Art. 2.
L' articolo 38 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e' sostituito dal seguente:
"E' in facolta' dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.
Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.
I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.
Quando le macchine sono installate in localita' diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 .
Le localita' in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze".
L' articolo 38 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e' sostituito dal seguente:
"E' in facolta' dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.
Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.
I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.
Quando le macchine sono installate in localita' diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 .
Le localita' in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze".