seria. , infatti, già da tempo si presenta Persona_4 Parte_1 ai terzi con sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che, visto il percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa due anni fa, il ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al prenome Per_
“ va sostituito il prenome “ . Pt_1
Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato circa due anni fa, già da tempo si Parte_1 presenta ai terzi con sembianze e generalità femminili, sicché può affermarsi che il ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni Parte_1 diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali femminili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...], Parte_1 il 26.09.2005 (atto n. 333, parte I, serie A, anno 2005) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in il prenome Pt_1 Per_ debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di OR SA (CS) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II). IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2852/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, Via Milazzo n. 231, giusta procura in calce al ricorso;
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CONCLUSIONI Il ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 21 ottobre 2025 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo. Conclusioni per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di OR SA (CS) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 333, parte 1, Serie A, anno 2005), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, Per_ rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di OR SA (CS), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 17.04.2025 chiedeva che il Tribunale adito lo autorizzasse Parte_1
a ottenere l'attribuzione di sesso femminile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di OR SA (CS) di rettificare il proprio certificato di nascita. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente riferiva di possedere un'identità di genere femminile e di avere iniziato a sviluppare un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, avendo iniziato in particolare ad avvertire un profondo malessere rispetto alle proprie caratteristiche fisiche maschili. Nell'ottobre del 2023 ha quindi deciso di rivolgersi al Centro Controparte_1 dove è entrato in contatto con uno Psicologo, il Dott. che l'ha sottoposto ad una
[...] Persona_2 serie di colloqui clinici, test e questionari in esito ai quali ha ritenuto sussistere le condizioni per la diagnosi di disforia di genere. Di conseguenza, il suddetto specialista nel novembre 2023 ha concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante. Da gennaio 2024, si è così affidato al Centro Auxologico di Milano, dove è stato preso in Parte_1 carico dalla dott.ssa medico endocrinologo, ed ha così iniziando ad assumere la terapia Persona_3 ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico. All'udienza del giorno 21 ottobre 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla Procura della Repubblica, procedeva all'audizione dell'interessato, il quale dichiarava:
“ho iniziato il percorso di transizione da un paio di anni ma erano anni che ci pensavo. Attualmente vivo con mia sorella e il suo ragazzo. Tra qualche giorno andrò a vivere da mio ragazzo. Ho intenzione di cercare un lavoro per poter contribuire alle spese quando andrò a vivere con lui. La mia famiglia ha preso tranquillamente la mia decisione. Vivo con mia sorella da circa due anni. Non mi trovavo bene con il mio corpo, ho aspettato i 18 anni anche se comunque i miei genitori non mi hanno mai detto che non era d'accordo; ovviamente si sono stupiti ma non si sono opposti. Ho seguito il percorso al Centro Auxologico e sono seguita dal percorso psicologico sui generis. La terapia ormonale viene fatta dalla dottoressa dell'Auxologico. Ho conosciuto il mio ragazzo poco dopo l'inizio della transizione e Per_3 mi appoggia in tutto. Gli amici mi hanno sempre sostenuto. Rappresento che qui fuori ci sono il mio fidanzato e mia sorella a dimostrazione del loro appoggio.” II. Principiando dalla domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti,
“costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione del dr.
datata 29 gennaio 2025, specialista che segue dall'anno 2023, nella quale si Persona_2 Parte_1 concludeva che: “[…] è stato possibile evidenziare come i vissuti disforici, legati alla propria immagine corporea e alla possibilità di creare relazioni pienamente soddisfacenti con gli altri, abbiano inciso e tuttora incidano sulla salute psicologica della paziente. L'incongruenza tra la presentazione di genere attuale e il genere riportato sui documenti espone la sig.ra ad un concreto rischio di discriminazione e di Pt_1 disagio personale. Si valuta, pertanto, che la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali siano le uniche pratiche a poter consentire un pieno e continuativo stato di salute e benessere psicofisico.” (cfr. doc. 5 ricorrente). Il ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione della dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, che lo segue dal 2024 per la somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione su Per_ citata la dott.ssa ha certificato che “ è assolutamente consapevole del trattamento Persona_3 ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un lungo periodo (comprese la sterilità). È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito allo stesso. È adesso in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di sesso e di poter Per_ andare incontro ad interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale e affettivo e il percosso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelte di terapia e con posologia congrue con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.” (cfr. doc. 6 ricorrente). Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla patologia meglio Parte_1 nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di transizione dal Parte_1 genere maschile a quello femminile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che il ricorrente da tempo si comporta come se fosse una donna e che lo stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice, infine, presenta non solo i modi e Parte_1
l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di una donna e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come Parte_1 donna sotto il nome di è irreversibile e seria. , infatti, già da tempo si presenta Persona_4 Parte_1 ai terzi con sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che, visto il percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa due anni fa, il ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al prenome Per_
“ va sostituito il prenome “ . Pt_1
Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato circa due anni fa, già da tempo si Parte_1 presenta ai terzi con sembianze e generalità femminili, sicché può affermarsi che il ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni Parte_1 diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali femminili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...], Parte_1 il 26.09.2005 (atto n. 333, parte I, serie A, anno 2005) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in il prenome Pt_1 Per_ debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di OR SA (CS) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II). IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti